Cass. Sez. III n. 11884 del 12 marzo 2014 (Ud. 21 feb. 2014)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Palaia
Acque. Scarico di reflui industruiali con superamento dei limiti tabellari

La fattispecie prevista dal comma 5 dell' art. 137 d.lgs. 162\06, relativa al superamento dei limiti di legge, non è più prevista dalla legge come reato dal 27 marzo 2010, data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2010, n. 36 recante «Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue», con la quale è stato sostituito il primo periodo del suddetto comma 5, con la conseguenza che la disposizione prevede ora la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico riguardi una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lv. le quali, nel caso dei reflui industriali, superino i valori limite indicati nella tabella 3.

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