Cass. Sez. III Sent. 2246 del 16 gennaio 2008 (Cc. 29 nov. 2007)
Pres. Papa Est. Ianniello Ric. Canaletti
Acque. Differenza tra scarico e rifiuti liquidi (fattispecie relativa a reflui da attività sanitarie)

Il parametro di riferimento per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante. Il sistema non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Allora (art. 36, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152-99) come ora (art. 110, comma 3, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152-06), la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel fatto che vengano smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite canalizzazione. Ed è appunto con riferimento a questi "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" che si riferisce l'art. 185 del D. Lgs. n. 152-06 nell'affermare la applicabilità agli stessi della disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto, quella appunto sui rifiuti, salva l'eventuale possibilità di scarico nella rete fognaria consentita alle condizioni di cui all'art. 110 citato. Devesi poi escludere che il quadro normativo così delineato subisca una qualche deviazione in materia di rifiuti ospedalieri, dato che l'art. 227 del Decreto legislativo del 2006 dichiara applicabili a tali rifiuti la disciplina del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, il quale all'art. 6 ribadisce che "lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D. Lgs. n. 152 del 1999", disciplina appunto oggi trasfusa nella parte terza del D. Lgs. n. 152-06.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte osserva:
con ordinanza del 10 luglio 2007, il Tribunale di riesame di Trieste ha rigettato l'istanza proposta dal difensore di Massimo Canaletti, indagato (in qualità di capotecnico nel dipartimento medicina di laboratorio dell'ospedale di Gattinara) con Lucia Pelusi (direttore medico dell'Ospedale e delegato aziendale alla gestione dei rifiuti pericolosi) e Bruno Biasoli (direttore del dipartimento indicato) per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. nonché 256, commi 1° e 5° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (mentre il legale rappresentante dell'Azienda ospedaliera e il gestore del depuratore dell'ospedale sono indagati per il reato di cui agli artt. 113 cod. pen. e 137 del medesimo decreto legislativo), avverso il decreto di sequestro preventivo dei raccordi tra le apparecchiature di analisi istallate nel Dipartimento di medicina di laboratorio dell'ospedale di Gattinara e la rete di scarico del predetto ospedale nonché delle attrezzature di analisi presenti all'interno del dipartimento, limitatamente ai punti di uscita dei residui di analisi.


Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del Canaletti, deducendo:
1 - sul piano del fumus commissi delicti, la violazione di legge per l'erronea applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - relativo alla gestione e miscelazione non autorizzata di rifiuti -al caso in esame, in cui pacificamente si trattava di smaltimento delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli esami di laboratorio, contenenti ovviamente residui biologici miscelati con i reagenti chimici utilizzati per le analisi, convogliate direttamente nell'impianto di depurazione dell'Ospedale, che scaricava senza soluzione di continuità nella rete fognaria comunale, attività a suo tempo regolarmente autorizzata (unitamente agli scarichi di acque reflue dei servizi igienici e della cucina) dall'Autorità competente, ai sensi dell'allora vigente D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152.

Secondo il ricorrente, il P.M., il G.I.P. e il Tribunale di riesame avrebbero erroneamente ritenuto applicabile allo smaltimento di tali acque reflue, mediante scarico canalizzato delle stesse nella rete fognaria, la disciplina di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 relativa allo smaltimento dei rifiuti liquidi, anziché quella di cui alla sezione II della parte terza del medesimo decreto relativa agli scarichi, erroneamente fondando sull'art. 185, comma 1°, lett. b), che esclude dal campo di applicazione della parte quarta del decreto "gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue".


La salvezza dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue, quindi ricondotte alla disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta, era stata infatti interpretata dal Tribunale come riferita a tutti i tipi di rifiuto ospedaliero ancorché consistente in acque reflue, nonostante che l'art. 227 del medesimo decreto dichiari applicabili ai rifiuti derivanti da attività ospedaliera la disciplina di cui al D.P.R. n. 254/03, il quale all'art. 6 stabilisce che "lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D. Lgs. n. 152 del 1999", disciplina appunto applicata dall'Azienda ospedaliera di Gattinara.


La tesi smentirebbe, secondo il ricorrente, decenni di giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'espressione "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" si riferirebbe esclusivamente alle acque reflue prelevate e trasportate da autospurgo, ai rifiuti provenienti dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche o dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria o da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, acque di cui il detentore si disfi senza versamento nei corpi recettori mediante canalizzazione.


Anche l'accusa di miscelazione non autorizzata di rifiuti non corrisponderebbe alla materialità del fatto pacificamente accertato. Si tratta infatti nel caso in esame dell'acqua residua del lavaggio degli impianti di laboratorio utilizzati per le analisi, che contiene necessariamente residui dei campioni biologici analizzati e dei composti chimici usati come reagenti, in qualche caso pericolosi, ma trattati nel depuratore.


2 - sul piano del periculum in mora, ritenuto sulla base degli esiti di analisi delle acque reflue provenienti da tutto il complesso di scarichi dell'Ospedale, il ricorrente rileva che il pericolo è stato quindi ritenuto in ordine al reato di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 152/06, in quale non potrebbe riguardare gli scarichi di laboratorio che non sono soggetti, secondo il Tribunale medesimo, alla disciplina degli scarichi.


Quindi riguarderebbe gli scarichi di acque reflue provenienti dai reparti, dai servizi, dalla cucina, ma non dal laboratorio. Per cui i risultati delle analisi, rilevando il mancato rispetto di alcuni valori limite, non potrebbero costituire la ragione del periculum posto alla base del sequestro.


