Cass. Sez. III n. 19576 del 13 maggio 2014 (Ud. 17 dic. 2013)
Pres. Mannino Est. Andronio Ric. Corvo
Acque. Autorizzazione allo scarico e AIA

Non può automaticamente ritenersi sostituita l'autorizzazione allo scarico di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 già in atto con l'autorizzazione integrata ambientale. Una tale sostituzione non opera, infatti, automaticamente per effetto del disposto dell'allegato 2 del richiamato d.lgs. n. 59 del 2005 (oggi trasfuso nell'allegato 5 quinquies - allegato IX alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006), il quale si limita ad includere al punto 2, nell'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto idonee ad essere sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione allo scarico di cui al d.lgs. n. 152 del 1999. Presupposto necessario per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale è infatti la circostanza che l'attività svolta rientri fra quelle di cui all'allegato 1 del richiamato d.lgs. n. 59 del 2005, perché quest'ultimo disciplina, appunto, il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato 1, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale (art. 1, commi 1 e 2).

 

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 16 ottobre 2012, il Tribunale di Campobasso ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 137, comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124, comma 8, perchè, quale presidente dell'ente pubblico economico denominato "Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso - (OMISSIS)", effettuava scarichi delle acque reflue nel fosso (OMISSIS), affluente del fiume (OMISSIS), senza autorizzazione.

Rileva il Tribunale che l'autorizzazione, rilasciata il 4 aprile 2005, era scaduta il 13 aprile 2009 e non era stata ancora rinnovata in occasione di un controllo effettuato in data 20 maggio 2009, nel corso del quale si era accertato che l'impianto di depurazione del Consorzio era in funzione; la nuova autorizzazione era stata successivamente rilasciata il 27 maggio 2009, a fronte di una domanda di rinnovo presentata solamente il 28 settembre 2008 e, dunque, presentata nel mancato rispetto del termine di un anno prima della scadenza, la cui osservanza era condizione necessaria per il mantenimento provvisorio in esercizio dello scarico in pendenza della procedura di rinnovo.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando, con un primo motivo di doglianza, il travisamento della fattispecie, per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 9, a norma del quale "L'autorità competente rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole (...). A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1. (...). L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni (...).

Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione. Tale disposizione, secondo la difesa, trova applicazione nel caso concreto, perchè l'allegato 2^ del richiamato D.Lgs. n. 59 del 2005, include al punto 2, nell'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto da considerare sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione allo scarico di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999. Ne consegue - sempre per la difesa - che sarebbe stato sufficiente l'invio della domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione - invio effettivamente avvenuto il 28 settembre 2008, a fronte di una scadenza alla data del 13 aprile 2009 - senza necessità di rispettare il termine di un anno prima fissato dalla normativa in tema di inquinamento idrico.

A tali rilievi, la difesa aggiunge che il reato avrebbe dovuto essere considerato come commesso il 13 aprile 2008 - e non, come ritenuto in sentenza il 20 maggio 2009, momento dell'accertamento - perchè, anche a volere seguire la prospettazione accusatoria, l'omissione si sarebbe verificata con la mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione nell'ultimo momento utile, ovvero un anno prima della sua scadenza (13 aprile 2009). Nè si sarebbe considerato, ai fini dell'esclusione della colpa, che il mancato rinnovo dell'autorizzazione era dovuto alla lentezza del relativo procedimento amministrativo.

Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione circa la riconducibilità del reato all'imputato, perchè non si sarebbe considerata la delega di funzioni "cristallizzata nello Statuto del Consorzio", il quale prevede la competenza del direttore generale in ordine alle richieste di autorizzazione.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso non è fondato.

3.1. - Non possono essere condivise le deduzioni difensive relative all'applicabilità, nel caso di specie, del regime dell'autorizzazione integrata ambientale in luogo di quello ordinario dell'autorizzazione allo scarico, con conseguente possibilità di esercizio dell'impianto anche in mancanza di rinnovo dell'autorizzazione a condizione che la relativa richiesta sia stata presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

Deve infatti rilevarsi che non emerge nel caso di specie - nè la difesa l'ha anche solo dedotta - la sussistenza dei presupposti per ritenere sostituita l'autorizzazione allo scarico di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, già in atto con l'autorizzazione integrata ambientale.

Una tale sostituzione non opera, infatti, automaticamente per effetto del disposto dell'allegato 2 del richiamato D.Lgs. n. 59 del 2005 (oggi trasfuso nell'allegato 5 quinquies - allegato 9^ alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006), il quale si limita ad includere al punto 2, nell'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto idonee ad essere sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione allo scarico di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999.

Presupposto necessario per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale è infatti la circostanza che l'attività svolta rientri fra quelle di cui all'allegato 1 del richiamato D.Lgs. n. 59 del 2005, perchè quest'ultimo disciplina, appunto, il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato 1, nonchè le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale (art. 1, commi 1 e 2). Sul punto della riconducibilità dell'attività svolta dal consorzio nell'ambito di quelle di cui al richiamato allegato 1 (attuale allegato 5 quater - allegato 8^ alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006), nulla ha dedotto - come anticipato - il ricorrente; con la conseguenza che il regime autorizzatorio di riferimento resta quello in materia di inquinamento idrico, attualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124, a norma del quale il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto un anno prima della scadenza e lo scarico può essere propriamente mantenuto in funzione fino all'adozione del nuovo provvedimento solo se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata (comma 8). L'esercizio provvisorio dell'impianto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124, comma 8, non può trovare, cioè, applicazione nel caso in cui il rinnovo dell'autorizzazione sia stato chiesto in epoca successiva (sez. 3, 16 marzo 2011, n. 16054).

In relazione al tempus commissi delicti, deve osservarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, non è diretto a punire in quanto tale l'omessa tempestiva richiesta di rinnovo di autorizzazione, bensì a sanzionare l'esercizio di uno scarico in mancanza di autorizzazione ("Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (...)"); esercizio che nel caso di specie è stato oggetto di verifica in data 20 maggio 2009.

Quanto alla considerazione secondo cui il mancato rinnovo dell'autorizzazione, dovuto alla lentezza del relativo procedimento amministrativo, escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo, il Tribunale correttamente evidenzia che nessun affidamento incolpevole sarebbe potuto derivare in capo al ricorrente dall'inerzia dell'amministrazione, in presenza di una durata di quattro anni dell'autorizzazione, evidenziata chiaramente nel testo della stessa, e del mancato rispetto del termine di un anno prima della scadenza per la richiesta di rinnovo.

Ne deriva il rigetto del primo motivo di ricorso.

3.2. - Il secondo motivo di doglianza - con cui si rileva la mancanza di motivazione circa la riconducibilità del reato all'imputato, perchè non si sarebbe considerata la delega di funzioni "cristallizzata nello Statuto del Consorzio", il quale prevede la competenza del direttore generale in ordine alle richieste di autorizzazione - è inammissibile per genericità.

Il ricorrente non evidenzia, infatti, da quale disposizione del richiamato Statuto del Consorzio derivi la prospettata delega di funzioni, nè puntualizza, con concreti riferimenti testuali, quali siano il contenuto esatto, la portata e l'efficacia di tale pretesa delega, limitandosi a richiamare una non meglio precisata "competenza del direttore generale in ordine alle richieste di autorizzazione"; e ciò, per di più, a fronte di una richiesta di autorizzazione che risulta firmata proprio dall'imputato.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.