Corte di Giustizia Sez. I sent. 21 giugno 2007
Regolamento (CEE) n. 259/93 – Rifiuti – Cavi composti da rame e da PVC – Esportazione in Cina a fini di recupero – Voce GC 020 – Rifiuto misto – Combinazione di due sostanze figuranti nella lista verde di rifiuti – Mancata inclusione di tale rifiuto misto in detta lista – Conseguenze

Nel procedimento C‑259/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi), con ordinanza 8 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2005, nel procedimento penale contro

Omni Metal Service,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (relatore) e M.. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 settembre 2006,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Omni Metal Service, dagli avv.ti R. Sinke e B. Veldhoven, advocaten;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e M. de Mol, nonché dal sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;

– per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M. Ribes, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti P. Kugel, T. Ormond e P. Kuypers, advocaten,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 febbraio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n. 2557 (GU L 349, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 259/93»).

2 Detta domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso contro l’Omni Metal Service per aver esportato rifiuti di cavi elettrici dalla Spagna in Cina, con transito attraverso il territorio dei Paesi Bassi, senza aver previamente notificato tale spedizione alle autorità olandesi.

Contesto normativo

3 L’art. 1 del regolamento n. 259/93 dispone:

«1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

(...)

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell’allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall’articolo 11 nonché dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. (...)».

4 Ai sensi dell’allegato II del regolamento n. 259/93, intitolato «Lista verde di rifiuti»:

«Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l’inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l’ambiente.

GA. Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile

(...)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120 7404 00 Rifiuti e rottami di rame

(...)

GC. Altri rifiuti contenti metalli

GC 010 Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

GC 020 Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

(...)

GH Rifiuti di plastiche solide

Compresi, ma non limitati a:

GH 010 3915 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:

(...)

GH 013 ex 3915 30 polimeri di cloruro di vinile

(...)».

5 Ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 259/93:

«1. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione notifica a tutti i paesi cui non si applica la decisione dell’OCSE [decisione del Consiglio dell’Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economici 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero] l’elenco dei rifiuti riportato nell’allegato II e chiede conferma scritta che tali rifiuti non sono soggetti a controllo nel paese di destinazione e che questo ultimo accetta che determinate categorie di detti rifiuti siano spedite senza ricorrere alle procedure di controllo applicabili agli allegati III o IV, ovvero chiede di indicare se alcuni di detti rifiuti sono soggetti a tali procedure o alla procedura di cui all’articolo 15.

(...)

2. Se i rifiuti di cui all’allegato II vengono esportati, sono destinati ad operazioni di ricupero in un impianto funzionante o autorizzato a funzionare nel paese importatore conformemente alla legislazione nazionale applicabile. (…)

(…)

8. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV nonché i rifiuti destinati al ricupero che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III o IV vengono esportati verso o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell’OCSE:

– si applica per analogia l’articolo 15, ad eccezione del paragrafo 3;

– è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4.

Salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e in base alla procedura di controllo di cui al presente articolo, paragrafi 4 o 6 o all’articolo 15».

6 L’art. 15 del regolamento n. 259/93 stabilisce la procedura applicabile in caso di esportazione di rifiuti destinati ad essere smaltiti. Tale procedura implica in particolare una notifica all’autorità competente di transito.

7 L’art. 26, n. 1, lett. a), di detto regolamento dispone:

«Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento,

(...)».

8 Il regolamento (CE) della Commissione 12 luglio 1999, n. 1547, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93 in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE n. C(92) 39/def. (GU L 185, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 2003, n. 2118 (GU L 318, pag. 5), prevede, come risulta dal suo allegato D, che sono accettate dalla Cina, senza ricorso a nessuna delle procedure di controllo previste dal regolamento n. 259/93, ma mediante ispezione previa obbligatoria da parte della China National Import and Export Commodities Inspection Corporation, le spedizioni di rifiuti figuranti nelle voci GA 120 740400, GC 020, nonché nella sezione GH dell’allegato II del regolamento n. 259/93.