Inoltre, ad abundantiam, il ricorrente osserva che le analisi svolte avrebbero rivelato solo ipotesi isolate di superamento dei valori limite di emissione e che negli scarichi sarebbe stato rinvenuto anche un elemento, il Toluene, che è sicuramente estraneo all'attività ospedaliera e pertanto la sua presenza dovrebbe ritenersi meramente accidentale, dovuta a terzi, occasionalmente presenti all'interno dell'ospedale.


Osserva comunque che anche l'art. 130 del D. Lgs. n. 152/06 consiglierebbe una certa gradualità di intervento repressivo nel caso di superamento dei valori limite, mentre nei confronti dell'ospedale si era immediatamente approdati ad un sequestro nonostante la modestia delle anomalie riscontrate.


E ancora, le analisi sarebbero state compiute in violazione dei criteri di cui all'all. 5 alla parte II^ del D. Lgs. n. 152/06, in quanto dal verbale risulterebbe che i campioni sono stati prelevati da un pozzetto interno, di cui non viene individuata l'ubicazione né indicato se si trovi nel circuito interno delle acque reflue prima che queste confluiscano nel depuratore oppure posto all'uscita di quest'ultimo. Comunque non si tratterebbe dell'ultimo pozzetto prima dello scarico, come imposto dalla legge.

Mancherebbe quindi, anche sotto tale profilo, la prova della violazione di cui all'art. 137 e quindi anche il periculum.


Il ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Con memoria aggiunta del 13 novembre 2007, la difesa dell'indagato richiama la recente giurisprudenza di questa Corte che ha confermato il precedente orientamento con riferimento al dato di differenziazione tra il sistema degli scarichi idrici e il trattamento dei rifiuti ai fini della individuazione della disciplina applicabile, individuato nell'effettiva presenza di un meccanismo di convogliamento delle acque reflue nel corpo recettore, a prescindere dalla natura eventualmente inquinante delle stesse.


Ricorda altresì la norma contenuta all'art. 110 del D. Lgs. n. 152/06, che consente l'accesso agli impianti di trattamento di acque reflue urbane anche di acque reflue non convogliate che rispettino determinati limiti e pertanto conferma l'elemento di differenziazione tra la speciale disciplina degli scarichi idrici e quella generale sui rifiuti anche liquidi rappresentato dall'esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo ricettore.


Il ricorso è fondato per quanto di ragione.


Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il parametro di riferimento per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante (cfr., al riguardo da ultimo Cass. 21 giugno 2007 n. 24481).


Il sistema (cfr. la definizione di scarichi contenuta all'art. 2, lett. bb) del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152) non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che all'art. 74, lett. ff) definisce "scarico" "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali ... e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".


Allora (art. 36, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/99) come ora (art. 110, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/06), la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel fatto che vengano smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite canalizzazione.


Ed è appunto con riferimento a questi "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" che si riferisce l'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06 nell'affermare la applicabilità agli stessi della disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto, quella appunto sui rifiuti, salva l'eventuale possibilità di scarico nella rete fognaria consentita alle condizioni di cui all'art. 110 citato.


Devesi poi escludere che il quadro normativo così delineato subisca una qualche deviazione in materia di rifiuti ospedalieri, dato che l'art. 227 del Decreto legislativo del 2006 dichiara applicabili a tali rifiuti la disciplina del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, il quale all'art. 6 ribadisce che "lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D. Lgs. n. 152 del 1999", disciplina appunto oggi trasfusa nella parte terza del D. Lgs. n. 152/06.


Né può attribuirsi, in assenza di necessari sviluppi nella disciplina più recente, alcun valore innovativo all'uso di una terminologia parzialmente diversa tra l'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06 e l'art. 8, comma l °, lett. e) del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che escludeva dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti le acque di scarico, "esclusi i rifiuti allo stato liquido", anche allora ritenuti comprensivi di acque reflue il cui scarico non era canalizzato.


Poiché nel caso in esame il laboratorio di analisi scarica direttamente le acque di lavaggio dei macchinari di laboratorio dell'ospedale nella rete fognaria, transitando per un depuratore interno, attraverso una rete di convogliamento che non presenta soluzioni di continuità, la disciplina applicabile è quella degli scarichi di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 ed oggi di cui alla parte terza del D. Lgs. n. 152 del 2006, alla stregua della quale si è pertanto correttamente comportata l'Azienda ospedaliera di Gattinara.


In base alle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata andrebbe annullata senza rinvio.


Senonché non è chiaro dalla medesima se le anomalie riscontrate negli scarichi generali dell'Ospedale riguardino anche elementi o concentrazioni eccedenti i limiti di legge derivanti anche alle acque reflue provenienti dal laboratorio.


Sembrerebbe escluderlo, del resto in linea con la circostanza che l'accusa di cui all'art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006 non riguarda gli attori del laboratorio, l'affermazione contenuta a pag. 3 dell'ordinanza, secondo la quale, con riferimento agli erroneamente qualificati come rifiuti liquidi provenienti dal laboratorio, "poco importa se le analisi effettuate dalla ASL non abbiano mai evidenziato il raggiungimento di concentrazioni tali da superare i limiti di legge".


In chiusura dell'ordinanza, valutando la sussistenza del periculum in mora, il Tribunale sembra invece ricomprendere anche il laboratorio tra le fonti di inquinamento.


Poiché dalla soluzione di tale problema dipende l'esistenza del fumus del reato ipotizzato, rispetto al quale si assume la strumentalità necessaria dei beni sequestrati, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Trieste, che, attenendosi a quanto stabilito da questa Corte per ciò che riguarda l'interpretazione delle leggi citate, dovrà rivalutare il caso alla luce di esse e sulla base degli accertamenti esistenti.


P. Q. M.


La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste


Così deciso in Roma il 29 novembre 2007

Depositato in cancelleria il 16/01/2008