Cass. Sez. III n. 5738 del 10 febbraio 2023 (UP 2 feb 2023)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Lombardo
Acque.Differenza tra scarico ed illecita gestione di rifiuti

Le modalità in concreto seguite per lo sversamento segnano l’imprescindibile criterio per stabilire se vi sia stato scarico di reflui piuttosto che un abbandono o ancor più in generale uno smaltimento non autorizzato di rifiuti. In tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui agli artt. 124, comma primo, e 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse che deve tuttavia avvenire attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali. Occorre precisare che la stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del medesimo, bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riversamento di reflui da un punto all’altro, cosicchè, in altri termini, la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile nei termini suddetti. In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 24 marzo 2023 il tribunale di Cosenza condannava Lombardo Santino in relazione al reato ex art. 137 comma 1 Dlgs. 152/06 alla pena di  euro 1000,00 di ammenda.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Lombardo Santino   mediante il proprio difensore deducendo due motivi di impugnazione oltre a presentare istanza di rimessione in termini.

3.    Con la citata istanza, ha preliminarmente chiesto la rimessione in termini ex art. 175 comma 2 cod. proc. pen. per l’impugnazione della citata sentenza sul rilievo che sebbene la stessa fosse stata depositata tempestivamente il 16 giugno 2022, essa non sarebbe stata formalmente depositata sul Registro informatico SICP così da essere poi comunicata al difensore solo in data 26 10 2022 tramite sistema s.n.t.

4.    Con il primo motivo deduce vizi di motivazione di manifesta illogicità conseguenti alla errata interpretazione delle norme, per la assenza di uno scarico di reflui, quale sistema stabile di collettamento, a fronte di uno sversamento occasionale avvenuto per forza maggiore ovvero per l’intensità delle piogge che avrebbero impedito all’imputato di trasportare i reflui sui terreni a ciò autorizzati.  In tale quadro mancherebbe anche il dolo del reato.

5.    Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al reato contestato, a fronte di uno sversamento non prevedibile, al più provocato per negligenza dell’imputato, così da non potersi pretendere la presentazione da parte del ricorrente di una richiesta di autorizzazione. Si ribadisce altresì l’assenza di uno scarico integrante la fattispecie ascritta all’imputato. Mancherebbe poi la descrizione di ciò che sarebbe stato sversato anche in assenza di prelievi e analisi di campioni.  

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente deve restituirsi in termini il ricorrente come richiesto atteso che questa Corte ha già stabilito come in casi quali quello descritto in ricorso integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito, ma grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria (allegata al ricorso) o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, (Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022 Rv. 283059 – 01).

2.I due motivi proposti, attinendo entrambi al tema della ricostruzione dei requisiti della fattispecie contestata, devono esaminarsi congiuntamente. La descrizione del fatto operata dall’imputato e valorizzata dal tribunale –quale il riversamento di reflui industriali provenienti dal frantoio oleario in terreni prossimi alla vasca di accumulo, a fronte del non agevole raggiungimento mediante il carro botte, dei terreni autorizzati al medesimo sversamento – non dà conto delle specifiche modalità di sversamento del refluo esistente nella vasca, dandosi solo atto della circostanza per cui lo stesso imputato avrebbe ammesso il riversamento dei reflui predetti. Laddove le modalità in concreto seguite, per lo sversamento, segnano invece l’imprescindibile criterio per stabilire se vi sia stato scarico di reflui piuttosto che un abbandono o ancor più in generale uno smaltimento non autorizzato di rifiuti. Va in proposito ricordato che in tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui agli artt. 124, comma primo, e 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse che deve tuttavia avvenire attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali. (Sez. 3, Sentenza n. 24118 del 28/03/2017 Rv. 270305 – 01). Occorre precisare che la stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del medesimo, bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riversamento di reflui da un punto all’altro, cosicchè, in altri termini, come già stabilito da questa Corte, la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile nei termini suddetti. In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti (cfr., da ultimo Sez. 3 - , n. 11128 del 24/02/2021 Rv. 281567 – 01 nonché in motivazione, Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015 Rv. 263354.01).
Le presenti notazioni in tema di fondatezza della censura in punto di carente illustrazione dello scarico assorbono ogni altra questione sollevata.

3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Cosenza in diversa persona fisica.


                    P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Cosenza in diversa persona fisica.

Così deciso il 02/02/2023.