Causa principale e questioni pregiudiziali

9 Stabilita in Francia, la società Omni Metal Service è perseguita dinanzi al Rechtbank te Rotterdam in base al combinato disposto dell’art. 10.60, primo comma, della legge sulla gestione dell’ambiente (Wet milieubeheer) e dell’art. 26, primo comma, del regolamento n. 259/93.

10 Le viene addebitato, in violazione delle disposizioni del regolamento n. 259/93, di aver esportato, intorno al 15 marzo 2004, dalla Spagna in Cina, con transito attraverso Rotterdam, 17 container contenenti rifiuti di cavi elettrici (costituiti da un nucleo in rame ricoperto da una guaina in PVC e aventi diametri variabili con dimensioni fino a 15 cm) destinati ad essere trattati ai fini della loro riutilizzazione, senza aver notificato tale spedizione alle autorità competenti.

11 Secondo l’Openbaar Ministerie (Pubblico Ministero), essendo siffatti rifiuti costituiti non da fili o da cavi di uso domestico, bensì da cavi sotterranei di diametro rilevante destinati al trasporto di elettricità, gli stessi rifiuti non costituirebbero rottami elettronici ai sensi della voce GC 020 della lista verde di rifiuti. Poiché la combinazione non separata di rame e di PVC non figura nench’essa, in quanto tale, in questa lista né nelle liste di cui agli allegati III o IV del regolamento n. 259/93, e dovendo la spedizione avere luogo in uno Stato non membro dell’OCSE, una notifica sarebbe stata richiesta, in particolare presso l’autorità olandese, nella sua qualità di autorità di transito, come risulta dal combinato disposto degli artt. 15 e 17, n. 8, del detto regolamento.

12 L’Openbaar Ministerie è dell’avviso che l’interpretazione così caldeggiata si impone, tenuto conto, da un lato, della necessità di interpretare restrittivamente le categorie di rifiuti la cui spedizione non è disciplinata dal regolamento n. 259/93 e, dall’altro, dei precetti della sentenza 25 giugno 1998, causa C‑192/96, Beside e Besselsen (Racc. pag. I‑4029, punti 32 e 34).

13 Per contro, l’Omni Metal Service considera che i rifiuti di cui trattasi nella causa principale rientrano senz’altro nella summenzionata voce GC 020, in quanto ai fini di tale qualifica l’unico elemento decisivo è la composizione dei cavi e non il loro diametro o la loro provenienza. Inoltre, la prassi seguita in Spagna, paese di spedizione, consisterebbe, in presenza di una combinazione di vari rifiuti figuranti nella lista verde, nel considerarli come appartenenti a tale lista, e nel seguire di conseguenza la procedura relativa alla stessa. La politica della Cina sarebbe analoga, limitandosi tale Stato terzo, nel caso di una combinazione di rame e di PVC, a subordinare l’importazione ad un obbligo di ispezione previa da parte della China National Import and Export Commodities Inspection Corporation nello Stato di spedizione.

14 È in tale contesto che il Rechtbank te Rotterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se residui di cavo come quelli controversi (aventi in parte un diametro di 15 cm) possano essere considerati come “rottami elettronici, come fili ecc.”, ai sensi della voce GC 020 della lista verde.

2) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, se una combinazione di sostanze della lista verde, peraltro non figurante come tale in siffatta lista, possa o debba essere considerata come una sostanza della lista verde e se per questa possa essere effettuato il trasporto per il recupero di siffatta combinazione di sostanze, senza che trovi applicazione la procedura di notifica.

3) Se a questo riguardo sia necessario che i rifiuti vengano presentati o trasportati in maniera differenziata».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

15 In limine, occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale la portata delle norme comunitarie al fine di consentire a quest’ultimo di applicare correttamente dette norme ai fatti di cui detto giudice è investito, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale applicazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo.

