Consiglio di Stato, Sez. V n. 6238 del 5 dicembre 2012
Rifiuti.Diffida e sospensione autorizzazione esercizio smaltimento rifiuti anche pericolosi.

La diffida è sufficiente ad ottenere l’immediata sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di smaltimento rifiuti anche pericolosi, anche se è stata omessa la verifica dell’adempimento delle prescrizioni dettate con la stessa. Nell’ambito della procedura di cui all'art. 28, comma 4, d.lg. 22 del 1997 norma ratione temporis vigente in materia di inadempienze,  rilevate in operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, la diffida, lungi dal costituire misura amministrativa autonoma e logicamente prioritaria rispetto alle più gravi determinazioni dell’ordine di sospensione e della revoca, assolve alla funzione di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato a culminare nella statuizione sanzionatoria in modo da soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

 

N. 06238/2012REG.PROV.COLL.

N. 09048/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9048 del 2008, proposto da: 
Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti e Cristina De Benetti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;

contro

Eco-Energy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi e Mauro Albertini, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti di

Arpav-Ag.Region.Prevenzione e Protezione Ambientale Veneto;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO: SEZIONE III n. 01946/2008, resa tra le parti, concernente sospensione autorizzazione esercizio smaltimento rifiuti anche pericolosi.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati P. Chirulli su delega di S. Vinti, L. Mazzeo su delega di A. Manzi.;

 

Rilevato, in punto di fatto, che:

-con la sentenza appellata il Primo Giudice, in accoglimento del ricorso proposto dalla ditta Eco Energy s.p.a., ha annullato il provvedimento del Settore delle Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 23232/06 del 23 marzo 2006, notificato il 27 marzo 2006, con il quale era stata disposta la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata in favore di detta società;

-il Tribunale ha ritenuto fondata la censura con la quale la parte ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 28, comma 4, del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per l’omessa verifica dell’adempimento delle prescrizioni dettata in sede di previa diffida;

-il Collegio di prima istanza ha ritenuto infatti che la norma citata sancisca un rapporto di progressione logica necessaria tra il previo esperimento del potere di diffida e la conseguente ed eventuale irrogazione della misura della sospensione o revoca dell’autorizzazione, aggiungendo che detta progressione implica la necessaria specificazione, in seno alla motivazione del provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell’attività, delle ragioni per le quali la diffida non è ritenuta sufficiente ad ottenere l’immediata rimozione delle irregolarità riscontrate;

-da tali premesse si è tratto il corollario dell’illegittimità dell’ordine di sospensione, adottato, in violazione di detto canone di gradualità, senza il conforto di congrua motivazione;

Ritenuto, in punto di diritto, che l’appello proposto dalla Provincia di Venezia è meritevole di accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:

-secondo il condivisibile orientamento ermeneutico di questo Consiglio (sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8049), nell’ambito della procedura di cui all'art. 28, comma 4, d.lg. 22 del 1997 – norma ratione temporis vigente in materia di inadempienze, rilevate in operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti - la diffida, lungi dal costituire misura amministrativa autonoma e logicamente prioritaria rispetto alle più gravi determinazioni dell’ordine di sospensione e della revoca, assolve alla funzione di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato a culminare nella statuizione sanzionatoria in modo da soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

-nel caso di specie l’amministrazione provinciale, in conformità al paradigma normativo, ha adottato il provvedimento di sospensione all’esito del procedimento inaugurato dall’inoltro della diffida (decreto provinciale 13 ottobre 2005, n. 71234), recante la puntuale contestazione della violazione degli articoli 10 e 31 del decreto provinciale 6 agosto 2004, n. 51677, come modificato dal decreto provinciale 17 dicembre 2004, n. 85093, e caratterizzato dalla conseguente esplicazione del contradditorio procedimentale;

-l’esame della documentazione in atti consente di ritenere infondate anche le censure di difetto di istruttoria e di insufficienza della motivazione in quanto l’ordine di sospensione, anche in forza del richiamo degli accertamenti all’uopo espletati e degli atti procedimentali intervenuti, dà ampia contezza del non viziato iter logico seguito dall’amministrazione per pervenire alla conclusione della fondatezza dei rilievi mossi in sede di diffida e dell’ inidoneità delle tesi difensive spiegate dalla società nel corso del procedimento a giustificare o escludere le irregolarità riscontrate in sede istruttoria;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento e che, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata si deve respingere il ricorso di primo grado;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)