Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3543, del 1 luglio 2013
Urbanistica.Impugnazione del permesso di costruire e vicinitas

In merito alla distanza con edificio di proprietà di soggetto diverso dai ricorrenti, occorre richiamare consolidati principi in materia di legittimazione all’impugnazione di permesso di costruire, per cui è necessaria e sufficiente, come posizione legittimante, la vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale con la zona coinvolta da un intervento edilizio in capo al proprietario confinante. Di contro, non può ambire alla stessa tutela il proprietario confinante con edificio a sua volta confinante con quello oggetto di intervento edilizio, in quanto ciò determinerebbe una vera e propria sostituzione processuale, in violazione dell’art. 181 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 03543/2013REG.PROV.COLL.

N. 01949/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2008, proposto da: 
Borriello Angelo, Guarnieri Ermanno, Bruge' Renzo, Abbrugiati Fiorisa, Crescini Patrizia, Sediari Fiorella, Melappioni Marco, Serpilli Giovanni Maria, Focosi Attilio, Giantomasi Sergio, Baldinelli Franco, Galeazzi Massimo, Pieroni Ombretta, Giantomasi Claudio, Mazzoni Stefania, Andreoni Franco, Fabietti Francesca, Pieroni Novella, Cirombella Cesare, Magrini Luciano, Morbidoni Daniela, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Maurizio Discepolo in Roma, via Conca D'Oro, 184/190;

contro

Comune di Ancona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Fraticelli, con domicilio eletto presso Federico Canalini in Roma, via Collazia, 2/F;

nei confronti di

Francolini & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Camiciola, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 01895/2007, resa tra le parti, concernente rilascio permesso di costruzione in sanatoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Federico Canarini (su dichiarata delega di Gianni Fraticelli), Massimo Camiciola e Diego Perucca (su delega di Maurizio Discepolo);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in favore della ditta Francolini per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione su area a confine con gli edifici nei quali insistono gli alloggi di cui sono proprietari, lamentando la violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, che impone la doppia conformità dell’intervento edilizio oggetto di regolarizzazione alla disciplina edilizia ed urbanistica sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della domanda di sanatoria, nonché la violazione della norme tecniche di attuazione del Piano regolatore comunale in relazione alle caratteristiche dell’immobile.

Con successivi motivi aggiunti, hanno proposto nuove censure avverso il medesimo atto in relazione alle caratteristiche dell’immobile ed alla corrispondenza tra il progetto e lo stato dei luoghi.

Il Tar ha disposto verificazione per acquisire una attenta ricostruzione di tali aspetti tecnici.

Con sentenza n. 1895/2007, il Tar, preso atto della rinuncia di alcuni ricorrenti, ha solo in parte accolto il ricorso ed i primi motivi aggiunti, limitatamente al superamento dei limiti di altezza, per mt 0,83, della porzione di edificio posta in corrispondenza dell’arretramento del fabbricato situato nel prospetto posteriore (pareti A 11 e A 12), mentre lo ha respinto per il resto, attesa l’infondatezza degli altri motivi. Ha, altresì, dichiarato inammissibili e comunque irricevibili i secondi motivi aggiunti, notificati il 6.10.2006, in quanto proposti oltre il termine decadenziale, potendo tali censure essere desunte dalla originaria conoscenza del provvedimento impugnato e dalla documentazione tecnica messa a disposizione dall’amministrazione a seguito dell’esercizio dell’accesso.

Propongono appello i ricorrenti deducendo:

- violazione degli articoli 12, 34 e 36 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, errore di fatto, travisamento e falso apprezzamento dei presupposti;

- violazione dell’art. 9 N.T.A. del P.R.G.in relazione alla quota d’imposta del fabbricato;

- violazione dell’art. 9, p. 8 e 58 NTA, relative ai limiti di altezza del fabbricato, con riferimento sia al ricorso originario che ai motivi aggiunti notificati in data 3.6.2006;

- violazione dell’art. 9 e 58 NTA in tema di distanze rispetto ai confini ed al rapporto tra altezza del fabbricato e distanza dal confine;

- violazione dell’art. 9 NTA in relazione alla distanza rispetto alla proprietà Cianforlini;

- violazione della norma NTA in ordine alle distanze tra edifici;

- violazione dell’art. 873 c.c. e 9 NTA in relazione alla distanza tra il confine e ballatoi, terrazzi e corpo scale;

- violazione delle norme sulla zona da destinare a verde.

