TAR Emila Romagna (BO) Sez. II sent. 878 del 4 giugno 2009
Rifiuti. Abbandono ed esclusione di responsabilità del proprietario dell'area concessa in locazione
In tema di abbandono di rifiuti, il proprietario non ha la disponibilità del bene concesso in locazione né, di conseguenza, è consentita la facoltà di controllare adeguatamente l'operato del conduttore, in quanto per verificare con precisione lo stato di fatto occorre aver riacquistato la disponibilità del bene.
N. 00878/2009 REG.SEN.
N. 01040/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2008, proposto da:
Immobiliare Marconi S.r.l. di Renzo Signorini & C., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Villani, con domicilio eletto presso Francesca Piazza in Bologna, via C. Battisti 1;
contro
Comune di Ferrara, rappresentato e difeso dagli avv. Matilde Indelli, Barbara Montini, Edoardo Nannetti, Cristina Balli, con domicilio eletto presso Cristina Balli in Bologna, via Altabella 3;
nei confronti di
Dirigente Servizio Ambiente Comune Ferrara;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara P.G. n.64663/2008 del 24.07.2008, con il quale, ai sensi dell'art.192, comma 3 del D.Lvo 3 aprile 2006, n.152, il Comune ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla rimozione ed al successivo smaltimento dei rifiuti presenti nell'immobile di sua proprietà, sito in Ferrara, Via Cà Rosa n.11;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2009 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, ha concesso in locazione alla “Eco 3 srl” un immobile per essere adibito ad attività di stoccaggio, triturazione, trasformazione di pneumatici fuori uso.
Il comune di Ferrara con ordinanza contingibile ed urgente del 29.4.2005 ordinò alla conduttrice di attenersi a precise modalità operative e di smaltire i pneumatici in eccesso.
Successivamente la Eco 3 sottopose al comune il programma di smaltimento che il Servizio ambiente, con nota del 22 luglio 2005 n. 62240 ritenne adeguato.
Nel 2006 intervenne dichiarazione di fallimento della Eco 3 con conseguente interruzione dell’esecuzione del suddetto piano di smaltimento.
La curatela fallimentare procedette alla liquidazione dell’attivo fallimentare, ma non alla cessione dei pneumatici in deposito; per questo motivo la ricorrente rifiutò la restituzione dell’immobile già affittato alla fallita Eco3 sostenendo che spettava al curatore liberare l’immobile dai pneumatici riconsegnando il bene libero da persone e cose.
Il comune di Ferrara a questo punto col provvedimento impugnato ordinava alla ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (pneumatici) ritenendo responsabile il proprietario dell’immobile per non aver esercitato la dovuta vigilanza sull’attività del conduttore e “non aver denunciato preventivamente il fatto”.
Avverso detto provvedimento presentava ricorso al T.A.R l'interessato, sostenendo la propria estraneità e deducendone l'illegittimità.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato che controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso.
L'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 791/08 e la causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza.
2. Il linea di diritto va rilevato che ogni provvedimento sanzionatorio, anche in materia di rifiuti, va indirizzato nei confronti del responsabile dell'abbandono degli stessi.
L'articolo 192 del D. lgs. 152 del 2006, richiamato dalla stessa amministrazione nel provvedimento impugnato, dispone che l'obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, da coloro che sono preposti al controllo.
Tale disposizione ha sostanzialmente recepito, in sede di codificazione, lo stesso principio contenuto nel previgente articolo 9 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915, nonché dell'articolo 14 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22.
In relazione a queste ultime disposizioni, di analogo contenuto rispetto all'art. 192 citato, la giurisprudenza si era consolidata nel senso di richiedere un coinvolgimento doloso o colposo del proprietario per poter configurare una sua responsabilità solidale con la responsabilità di colui che aveva effettivamente abbandonato i rifiuti (c.f.r. tra le tante Cons. di Stato, sez. VI, 20/1/2003, n. 168, nonché Cons. di stato, Sez. V, 1/12/1997, n. 1464 di conferma di una sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna).
Nel caso concreto il proprietario è estraneo all'abuso. I rifiuti abbandonati (pneumatici) facevano parte dell’attività svolta dalla conduttrice (attività di stoccaggio, triturazione, trasformazione di pneumatici fuori uso).
Tale attività era nota al comune che aveva già adottato una specifica ordinanza contingibile ed urgente del 29.4.2005 per prescrivere alla conduttrice di attenersi a precise modalità operative e di smaltire i pneumatici in eccesso e poi ritenuto adeguato (vale a dire approvato, sia pure a condizione della sua esecuzione) il piano di smaltimento della Eco 3 ( nota del Servizio ambiente, del 22 luglio 2005 n. 62240).
Nel caso concreto il provvedimento impugnato sostiene la tesi di una responsabilità del proprietario in relazione ai suoi doveri di vigilanza sull’attività del conduttore ed a suoi doveri di segnalazione di irregolarità.
La tesi non è condivisibile.
Il proprietario non ha la disponibilità del bene concesso in locazione né, di conseguenza, è consentita la facoltà di controllare adeguatamente l'operato del conduttore, in quanto per verificare con precisione lo stato di fatto occorre aver riacquistato la disponibilità del bene.
Né argomenti in contrario possono essere desunti dal rapporto contrattuale corrente fra ricorrente ed Eco 3, in quanto la fideiussione prevista a carico della conduttrice a garanzia dell’obbligo di smaltimento dei rifiuti (di cui peraltro il ricorrente dichiara il mancato perfezionamento per indisponibilità della conduttrice stessa) è preordinata essenzialmente a rafforzare l’obbligo di restituzione del bene libero da cose e persone e non modifica la condizione di spossessamento del proprietario a favore del detentore durante la locazione.
D’altra parte, anche a voler ipotizzare l’esistenza di un obbligo di controllo dell’attività della Eco 3 e di segnalazione alla Pubblica autorità da parte del proprietario di eventuali irregolarità, nel caso di specie l’esistenza di un procedimento da parte del comune nei confronti della conduttrice per riportare a norma l’attività esercitata è elemento sufficiente ad escludere ulteriori interventi del proprietario, all’evidenza non indispensabili posto che l’organo preposto ai rimedi, anche sanzionatori, si era già attivato.
Né il fallimento può modificare la situazione trasferendo la responsabilità dell’esecuzione del piano di smaltimento a carico del proprietario, in quanto questi continua a non disporre del bene che viene preso in consegna dal curatore.
Pur essendo quella del curatore una posizione caratterizzata da poteri limitati e finalizzati, il fallimento di per sé non muta l’attribuzione della responsabilità da inquinamento od abbandono di rifiuti, né può impedire al proprietario di rifiutare la riconsegna del bene onerata da rifiuti prodotti dal conduttore ancora da smaltire ( nel caso di specie, peraltro, il ricorrente contesta che i pneumatici costituiscano “rifiuti” sostenendo che si tratta della materia prima oggetto dell’attività di trasformazione autorizzata. Tale aspetto, peraltro, esula dalla presente controversia.).
Gli oneri dello smaltimento, se di pertinenza della società fallita, quindi, non possono essere esclusi dalla procedura fallimentare, eventualmente anche mediante lo strumento dell’insinuazione in danno da parte dell’Amministrazione nell’ipotesi in cui questa debba disporre la bonifica mediante esecuzione d’ufficio (si vedano TAR Lombardia, Milano, II, n. 1159/2005; TAR Toscana II, n. 1318/2001).
Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
Tenuto conto della natura interpretativa della controversia sussistono ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO