TAR Basilicata Sez. I sent. 3 del 2 gennaio 2008
Rifiuti. Albo gestori ambientali

Chi risulta iscritto all’Albo dei gestori ambientali secondo le procedure ordinarie può effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate, senza dover effettuare la comunicazione di cui al comma 18 dello stesso articolo, e quindi senza dover iscriversi secondo la procedura semplificata, purché risultino soddisfatte due condizioni: a) che i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero ed al riciclaggio; b) che i rifiuti avviati alle operazioni suddette siano della stessa categoria, classe e tipologia di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte secondo la procedura ordinaria.
N. 00003/2008 REG.SEN.

N. 00247/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 247 del 2007, proposto dalla DE VIZIA transfer S.p.A., in persona del legale rappresentante dott. Vincenzo De Vizia, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con i quali è elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Due Torri n. 33, presso lo studio dell’Avv. Nicola Eduardo Perri;

contro

- il Comune di Venosa, in persona del Sindaco p.t. dott. Carmine Miranda Castelgrande, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della deliberazione di G.C. n. 136 del 29 giugno 2007, dall’Avv. Mario Araneo, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Vespucci n. 5, presso lo studio dell’Avv. Maria Rosaria Giuzio;

nei confronti di

Consorzio SEARI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Donato Moscariello, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dall’Avv. Fernando Russo, presso il cui studio, in Potenza alla via E. Toti n. 7, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria al Consorzio SEARI S.r.l. dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale ed altri servizi accessori;

- di ogni altro atto comunque connesso, ivi compreso l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva.



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio SEARI S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venosa;

Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;

Vista l’ordinanza collegiale n. 63/07 del 12 settembre 2007;

Visto l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e visto il dispositivo di sentenza n. 31 pubblicato il 13 dicembre 2007;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il dott. Giuseppe Buscicchio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con bando datato 29 novembre 2006, il Comune di Venosa indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale ed altri servizi accessori, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito della procedura di gara, l’appalto veniva definitivamente aggiudicato, con determinazione dirigenziale n. 787 del 28 giugno 2007, al Consorzio SEARI S.r.l., cui la Commissione di gara aveva attribuito complessivi punti 97.

2. Con ricorso notificato il 22 giugno 2007 e depositato il successivo 2 luglio, integrato da atto per motivi aggiunti, notificato il 30 luglio 2007 e depositato il successivo 2 agosto, la concorrente impresa DE VIZA Transfer S.p.A., cui la Commissione di gara aveva attribuito punti 80,74, ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla procedura ad evidenza pubblica e la successiva aggiudicazione dell’appalto al Consorzio SEARI.

Ha affidato il ricorso alle seguenti censure:

A) Violazione delle disposizioni di gara: Violazione e falsa applicazione del D.M. del 28/04/98; Violazione e falsa applicazione dell’art. 212 del D.L.vo n. 152/06.

Sostiene la ricorrente che il Consorzio SEARI non possiederebbe l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2 classe E, richiesta dal bando di gara, sicché illegittimamente sarebbe stato ammesso alla procedura selettiva.

Pertanto, erroneamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto equivalente l’iscrizione nella predetta categoria 2 a quella –pure prevista dal bando di gara- nella categoria 4, posseduta dall’aggiudicatario. Ed invero, mentre la categoria 2 contempla la “..raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi..” da avviare al recupero in modo effettivo ed oggettivo secondo procedure semplificate di autorizzazione, la categoria 4 contempla la “..raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi..” avviati ad operazioni sottoposte al regime ordinario di autorizzazione.

Si tratterebbe di due tipologie di rifiuti diverse, per le quali sono previste due distinte procedure di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto, sicché sarebbe da escludere la ricomprensione nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi di quella relativa ai rifiuti pericolosi tout court.

Sostiene, ancora, la ricorrente, che il Consorzio SEARI non sarebbe abilitato né alla raccolta differenziata, né all’esercizio dell’attività di spazzamento meccanizzato, entrambi servizi oggetto dell’appalto, come si desumerebbe dalla iscrizione di detto concorrente nella Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Sostiene, inoltre, la ricorrente che l’aggiudicatario non avrebbe fornito idonee indicazioni in ordine al possesso del requisito del fatturato globale relativo al triennio 2004-2005-2006, in quanto, nell’indicare l’importo relativo all’anno 2006, avrebbe specificato che si tratterebbe di una cifra approssimativa in attesa della definizione degli ultimi dati di bilancio.

Infine, si sostiene che la relazione giustificativa dell’offerta presentata dal Consorzio SEARI mostrerebbe che quest’ultimo ha presentato un progetto diverso da quello richiesto dal capitolato speciale.