16 Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’art. 234 CE istituisce infatti una stretta collaborazione, basata sulla ripartizione dei compiti, tra i giudici nazionali e la Corte e costituisce uno strumento per mezzo del quale la Corte fornisce ai giudici nazionali gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (sentenza 7 novembre 2002, cause riunite da C‑260/00 a C‑263/00, Lohmann e Medi Bayreuth, Racc. pag. I‑10045, punto 27).

17 Per contro, la Corte non è competente a pronunciarsi sui fatti della causa a qua o ad applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha fornito l’interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1999, cause riunite C‑175/98 e C‑177/98, Lirussi e Bizzaro, Racc. pag. I‑6881, punto 38, e 22 giugno 2000, causa C‑318/98, Fornasar e a., Racc. pag. I‑4785, punto 32).

18 Stando così le cose, occorre intendere la prima questione nel senso che essa mira a stabilire se la voce GC 020 della lista verde di rifiuti debba essere interpretata nel senso che essa comprende, e se del caso a quali condizioni, fili di cablaggio elettrico.

19 A questo proposito, dalla formulazione della detta voce risulta che i rifiuti che essa comprende sono i rottami elettronici nonché i componenti elettronici recuperati da cui è possibile estrarre metalli. Come ha sottolineato il governo olandese, i fili di cablaggio sono dal canto loro menzionati soltanto come esempio di siffatti rottami elettronici.

20 Ne consegue che, come giustamente hanno sostenuto il detto governo e la Commissione, e contrariamente a quanto ha fatto valere la Omni Metal Service, la voce GC 020 riguarda esclusivamente i fili di cablaggio provenienti da equipaggiamenti elettronici. Per contro, tale voce non si applica in presenza di altri tipi di fili di cablaggio, in particolare quelli che provengano da equipaggiamenti o da assemblaggi elettrici, dal momento che la voce GC 010 della lista verde dei rifiuti specifica del resto espressamente a proposito dei rifiuti provenienti da tali assemblaggi che essi appartengono a tale voce soltanto se costituiti unicamente da metalli o leghe.

21 Benché le descrizioni fornite dal giudice a quo concernenti i cavi di cui trattasi nella causa principale sembrino tali da suggerire che non si tratta di fili di cablaggio che abbiano fatto parte di equipaggiamenti elettronici, la Omni Metal Service ha sostenuto all’udienza che tali cavi non erano stati affatto esclusivamente destinati al trasporto sotterraneo di elettricità, come sostiene il governo olandese, ma che essi provenivano appunto da tali equipaggiamenti elettronici.

22 Come si è ricordato ai punti 15-17 della presente sentenza, l’accertamento dei fatti necessario al riguardo rientra tuttavia nella competenza del giudice a quo.

23 Tenuto conto di quanto precede, si deve risolvere la prima questione dichiarando che la voce GC 020 della lista verde di rifiuti figurante nell’allegato II del regolamento n. 259/93 deve essere interpretata nel senso che essa comprende fili di cablaggio soltanto a condizione che questi provengano da equipaggiamenti elettronici.

Sulla seconda e sulla terza questione

24 In limine, si deve rilevare che la causa principale riguarda l’esportazione di cavi elettrici composti da un nucleo di rame ricoperto da una guaina in PVC e non l’esportazione di tali nuclei o guaine che siano stati precedentemente separati fra di loro.

25 In tali circostanze, occorre intendere la seconda e la terza questione del giudice a quo nel senso che esse mirano in sostanza a stabilire se il regolamento n. 259/93 debba essere interpretato nel senso che il regime di spedizione istituito in forza di detto regolamento per quanto riguarda i rifiuti figuranti nella lista verde dei rifiuti si applica ad un tipo di rifiuto composito che, benché non menzionato in detta lista, combina due sostanze figuranti entrambe nella stessa lista.

26 Secondo i governi olandese e portoghese, tale questione richiederebbe una soluzione negativa. Al contrario, la Omni Metal Service conferma la tesi precedentemente formulata da essa dinanzi al giudice a quo, secondo cui tale rifiuto composito deve rientrare nell’ambito del regime applicabile alla lista verde dei rifiuti.

