Cass. Sez. III n. 19329 del 8 maggio 2009 (Ud. 11 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Pisa
Acque. Fertirrigazione e “correttivo” del 2008

Anche dopo le modifiche apportate all’articolo 101 del decreto legislativo n 152 del 2006, con il decreto legislativo n 4 del 2008, l’utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da allevamento continua ad essere sanzionata dall’articolo 137 comma 14

In fatto
Il tribunale di Latina, con sentenza del 13 dicembre del 2007, condannava Pisa Rocco alla pena di euro 4000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui all’articolo 59, comma 11 ter del decreto legislativo n 152 del 1999 e successive modificazioni perché ,quale titolare dell’azienda agricola, sita in Pontinia (LT), effettuava l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento senza alcuna autorizzazione. Fatto accertato il 28 febbraio del 2002.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, nel corso di una verifica effettuata il 28 febbraio del 2002 nell’azienda agricola dell’attuale ricorrente,avente ad oggetto l’allevamento di capi bovini da riproduzione e da latte, era emerso che, in assenza di qualsiasi autorizzazione, il Pisa utilizzava per la fertirrigazione le deiezioni degli animali che spargeva su una superficie di circa sei ettari.
L’autorizzazione era stata rilasciata in epoca successiva al sopralluogo e cioè in data 17 ottobre del 2002. Per tale accertamento il tribunale riteneva provato il reato contestato.
Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del suo difensore denunciando:
- la violazione della norma incriminatrice perché la stessa, all’epoca dell’accertamento, non era ancora operante: assume che l’articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 assoggettava ad una mera comunicazione all’autorità competente la utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, prevedendo, per tale attività , una disciplina specifica,che era però subordinata, per la sua concreta attuazione, ad una normativa regionale che, alla data dell’accertamento, non era stata ancora emanata; inoltre non poteva applicarsi neppure la disciplina transitoria prevista dall’articolo 62, comma 10 del medesimo decreto legislativo, in base alla quale fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 38 citato, le attività di utilizzazione agronomica erano effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n 152 del 1999; infine l’articolo 54, comma settimo del decreto legislativo citato ,salvo che il fatto non costituisse reato, sanzionava in via amministrativa l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 62 comma 10 del medesimo decreto;
- la prescrizione del reato maturata secondo il difensore prima della decisione impugnata in quanto per l’astensione degli avvocati dalle udienze si doveva computare solo il termine di gg 60.

In diritto
Il collegio rileva preliminarmente che il reato ascritto si è estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 15 aprile del 2008,ossia dopo la decisione impugnata, il termine prescrizionale prorogato, secondo la disciplina,applicabile alla fattispecie ratione temporis, vigente prima della novella n. 251 del 2005, avuto pure riguardo al periodo dal 25 gennaio del 2005 al 22 marzo del 2006 e dal 19 ottobre del 2006 all’11 aprile del 2007, pari ad anni uno, mesi sette e gg. 18, durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento del difensore. Il periodo di sospensione va computato per intero in base alla disciplina previgente non essendo consentito applicare relativamente alla durata dei termini prescrizionali la disciplina previgente e, quanto al computo del periodo di sospensione, quella attuale, posto che, una volta individuata la disciplina più favorevole, questa si applica per intero. D’altra parte anche in base alla disciplina attuale, secondo il prevalente orientamento di questa corte (cfr per tutte Cass. n. 46259 del 2007) la sospensione del corso della prescrizione per l’adesione del difensore all’astensione di categoria non è limitata alla sola durata dello “sciopero”, ma si estende al tempo resosi necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell’ordinario svolgersi del processo, ivi compresi i tempi derivanti dal cosiddetto “carico di lavoro”, posto che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell’ordinato svolgimento del processo.
Il ricorso, ancorché infondato, non può considerarsi manifestamente tale perché pone comunque delle questioni giuridiche che richiedono attenta valutazione. Invero, la disposizione di cui all’articolo 59, comma 11 ter introdotta con il decreto n. 258 del 2000 sanzionava penalmente la fertirrigazione effettuata al di fuori dei casi e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e tale norma era applicabile anche al periodo transitorio ed è stata sostanzialmente riprodotta nel comma 14 dell’articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Anche dopo le modifiche apportate all’articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il decreto legislativo n. 4 del 2008, l’utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da allevamento continua ad essere sanzionata dall’articolo 137, comma 14 (Cass. n. 26532 del 2008, conforme n 16290 del 2006, n. 9104 del 2008).