Contestano, inoltre, la dichiarazione di inammissibilità dei secondi motivi aggiunti, riproponendo la censura di violazione dell’art. 60 del R.E.C. e dell’art. 9 NTA per mancata corrispondenza tra reale superficie residua del lotto e cubatura realizzata.

Si sono costituiti in resistenza il Comune di Ancona e la ditta Francolini controinteressata.

All’udienza del 14 maggio 2013, in vista della quale le parti hanno depositato diffuse memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo d’appello, relativo alla violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, è infondato.

Nessun contrasto, invero, sussiste tra l’assenso in sanatoria impugnato e la norma che impone la doppia conformità del manufatto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento della realizzazione che a quello della domanda.

Come è noto, l'istituto dell'accertamento di conformità è diretto a sanare, con provvedimento essenzialmente doveroso e vincolato, le opere edilizie solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (doppia conformità) (Cons. Stato Sez. IV, 26-03-2010, n. 1763).

L’ovvio presupposto fattuale, perché operi l’istituto dell’accertamento di conformità, è, dunque, che le opere realizzate differiscano da quelle indicate nell’originario permesso di costruire, pur essendo sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, in riferimento ai due momenti. Irrilevante è, pertanto, la circostanza che l’intervento edilizio sia stato modificato rispetto al progetto originariamente assentito, dal momento che la norma prende in considerazione solo la conformità sostanziale del manufatto realizzato in concreto, per il quale si chiede la sanatoria, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria. Correttamente il Tar ha giudicato ininfluente, nel caso concreto, la regola della doppia conformità, dal momento che, nel periodo intercorrente tra la realizzazione delle opere e la domanda di sanatoria, nessuna modifica alla disciplina urbanistica ed edilizia del Comune risultava intervenuta.

2. Quanto ai motivi relativi alle caratteristiche tecniche del manufatto ed al rispetto della disciplina edilizia, ritiene il Collegio che correttamente il primo giudice si sia rifatto alle risultanze della verificazione d’ufficio.

3. In primo luogo, relativamente ai piani interrato e seminterrato ed alla supposta errata impostazione del piano di campagna, quanto affermato dagli appellanti è contraddetto dalle risultanze della verificazione, in cui è attestata la conformità della situazione altimetrica, avuto riguardo al verificato piano di campagna ed a quanto indicato negli elaborati progettuali, nonché la corrispondenza, per i piani interrato e seminterrato, delle quote altimetriche indicate in progetto con quelle rilevate nella costruzione realizzata, con una differenza tra il piano di campagna originario e quello verificato entro il limite del valore consentito dall’art. 9 NTA (mt 0,80).

4. Destituiti di fondamento sono, altresì, i motivi relativi al rispetto dei limiti di altezza del fabbricato, per la parte non accolta dal Tar, che, data la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

Il verificatore ha accertato un superamento dei limiti consentiti da parte dei prospetti posteriori A11 e A12 - relativamente ai quali, infatti, il Tar ha accolto il relativo motivo di ricorso -, mentre ha registrato superamenti di lieve entità ( cm 15/16) nei fronti A9 – 10 e A7 – 8 che , secondo il Tar, rientrano nei limiti di tolleranza ragionevolmente applicabili.

A tale ultimo riguardo, si ritiene condivisibile quanto considerato dal giudice di prime cure sulla sussistenza di una modesta tolleranza (nella specie 15/16 cm), ciò potendo dedursi da quanto previsto dall’art. 9 NTA, che un principio di tolleranza prevede espressamente ( per edificazioni su terreni con pendenza superiore al 15% fino a mt 2).