27 La Commissione sostiene, dal canto suo, che la questione se una combinazione di sostanze figuranti nella lista verde dei rifiuti possa essere spedita senza previa notifica dipende dalle circostanze di ciascun caso di specie. A suo avviso, una sottrazione all’obbligo di notifica sarebbe in particolare ammissibile in caso di accettazione da parte del paese di destinazione dei rifiuti di cui trattasi ai fini del loro recupero, purché tutte le sostanze considerate siano effettivamente presenti nella lista verde dei rifiuti e ciò non sia impedito dal grado di contaminazione dei vari rifiuti.

28 Per contro, dalla frase introduttiva dell’allegato II del regolamento n. 259/93 si dedurrebbe che un assoggettamento al regime della lista verde dei rifiuti sarebbe escluso ogni volta che ci si trovi in presenza di un rischio eccessivo per l’ambiente o di un’impossibilità di recuperare razionalmente le varie sostanze considerate. Nella causa principale, la Commissione ritiene che una notifica fosse sicuramente richiesta in quanto il PVC non sarebbe sempre senza pericolo per l’ambiente.

29 Come la Corte ha precedentemente rilevato, risulta in particolare dal sesto e dal nono ‘considerando’ del regolamento n. 259/93 che il sistema adottato per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno degli Stati membri istituito da detto regolamento risponde alla necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e che esso mira a consentire alle autorità competenti di adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell’ambiente (v. sentenza 28 giugno 1994, causa C‑187/93, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑2857, punto 18).

30 L’undicesimo e il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 259/93 confermano dal canto loro che il controllo e la sorveglianza istituiti da detto regolamento mirano a proteggere l’ambiente, non soltanto nella Comunità, ma anche nei paesi terzi nei quali i rifiuti sono esportati a partire da essa.

31 Quanto al fatto che le spedizioni di rifiuti destinati ad essere recuperati e figuranti nella lista verde dei rifiuti sono, eccezionalmente, generalmente esclusi dalle procedure di controllo istituite dal regolamento n. 259/93 in forza dell’art. 1, n. 3, lett. a), di quest’ultimo, esso si spiega, come sottolineato nel quattordicesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento, per il fatto che tali rifiuti non dovrebbero di regola presentare rischi per l’ambiente se sono recuperati secondo le regole d’arte nel paese di destinazione. Da tale precisazione risulta che l’iscrizione di un tipo di rifiuto in detta lista e la sua conseguente sottrazione al regime di controllo e di sorveglianza istituito con il regolamento n. 259/93 costituisce il risultato di un esame preliminare al termine del quale si è concluso per tale mancanza di rischi.

32 Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che il regime meno severo applicabile ai rifiuti figuranti in detta lista verde dei rifiuti, vale a dire il loro non assoggettamento agli aspetti essenziali delle procedure di controllo e di sorveglianza istituite dal regolamento n. 259/93, non può, in linea di principio, estendersi a rifiuti non figuranti in detta lista.

33 In particolare, il fatto che un rifiuto sia composto da due elementi che, quando sono considerati separatamente, possono costituire rifiuti compresi nella lista verde dei rifiuti, non può comportare automaticamente che tale rifiuto composito rientri nell’ambito di detta lista. Infatti, le condizioni nelle quali può svolgersi il trattamento dei rifiuti e i rischi ambientali eventuali collegati alla manipolazione di questi non sono necessariamente identici a seconda che il rifiuto considerato consista in un insieme composito costituito da più elementi o che ciascuno dei detti elementi costituisca un rifiuto distinto.

