Consiglio di Stato Sez. I n. 311 del 2 marzo 2021
Polizia giudiziaria.Guardie zoofile
La legge 189 del 2004, articolo 6, comma 2, testualmente prevede che “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Ora, è di tutta evidenza che l’avverbio “anche” è stato utilizzato dal legislatore con riferimento “alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase “con riguardo agli animali di affezione”. Ne consegue che appare più corretto il principio enunciato nella prima delle due considerate sentenze, con la conseguenza che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge Nn.189/2004, nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli “animali da affezione”, cioè gli animali domestici.
Numero 00311/2021 e data 02/03/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 gennaio 2021
NUMERO AFFARE 01372/2020
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Sig. Luciano SANNA contro Prefetto di Grosseto, la Regione Toscana avverso il decreto del Prefetto di Grosseto n.46520 del 21.8.2019 di revoca del decreto di guardia giurata zoofila;
LA SEZIONE
Vista la nota n.10173.A.36 del 09/11/2020 di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;
Premesso:
Il Sig. Luciano SANNA, volontario presso l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, il 21.10\1.2019 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n.46520 del 21.8.2019 con cui il Prefetto di Grosseto ha disposto la revoca del decreto di nomina a guardia giurata zoofila per lo svolgimento dell’attività di cui all’art.6, comma 2 della legge 189/2004. La vicenda trae origine da un’attività di controllo disposta dalla Regione Toscana tesa a verificare il possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria da parte di operatori di settore che avevano sottoscritto verbali di accertamento. In tale contesto, il Corpo di Polizia Provinciale di Grosseto appurava che il Sig. SANNA risultava aver sottoscritto 28 verbali di accertamento senza essere in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria. La Prefettura di Grosseto, quindi, con nota del 12.6.2019, dava comunicazione al Sig. Zacchei - ai sensi dell’art.7 della legge 7.8.1990, n.241 - di avvio di procedimento di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata per l’espletamento dell’attività di vigilanza prevista dall’art.6, comma 2 della legge 20.7.2004, n.189 in ambito protezionistico, con riguardo agli animali di affezione, rinnovato da ultimo il 14.9.2017; a tale contestazione, il Sig. Zacchei replicava con memoria difensiva. La Prefettura di Grosseto, infine, valutate le controdeduzioni dell’interessato, con decreto del 21.8.2019 revocava il decreto di nomina a guardia giurata zoofila precedentemente emesso a suo favore. Infine, la Provincia di Grosseto, con nota del 29.10.2019, precisava che, avendo il SANNA ottenuto l’attribuzione della qualifica di guardia venatoria volontaria solo l’8.8.2018, nemmeno il possesso dell’ulteriore qualifica di guardia ambientale volontaria avrebbe potuto legittimare l’attività di vigilanza in materia venatoria da lui svolta prima di quella data.
Con l’odierno gravame, il ricorrente impugna il provvedimento deducendone la illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.
Considerato:
Il ricorrente, a sostegno dell’istanza, adduce i seguenti motivi. In primo luogo, Violazione di legge; art.10 del TULPS; art.6 della legge 189/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Nel ricorso, difatti, si sostiene che “il decreto di revoca qui impugnato ometteva di considerare la tesi difensiva fondata sulla pronuncia della Cassazione penale n.28727/2011, circa la portata estensiva dell’art.6 della legge 189/2004, secondo cui i poteri delle guardie particolari giurate non sarebbero limitati al controllo sugli animali da affezione, ma anzi sarebbe esteso anche ad essi.” Talchè, “La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 18.5.2011 n.28727 della terza Sezione, con riferimento alla questione degli animali da affezione …… annullava l’ordinanza del tribunale che aveva ritenuto illegittimo il sequestro operato dalle guardie zoofile avente ad oggetto animali esotici”.
Il motivo è infondato.
Sulla dibattuta portata dell’art.6 della legge 189/2004, è intervenuta – per ultimo - la Suprema Corte di Cassazione , Sesta Sezione Penale, con la sentenza 16.5.2019, n.21508, in procedimento che vedeva una guardia particolare giurata zoofila condannata in secondo grado in relazione al reato di cui agli articoli 81 e 347 c.p. “per aver usurpato una funzione pubblica effettuando controlli venatori nei confronti di cacciatori, pur non avendo il titolo essendo egli in possesso di un decreto di guardia particolare giurata zoofila che gli permetteva il solo controllo di cani da affezione, cioè di cani e gatti.” La stessa sentenza – di cui è bene riportare alcuni stralci – pone chiaramente in evidenza che “ ” in ordine ai poteri riconosciuti dalla legge 189 del 2004, art.6 alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, vi è un contrasto di vedute nella giurisprudenza di questa Corte, essendo stato, da un lato sostenuto che, in tema di caccia, a quelle guardie particolari giurate non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell’art.6, la vigilanza sull’applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli “animali da affezione”, in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva (Sez.3, n.23631 del 9.4.2008, Lovato, Rv.240231); e, da altro lato, affermato che le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di polizia giudiziaria, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai sensi del citato art.6, si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Sez.3, n.28727 del 18.5.2011, Scoppetta, Rv.250609). Tra tali due indirizzi appare preferibile, ad avviso di questo collegio, il primo perché più rispettoso della lettera della legge. La legge 189 del 2004, articolo 6, comma 2, testualmente prevede che “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Ora, è di tutta evidenza che l’avverbio “anche” è stato utilizzato dal legislatore con riferimento “alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase “con riguardo agli animali di affezione”. Ne consegue che appare più corretto il principio enunciato nella prima delle due considerate sentenze, con la conseguenza che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge Nn.189/2004, nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli “animali da affezione”, cioè gli animali domestici. “ ”
Avendo, quindi, il ricorrente sottoscritto verbali pur non essendo abilitato ad esercitare le funzioni di guardia venatoria, è pienamente legittimo il provvedimento di revoca della qualifica di guardia giurata zoofila da parte del Prefetto, in quanto – a tenore dell’articolo 10 del TULPS – l’abuso del titolo è sufficiente per dubitare della persistenza del requisito della affidabilità, presupposto necessario per il conferimento di una qualifica autorizzativa di una attività di polizia.
Conseguentemente, sono privi di pregio anche gli altri motivi di doglianza dedotti, in relazione a eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché difetto dei presupposti legittimanti la revoca, in quanto essi presuppongono il riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria che il ricorrente non ha mai rivestito.
Per le motivazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, restando assorbita l’istanza cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Riccardo Amato Francesca Quadri