5. Venendo ai motivi con cui si lamenta il superamento del limite sulle distanze, sia rispetto ai confini, che tra edifici, anch’essi esaminabili congiuntamente, non risultano fondate le doglianze degli appellanti, in quanto, richiamando quanto accertato dal verificatore in merito all’andamento curvilineo del prospetto dell’edificio, può in effetti spiegarsi un lievissimo scostamento (registrato dal verificatore in un punto pari a 13 cm , ed in altri tre punti rispettivamente pari a 5 , 6 e 7 cm), condivisibilmente considerato dal Tar come contenuto nei limiti della ragionevole tolleranza.

6. In merito alla distanza con edificio di proprietà di soggetto diverso dai ricorrenti, occorre richiamare consolidati principi in materia di legittimazione all’impugnazione di permesso di costruire (Cons. Stato Sez. V, 21-5-2013, n. 2757; Sez. VI, 26-6-2012, n. 3750), per cui è necessaria e sufficiente, come posizione legittimante, la vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale con la zona coinvolta da un intervento edilizio in capo al proprietario confinante. Di contro, non può ambire alla stessa tutela il proprietario confinante con edificio a sua volta confinante con quello oggetto di intervento edilizio, in quanto ciò determinerebbe una vera e propria sostituzione processuale, in violazione dell’art. 181 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, gli scostamenti evidenziati dal verificatore in relazione all’edificio di proprietà Cianforlini – sui quali è stato accertato l’accordo tra le parti, essendo nella loro disponibilità - non possono avere alcun ingresso, con la conseguenza che la pronuncia di inammissibilità dei relativi motivi di censura deve essere confermata.

Il verificatore non ha poi rilevato alcuna violazione delle distanze rispetto agli edifici di proprietà dei ricorrenti, essendo esse nei limiti di quanto previsto dall’art. 9 NTA per gli edifici che si fronteggiano per più di 12 metri (distanza pari all’altezza dell’edificio più alto e comunque di almeno mt 10).

7. Generica appare, altresì, la censura circa la violazione delle distanze concernenti i ballatoi, dal momento che non vengono forniti elementi sulla consistenza dei ballatoi, mentre la documentazione attesta la presenza di terrazzi e balconi ai quali si applica la distanza minima di 1,5 mt .

8. Infondato è anche il motivo di appello in ordine alla non rilevata violazione del rapporto tra superficie costruita e verde comune o privato. Sul punto, infatti, il verificatore ha rilevato che la normativa prevede 50 mq di verde ogni 100 mq di superficie fondiaria del lotto di intervento per lotti superiori a 1000 mq , constatando, altresì, che il lotto oggetto di intervento presenta una superficie inferiore a 1.000 mq.. Correttamente ed in linea con tale previsione, quindi, il Tar ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la norma sul verde comune o privato.

9. Da respingere è anche il motivo diretto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato irricevibili per tardività i secondi motivi aggiunti notificati in data 6.10.2006.

Gli appellanti attribuiscono alla scarsa chiarezza dei progetti ed all’avvenuto accesso solo da parte di alcuni dei ricorrenti la mancata tempestiva presentazione dei motivi.

Tali argomenti non costituiscono, tuttavia, giustificazione atta a superare la rilevata irricevibilità.

Invero, il contenuto della documentazione progettuale non può considerarsi minimamente correlato alla censura, tardivamente formulata, di violazione degli standard, che, in quanto riferita alla esatta consistenza dell’immobile oggetto di intervento come desumibile dai dati catastali identificativi, ben noti a tutti i ricorrenti fin dalla conoscenza del provvedimento impugnato, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata.

10. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese in favore del Comune di Ancona e della controinteressata, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), ossia euro 2000,00 (duemila/00) per ciascuna parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)