34 A questo proposito, si deve del resto rilevare che la Corte ha affermato che una mescolanza di rifiuti appartenenti alla lista verde dei rifiuti poteva appartenere alla categoria «AD 160 rifiuti municipali/domestici» ai sensi della lista ambra del regolamento n. 259/93, aggiungendo che soltanto una raccolta differenziata o uno smistamento adeguato di detti rifiuti consentirebbe loro di rientrare in detta lista verde (v., in tal senso, cit. sentenza Beside e Besselsen, punti 30 e 31).

35 A fortiori, un rifiuto unico proveniente dalla combinazione permanente, e non dalla semplice mescolanza incidentale, di due sostanze principali menzionate nella lista verde dei rifiuti non può rientrare nell’ambito di detta lista, a meno che non sia menzionato espressamente in quest’ultima.

36 Per quanto concerne l’approccio sostenuto dalla Commissione, esso non può essere seguito.

37 In primo luogo, tale approccio non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 259/93 in quanto questo mira, come si è esposto ai punti 28-33 della presente sentenza, a sottrarre le spedizioni di un tipo di rifiuto ai sistemi di controllo e di sorveglianza che esso istituisce soltanto a seguito dell’iscrizione di tale tipo di rifiuto nella lista verde dei rifiuti, al termine di un esame preliminare dedicato ai rischi ambientali collegati al trattamento e alla manipolazione del detto rifiuto.

38 In secondo luogo, come è stato giustamente sottolineato dal governo olandese, un approccio da seguire caso per caso quale proposto dalla Commissione sarebbe tale da creare un’incertezza del diritto, tanto tra gli operatori economici che siano in primo luogo chiamati ad effettuare arbitraggi al riguardo e ad assumerne i rischi, quanto fra le autorità competenti degli Stati membri.

39 Tenuto conto delle incertezze che esso crea, tale approccio sarebbe del pari in grado di nuocere all’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario che, ricorrendo alla forma del regolamento per legiferare in materia di spedizione di rifiuti, ha specificamente inteso garantire un’applicazione contestuale e concorde della suddetta legislazione in tutti gli Stati membri, riguardando tale armonizzazione non solo i requisiti sostanziali in presenza dei quali tali spedizioni possono essere effettuate, ma anche il procedimento ad esse applicabile (sentenza 13 dicembre 2001, causa C‑324/99, Daimler Chrysler, Racc. pag. I‑9897, punti 34 e 67).

40 In terzo luogo, la tesi così difesa dalla Commissione non trova conforto nel testo del regolamento n. 259/93. In particolare, e contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, la frase introduttiva dell’allegato II del regolamento n. 259/93 non è in grado di giustificare la conclusione secondo la quale ad un rifiuto che combini due sostanze figuranti nella lista verde dei rifiuti si dovrebbe applicare il regime previsto per i rifiuti menzionati in detta lista, purché non ne risulti un rischio eccessivo per l’ambiente o un’impossibilità di ricuperare razionalmente le varie sostanze considerate.

41 Non si può infatti equiparare puramente e semplicemente la situazione considerata dalla detta frase introduttiva che riguarda il caso in cui un determinato rifiuto è «contaminato» da «un’altra» materia al caso in cui un rifiuto è costituito da due materie che ne costituiscono entrambe componenti intrinseche essenziali.

42 Tenuto conto dell’insieme delle precedenti considerazioni, la seconda e la terza questione vanno risolte dichiarando che il regolamento n. 259/93 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un rifiuto composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista verde di rifiuti contenuta nell’allegato II di detto regolamento non comporta che il regime istituito in forza del medesimo regolamento, per quanto concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al rifiuto composito di cui trattasi.

Sulle spese

43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) La voce GC 020 della lista verde di rifiuti figurante nell’allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n. 2557, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda fili di cablaggio soltanto a condizione che questi provengano da equipaggiamenti elettronici.

2) Il regolamento n. 259/93, come modificato dal regolamento n. 2557/2001, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un rifiuto composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista verde di rifiuti contenuta nell’allegato II di detto regolamento non comporta che il regime istituito in forza del medesimo regolamento, per quanto concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al rifiuto composito di cui trattasi.

Firme