Cass. Sez. III n. 31930 del 30 agosto 2022 (CC 7 giu 2022)
Pres. Sarno Est. Corno Ric. Munao
Polizia giudiziaria.Ambito di competenza della polizia municipale

Dall’art. 57 cod. proc. pen. non si evince che l'attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2021, e depositata in data 11 marzo 2022, il Tribunale di Messina, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un autocarro di proprietà di Santi Munaò, ritenuto adibito a trasporto di rifiuti.
I reati per i quali è stato effettuato il sequestro sono quelli di gestione illecita di rifiuti, ex art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e di occupazione abusiva di un bene demaniale, ex artt. 633 e 639-bis cod. pen., quest’ultimo in relazione ad un piccolo edificio del demanio marittimo nel quale erano stati accatastati rifiuti.  

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe Santi Munaò, con atto sottoscritto dall'avvocato Pietro Venuti, munito di procura speciale, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla illegittimità del sequestro, in quanto eseguito da agenti di polizia municipale.
Si deduce che la polizia municipale, nella specie, ha effettuato il sequestro pur non avendone il potere. Si rappresenta che l’attività di controllo sui veicoli della polizia municipale è disciplinata dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. strada, e che, quindi, attività ulteriori sono da ritenere illegittimamente compiute. Si precisa che la questione è stata specificamente dedotta sia davanti al G.i.p., sia in sede di riesame, e che ad essa non è stata data specifica risposta, perché il riferimento all’art. 354 cod. proc. pen. è del tutto generico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure, che contestano la legittimità del sequestro, in quanto effettuato dalla polizia municipale per reati esorbitanti dalla sua competenza, sono manifestamente infondate.
Costituisce infatti insegnamento risalente, ma mai messo in discussione, quello secondo cui, ai sensi dell'art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 57, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all' accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria (così Sez. 1, n. 1193 del 10/03/1994, Perina, Rv. 197211-01, la quale ha ritenuto legittimo il sequestro, ex art. 113 disp. att. cod. proc. pen., di fuochi di artificio operato da un istruttore della polizia municipale, in relazione al reato di cui all'art. 678 cod. pen.).
Invero, come espressamente precisato da altra pronuncia, dall’art. 57 cod. proc. pen. non si evince che l'attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale (così Sez. 5, n. 1869 del 05/11/1992, dep. 1993, Ferrara, Rv. 193200-01).
Si può aggiungere, poi, per completezza, che non rileva nemmeno valutare se i soggetti che hanno proceduto al sequestro contestato fossero qualificabili come ufficiali o, invece, solo come agenti di polizia giudiziaria. Invero, come precisato dalla giurisprudenza, in caso di sequestro del corpo del reato o di cose al reato pertinenti, operato, d'iniziativa, da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell'urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell'atto compiuto (cfr., per tutte Sez. 2, n. 5651 del 11/01/2007, Carta, Rv. 236124-01, e Sez. 3, n. 42899 del 28/09/2004, Nardiello, Rv. 229921-01). E, nella specie, il sequestro risulta effettuato nel mentre si stava compiendo l’attività di gestione illecita di rifiuti, in particolare attraverso la demolizione di una lavabiancheria ed il trasporto di altri elettrodomestici.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2022