B) Violazione del principio della necessaria pubblicità delle operazioni di gara dei pubblici appalti; Violazione del principio di trasparenza e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo per violazione del giusto iter procedimentale, in quanto le buste contenenti i progetti tecnici sarebbero state aperte in seduta riservata, in pretesa violazione del principio di pubblicità delle operazioni di gara.

3. In data 24 luglio 2007 si è costituito in giudizio il Consorzio SEARI che, anche con successive memorie del 12 settembre e del 26 novembre 2007, ha contrastato la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.

4. Il Comune di Venosa si è costituito in giudizio in data 25 luglio 2007, sostenendo, anche con successive memorie difensive dell’11 settembre e del 24 novembre 2007, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.

5. Con memoria depositata il 10 settembre 2007, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e della istanza cautelare.

6. Con ordinanza n. 63/07, resa nella camera di consiglio del 12 settembre 2007, è stata fissata l’udienza di trattazione, nel merito, del ricorso, a norma dell’art. 23 bis della L. n. 1034 del 1971.

7. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007, dopo ampia discussione, la causa, su richiesta della parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso originario, diretto contro l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, sollevata dal Comune di Venosa nell’assunto che la Società DE VIZIA Transfer (d’ora in poi: Società) non avrebbe impugnato la determinazione dirigenziale n. 787 del 28 giugno 2007, recante definitiva aggiudicazione dell’appalto al Consorzio SEARI (d’ora in poi: Consorzio), successivamente intervenuta.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che l’atto di proposizione di motivi aggiunti è diretto proprio contro la definitiva aggiudicazione dell’appalto, disposta con la citata determinazione dirigenziale n. 787/07.

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

3. Con una prima censura, la ricorrente deduce la violazione della lex specialis, oltre che del D.M. n. 406 del 28/04/1998 e dell’art. 212 del D.L.vo n. 152 del 2006, sul rilievo che il Consorzio non possiederebbe l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2 classe E, richiesta dal bando di gara, sicché illegittimamente sarebbe stato ammesso alla procedura selettiva.

Erroneamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto equivalente l’iscrizione nella predetta categoria 2 a quella –pure prevista dal bando di gara- nella categoria 4, posseduta dall’aggiudicatario. Ed invero, mentre la categoria 2 contempla la “..raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi..” da avviare al recupero in modo effettivo ed oggettivo secondo procedure semplificate di autorizzazione, la categoria 4 contempla la “..raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi..” avviati ad operazioni sottoposte al regime ordinario di autorizzazione.

Si tratterebbe di due tipologie di rifiuti diverse, per le quali sono previste due distinte procedure di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto, sicché sarebbe da escludere la ricomprensione nella ca-tegoria dei rifiuti speciali non pericolosi di quella relativa ai rifiuti pericolosi tout court.

La censura è destituita di fondamento.

3.1. E’ bensì vero che il bando di gara, al punto 19.1 (Requisiti generali), lett. a), richiedeva l’iscrizione “..all’albo gestori rifiuti per la categoria 1 Classe E, categoria 2 Classe E, categoria 4 Classe E e categoria 9 Classe E..”, così come è pacifico tra le parti che il Consorzio, alla data della presentazione dell’offerta, non possedeva l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali nella categoria 2, ma risultava, tuttavia, iscritto (per quanto in questa sede interessa) nella categoria 4 classe C.

L’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti è prevista dall’art. 8 (Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo) del D.M. 28/04/1998, n. 408 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), che elenca 8 categorie di attività di gestione dei rifiuti.

Il detto articolo, per quanto in questa sede interessa, prevede, al primo comma, che “L’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività di gestione dei rifiuti:…b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1992, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;…d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi…”.

Il successivo articolo 9 (categoria e classi delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo) del citato D.M. n. 406/98 prevede, al terzo comma, per quanto in questa sede interessa, che: “Le categorie da 2 a 8, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:...c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;….e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate..”.

L’art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dispone: a) al quinto comma, che “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti; b) al diciottesimo comma, che “Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art. 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento CEE 259/93 del 1° febbraio 1993 non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all’Albo mediante l’invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente…”; c) infine, al ventesimo comma, che “Le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall’obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte”.

Il delineato, innovativo, quadro normativo introdotto dall’articolo 212 del D.L. vo n. 152 del 2006 è quindi chiaro nel prevedere che chi risulta iscritto all’Albo dei gestori ambientali secondo le procedure ordinarie può effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate, senza dover effettuare la comunicazione di cui al comma 18 dello stesso articolo, e quindi senza dover iscriversi secondo la procedura semplificata, purché risultino soddisfatte due condizioni: a) che i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero ed al riciclaggio; b) che i rifiuti avviati alle operazioni suddette siano della stessa categoria, classe e tipologia di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte secondo la procedura ordinaria.

