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SEZ. 3 SENT. 22501 DEL 21/05/2003 (CC.12/03/2003) RV. 225607
PRES. Savignano G REL. Teresi A COD.PAR.351
IMP. Cattaruzza PM. (Conf.) Geraci V 
502000 ACQUE - Tutela delle acque - Smaltimento di rifiuti pericolosi - Ac que di sentina - Applicabilita' delle disposizioni derogatorie della Convenzione MARPOL - Esclusione - Configurabilita' del reato previsto dall'art. 51 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51 
L. DEL 4/6/1982 NUM. 438 
L. DEL 29/9/1980 NUM. 662

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Lo smaltimento di acque di sentina delle navi, rientranti tra i rifiuti pericolosi, configura il reato previsto dall'art. 51 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora le operazioni siano effettuate in area portuale nazionale, non trovando applicazione in questo caso le disposizioni derogatorie di cui alla Convenzione MARPOL 73/78, conclusa a Londra il 2 novembre 1993, con i relativi protocolli, ratificata e resa esecutiva con legge 29 settembre 1980, n. 662 e legge 4 giugno 1982, n. 438.
Fonte CED Cassazione