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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 19 dicembre 2003, n.9582
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante
incentivi per gli autoveicoli con trazione elettrica e legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, recante incentivi per ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonche' per le biciclette a pedalata assistita elettricamente.

Gazzetta Ufficiale N. 7 del 10 Gennaio 2004

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Alle imprese interessate
Al CEI-CIVES
Alle associazioni interessate
L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403,
tra l'altro, prevede incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli con
trazione elettrica.
Il regolamento 17 luglio 1998, n. 256, ha reso disponibile per gli
autoveicoli elettrici un miliardo di lire, a fronte dello
stanziamento annuo di cinque miliardi di lire stabilito dall'art. 1,
comma 3, della citata legge n. 403/1997.
L'art. 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140, prevede
incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione
elettrica nonche' per le biciclette a pedalata assistita. (vigenza:
21 maggio 1999/20 maggio 2000 - copertura nell'ambito dei fondi
previsti dalla legge 266 per la rottamazione).
L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge
finanziaria 2001), autorizza una nuova spesa di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli incentivi al settore
degli autoveicoli alimentati a metano o a GPL e per il settore dei
motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita.
L'art. 1, comma 2, del decreto 5 aprile 2001, del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, ha ripartito le risorse stanziate dalla
citata legge n. 388, destinando 5 miliardi di lire, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, alla concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli elettrici.
L'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»,
autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003, 2004, con la stessa finalita' di incentivare
il settore degli autoveicoli alimentati a metano o GPL e quello dei
veicoli a trazione elettrica.
L'art. 1 del regolamento del Ministro delle attivita' produttive
del 2 luglio 2003, n. 183, ha ripartito le risorse stanziate dalla
predetta legge n. 273, destinando 0,5 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, alla concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli elettrici.
L'art. 3 del gia' citato decreto del 5 aprile 2001, prevede per il
Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato M.A.P.,
il controllo dell'andamento periodico dell'utilizzazione degli
incentivi.
Il M.A.P. svolge tale attivita' di controllo, per gli autoveicoli
ed i motoveicoli soggetti ad immatricolazione, sulla base dei dati
resi disponibili dal Ministero dei trasporti, direzione generale
della motorizzazione civile.
Il controllo dei contributi erogati per l'acquisto di veicoli
elettrici non soggetti ad immatricolazione, avviene sulla base dei
dati di vendita rilevati dalla CIVES (Commissione italiana veicoli
elettrici stradali del CEI - Comitato elettrotecnico italiano),
nell'ambito delle attivita' previste da un accordo di collaborazione
tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il
CEI.
Si rileva che i dati forniti dalla Motorizzazione civile attestano
l'avvenuta immatricolazione dei veicoli ma non l'effettiva
applicazione del contributo statale e che occorre adeguare le attuali
modalita' di monitoraggio del CEI-CIVES, al fine di estendere lo
stesso a tutti i potenziali soggetti beneficiari dei contributi.
Poiche' risultano utilizzati circa 2/3 delle risorse destinate
all'incentivazione di veicoli elettrici, stanziate dal decreto-legge
n. 324/1997 e dalle leggi n. 388/2000 e n. 273/2002, occorre definire
una procedura di controllo degli interventi tale da consentire un
quadro costantemente aggiornato delle operazioni incentivate, anche
al fine di disporre la sospensione delle agevolazioni ad avvenuto
utilizzo degli stanziamenti disponibili.
Visto che il CEI ha sottoscritto con il Ministero per la tutela
dell'ambiente e del territorio, di seguito denominato M.A.T.T., un
accordo di collaborazione in tema di «Mobilita' sostenibile con
particolare riferimento ai veicoli elettrici/ibridi», per gli anni
2001-2005, nell'ambito del quale la commissione CIVES dello stesso
CEI svolge attivita' di monitoraggio della diffusione dei veicoli
elettrici ed ibridi incentivati da finanziamenti statali.
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i
costruttori e gli importatori, al fine di un accurato monitoraggio
dei fondi disponibili, per poter recuperare l'importo delle
agevolazioni di cui al decreto-legge n. 324/1997 e alla legge n.
140/1999 provvederanno ai seguenti adempimenti:
1) il preventivo accreditamento dei costruttori/importatori e dei
relativi prodotti, secondo le istruzioni dettagliate indicate nel
seguito;
2) la comunicazione periodica alla Commissione CIVES del CEI
delle vendite effettuate mensilmente delle quali viene richiesto il
recupero delle agevolazioni con credito d'imposta, secondo le
istruzioni dettagliate nel seguito.
1. Istruzioni per l'accreditamento dei soggetti fornitori dei veicoli
e dei relativi prodotti.
I soli soggetti aventi diritto al recupero del contributo quale