3.2. La Società ricorrente sostiene, tuttavia, che i rifiuti non pericolosi di cui all’art. 8, comma 1 lett. b), del D.M. n. 406/98 non sarebbero della stessa tipologia di quelli speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui alla successiva lett. d) del primo comma dello stesso articolo 8, sicché non potrebbe essere condiviso quanto sostenuto dal Consorzio in sede di gara, e cioè che i rifiuti non pericolosi sarebbero ricompresi nella più ampia tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.

Sennonché, tale affermazione non solo non è sostenuta da un pur minimo elemento di prova in ordine all’esistenza di due diverse tipologie di rifiuti, ma è smentita dalla vigente normativa.

Il D.M. 5 febbraio 1998 ha individuato i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22.

La successiva direttiva del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio del 9 aprile 2002 (Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti) ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, a ciascuno dei quali è stato attribuito un codice.

Orbene, è sufficiente confrontare le tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate indicate nel suddetto D.M. del 5 febbraio 1998, così come riclassificati e (ri)codificati nel nuovo elenco dei rifiuti approvato con la citata direttiva del 9 aprile 2002, con le tipologie dei rifiuti alla cui raccolta e trasporto il Consorzio è stato autorizzato dalla Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (cfr. iscrizione N: PZ000087/0), per verificare agevolmente che i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate sono ricompresi nella più ampia tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, alla cui raccolta e trasporto il Consorzio è autorizzato.

3.3. Si consideri, ancora, che il Consorzio risulta iscritto nella categoria 4 classe C, ed è quindi autorizzato alla raccolta ed al trasporto di una quantità di rifiuti (compresa tra le 15.000 e le 60.000 tonnellate) ben superiore alla quantità di rifiuti relativa classe E (compresa tra le 3.000 e le 6.000 tonnellate), prevista dal bando di gara sia per la categoria 2 sia per la categoria 4. Il che vale a dire che la quantità di rifiuti prevista per la categoria 2 classe E sommata a quella prevista per la categoria 4 classe E è comunque inferiore a quella che il Consorzio è autorizzato a trattare per la categoria 4 classe C.

3.4. Per le esposte ragioni, ritiene il collegio che correttamente la stazione appaltante abbia ammesso alla gara il Consorzio, perché in possesso della iscrizione nella categoria 4 classe C, stante il chiaro disposto dell’art. 212, comma 20, del D.L.vo n. 152 del 2006.

4. Con una seconda censura, sostiene la Società ricorrente che il Consorzio non sarebbe abilitato né alla raccolta differenziata, né all’esercizio dell’attività di spazzamento meccanizzato, entrambi servizi oggetto dell’appalto, come si desumerebbe dalla iscrizione di detto concorrente nella Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Anche tale censura non coglie nel segno, sulla scorta della documentazione prodotta e delle argomentazioni svolte dalle parti resistenti, che inducono il collegio a rivedere, ad un più approfondito esame proprio della fase di merito, le conclusioni raggiunte, ad una cognizione sommaria, in sede cautelare.

4.1. La deliberazione 30 gennaio 2003 (Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti) dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (oggi: Albo dei Gestori Ambientali), all’art. 1, primo comma, dispone che “La dotazione minima di mezzi e personale per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati è individuata nell’allegato “A”, fermo restando che le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi, devono disporre solo della dotazione minima di mezzi e personale di cui alle tabelle dell’allegato “b” relative ai servizi medesimi”, mentre, al secondo comma, prevede che “La dotazione minima di mezzi e personale per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di spazzamento meccanizzato è individuata nell’allegato “C”.

Ora, nell’allegato C, la dotazione minima di veicoli per l’effettuazione del servizio di spazzamento meccanizzato è pari a 5 veicoli a motore a tre o quattro ruote per l’iscrizione nella categoria 1 classe E (con popolazione servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti), che è quella richiesta dal bando di gara, mentre per la categoria 1 classe D ( con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti), che è quella per la quale risulta iscritto il Consorzio, la dotazione minima di veicoli per l’esercizio dell’attività di spazzamento meccanizzato è pari a 8 veicoli a motore a tre o quattro ruote.