credito d'imposta sono le imprese costruttrici o importatrici,
secondo le modalita' previste dall'art. 22 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, ai seguenti commi: 5; 6 lettera a); 7.
L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art.
1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e dall'art.
6, comma 4, lettera a), b), c), della legge 11 maggio 1999, n. 140,
e' riportato nella tabella seguente:
acquisto di nuovi autoveicoli elettrici, euro 1.807,60;
acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a tre e
quattro ruote, euro 1.549,37;
acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a 2 ruote,
euro 413,17;
acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita, euro 154,94.
Per avere titolo al recupero del contributo, detti soggetti
trasmetteranno al CEI-CIVES, con lettera raccomandata firmata dal
legale rappresentante, la seguente documentazione:
copia dell'estratto dell'iscrizione alla Camera di commercio dal
quale risulti che l'oggetto sociale include la produzione o
importazione di veicoli;
l'elenco dei modelli di veicoli dei quali si intende richiedere
il recupero dei contributo quale credito d'imposta; detto elenco
potra' essere periodicamente aggiornato;
per ciascuno modello di «bicicletta a pedalata assistita»
un'autocertificazione firmata dal legale rappresentante, attestante
che il veicolo e' conforme in maniera letterale e puntuale al
disposto dell'art. 50 del Codice della strada (decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' come innovato dall'art. 24/1 della legge
3 febbraio 2003, n. 14).
Per ciascun modello di autoveicolo, motociclo e ciclomotore
elettrici, copia del certificato di omologazione rilasciato dal
Ministero dei trasporti.
L'indirizzo di invio della documentazione di cui sopra e' il
seguente:
CEI - Comitato elettrotecnico italiano
Commissione CIVES
via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Il M.A.T.T. e il M.A.P. si riservano di condurre verifiche a
campione sui veicoli accreditati, al fine di verificare la
rispondenza a quanto dichiarato.
2. Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta.
Per l'attivazione della normale procedura prevista dalla legge n.
266/1997 per il recupero del credito di imposta, va attuato quanto
segue.
Con cadenza mensile, entro il quattordicesimo giorno del mese
successivo all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui
sopra invieranno al CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei
veicoli venduti, specificando quanto segue:
i riferimenti di ciascuna fattura di vendita (numero e data, nome
e indirizzo dell'acquirente, tipologia e modello del veicolo, entita'
del contributo - gia' anticipato - all'acquirente per il quale verra'
chiesto il recupero con credito d'imposta);
il numero di pezzi venduti per ciascuno dei modelli accreditati e
l'importo complessivo del credito d'imposta afferente al totale dei
veicoli di cui sopra.
L'allegato A riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione
di quanto sopra, che deve essere sottoscritto e firmato dal legale
rappresentante. L'indirizzo di invio e' il seguente:
CEI - Comitato elettrotecnico italiano
Commissione CIVES
via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Nell'ambito di applicazione della predetta convenzione tra il
M.A.T.T. ed il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria Commissione
CIVES, provvedera' a:
raccogliere la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2,
attraverso i costruttori e gli importatori;
verificare la regolarita' della documentazione;
segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non
conformita' a quanto richiesto;
inviare al M.A.P. ed al M.A.T.T., con cadenza mensile, il
resoconto dell'attivita' redatto in conformita' dell'allegato B.
La predetta attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito
per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.
Il M.A.P. provvedera', sulla base della documentazione trasmessa da
CEI-CIVES, al monitoraggio delle risorse disponibili e sospendera'
l'intervento ad avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti
disponibili.
Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero
dell'importo dell'agevolazione se, trascorsi quarantacinque giorni
dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso
contrario all'utilizzo del contributo. Il recupero del contributo
prima della scadenza dei quarantacinque giorni puo' essere effettuato
a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda
a regolarizzare la propria posizione nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
Si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni
dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per quanto riguarda
le procedure per il recupero del credito di imposta e si sottolinea
che resta fermo l'obbligo, per i costruttori e per gli importatori,
di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle vendite
come previsto dal comma 6, dello stesso art. 22.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno successivo a
quello della pubblicazione.
Roma, 19 dicembre 2003

Per il Ministero
delle attività produttive
Il direttore generale della direzione
lo sviluppo produttivo e competitività
Goti

Per il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
Il direttore generale della direzione
inquinamento atmosferico e rischi industriali
Agricola

ALLEGATO

omissis