Orbene, dal provvedimento prot. N° PZ000127/2006 del 5/4/2006, con il quale il Presidente della Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto l’iscrizione del Consorzio (tra l’altro) nella categoria 1 (Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati) classe D, risulta che la dotazione di mezzi per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (nella quale va sicuramente ricompresa anche l’attività di spazzamento meccanizzato, a norma dell’art. 1, comma 2, della deliberazione 30 gennaio 2003), è pari a n° 18 veicoli a motore, senza limitazione alcuna, del tipo di quelli indicati nell’allegato C di cui alla citata deliberazione del 30 gennaio 2003.

Ne segue che il Consorzio era sicuramente autorizzato anche allo svolgimento del servizio di spazzamento meccanizzato, e che la limitazione all’esercizio di detta attività, di cui è menzione nelle premesse del suddetto provvedimento prot. N° PZ000127/2006 del 5/4/2006, deve evidentemente intendersi circoscritta alla sola autospazzatrice targata BH563BA, considerato peraltro che l’utilizzazione delle autospazzatrici è prevista, nell’allegato C alla deliberazione del 30 gennaio 2003, soltanto per la categoria 1 classe A (con popolazione servita superiore o uguale a 500.000 abitanti) e classe B (con popolazione servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti).

4.2. Quanto al rilievo secondo cui il Consorzio non sarebbe abilitato allo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, è sufficiente rilevare che tale servizio è ricompreso nella categoria 1 (cfr. allegato B alla deliberazione del 30 gennaio 2003), nella quale il Consorzio è iscritto (per la classe C) senza limitazione alcuna, così come risulta dalla certificazione datata 19 marzo 2007 rilasciata dalla Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5. Con una terza censura, sostiene la ricorrente che l’aggiudicatario non avrebbe fornito idonee indicazioni in ordine al possesso del requisito del fatturato globale relativo al triennio 2004-2005-2006, in quanto, nell’indicare l’importo relativo all’anno 2006, avrebbe specificato che si tratterebbe di una cifra approssimativa in attesa della definizione degli ultimi dati di bilancio.

Anche tale censura non è fondata, sulla scorta di quanto affermato e documentato dal Comune resistente, avendo il Consorzio prodotto una comunicazione IVA relativa all’anno di imposta 2006 dalla quale è possibile verificare il dato relativo al fatturato globale annuo.

Sicché, come correttamente posto in evidenza dal Comune, l’approssimazione del dato indicato è riferita esclusivamente alla procedura di approvazione del bilancio, non ancora completata alla data di presentazione dell’offerta, non anche al dato oggettivo del fatturato annuo desumibile dalla suddetta comunicazione IVA.

6. Con una quarta censura, la ricorrente sostiene che il Consorzio avrebbe invero presentato un progetto diverso rispetto a quello indicato nel capitolato speciale e che ciò si desumerebbe dalle integrazioni e dalle proposte migliorative indicate in sede di offerta.

La censura deve essere giudicata inammissibile per genericità, in quanto la Società ricorrente, pur essendone onerata, non ha fornito la pur minima indicazione dalla quale poter desumere in cosa consista la pretesa difformità del progetto presentato rispetto a quello previsto nel capitolato speciale.

7. Con un’ultima censura, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo per violazione del giusto iter procedimentale, in quanto le buste contenenti i progetti tecnici sarebbero state aperte in seduta riservata, in pretesa violazione del principio di pubblicità delle operazioni di gara.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

7.1. Inammissibile, perché la Società ricorrente avrebbe dovuto specificamente censurare l’art. 5 del disciplinare di gara, il quale espressamente prevede la fase pubblica solo per la verifica dell’integrità dei plichi, per l’apertura dei medesimi, nonché per l’apertura della busta n. 1 e la verifica della documentazione in essa contenuta; mentre prevede che, in seduta riservata, “…la Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica contenuta nella BUSTA 2…”, evidentemente previa apertura della busta stessa.

7.2. Comunque infondata, perché, anche a voler ritenere che nulla abbia disposto il disciplinare in ordine alle modalità di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, la giurisprudenza amministrativa ha persuasivamente avvertito che il principio di pubblicità –inderogabile per quanto attiene alla verifica della integrità dei plichi ed all’apertura degli stessi- ben può esser derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso (nella specie ricorrente) di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 2285/2000 e n. 1787/2003; Sez VI n. 2010/2006).

8. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.

9. Quanto alle spese di giudizio, ritiene il collegio che sussistano giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo da un lato alla previsione del bando di gara relativa ai requisiti di ammissione e dall’altro alla portata innovativa dell’art. 212, comma 20, del D.L.vo n. 152 del 2006.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA,

pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l'intervento dei signori:

Antonio Camozzi, Presidente

Giuseppe Buscicchio, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/01/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO