 Cass. Sez. III n. 772 dell'11 gennaio 2010 (Ud. 25 nov.2009)
Cass. Sez. III n. 772 dell'11 gennaio 2010 (Ud. 25 nov.2009) 
Pres.Grassi Est. Gentile Ric.Ruffo Di Calabria
Acque. Scarichi assimilabili ai domestici 
La sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche, pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale per attestare tale assimilabilità, esclude il reato di scarico senza autorizzazione. (In motivazione, la Corte - in una fattispecie nella quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per l'assimilabilità un'autocertificazione del titolare dello scarico attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha precisato che la mancanza dell'autocertificazione integrasse l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
UDIENZA del 25.11.2009
SENTENZA N. 2093
REG. GENERALE N. 26010/09
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli  Ill.mi Sigg.:
 Dott. Aldo Grassi                              Presidente 
 1. Dott. Mario Gentile                        Consigliere 
 2. Dott. Margherita Marmo                 Consigliere 
 3. Dott Maria Silvia Sensini                Consigliere 
 4. Dott Santi Gazzara                        Consigliere 
 
 Ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - Sul ricorso proposto da Ruffo Di Calabria Alessandro, nato il  xx/xx/xxxx
 - Avverso la Sentenza Tribunale di Milano, in data 12/03/09
 - Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
 - Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario  Gentile  Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi che  ha  concluso per Rigetto del ricorso
 - Udito, per la parte civile, l'Avv. //
 Uditi, i difensori Avv. Colonna Fabrizio e Pecora Carlo Masimo
 Svolgimento del processo
 Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 12/03/09, dichiarava  Ruffo Di  Calabria Alessandro colpevole del reato di cui all'art. 137, comma 1°,  D.L.vo  152/06 e lo condannava alla pena di € 1.200,00 di ammenda; pena sospesa.
 L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione  dell'art.  606 lett. b) ed e) cpp.
 In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non  ricorrevano gli  elementi costitutivi del reato de quo.
 Trattavasi di scarichi provenienti da impianti di lavanderia ad umido,  con  approvvigionamento idrico non superiore a mc. 20 al giorno; scarichi  assimilabili ad acque reflue domestiche, per i quali era sufficiente una   semplice autocertificazione. La mancanza di autocertificazione  costituiva,  tutt'al più, soltanto un illecito amministrativo senza rilevanza penale.
 Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza  impugnata.
 Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/09, ha  chiesto il  rigetto del ricorso.
 Motivi della decisione
 Il ricorso è fondato.
 Nella fattispecie è stato contestato all'attuale ricorrente il reato di  cui  all'art. 137, comma 1°, D.L.vo 152/06, perché quale amministratore unico  della "Mr  Clean srl" aveva effettuato uno scarico di acque reflue derivanti  dall'attività  di lavanderia, senza essere munito della prescritta autorizzazione;  fatto  accertato l'08/05/07.
 In ordine a tale imputazione veniva affermata, con sentenza in data  12/03/09 del  Tribunale di Milano, la responsabilità penale del Ruffo Di Calabria con  la  conseguente condanna alla pena di cui in atti.
 Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda, si osserva che alla  data  del sopralluogo effettuato l'08/05/07, gli impianti della lavanderia  gestita  dalla "Mr Clean srl" erano ad umido ed avevano un consumo medio  giornaliero  inferiore a 20 mc. Trattavasi, pertanto, di scarico di acque reflue  assimilabili  a quelle domestiche in virtù degli artt. 101, comma 7° lett. e), .D.L.vo  152/06;  5, comma 4°, del regolamento Regione Lombardia n. 3 del 24/03/06. In  ordine a  tale scarichi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche ed ai  fini della  loro legittimità, era sufficiente un'autocertificazione della ditta  esercente  l'attività di lavanderia, attestante un consumo medio giornaliero non  superiore  a mc. 20.
 Orbene la mancanza, all'epoca del sopralluogo di tale autocertificazione  (che  poi fu subito redatta nei giorni successivi) non determina, però,  l'illiceità  penale dello scarico di acque reflue, stante la sussistenza dei  requisiti  intrinseci di assimilabilità delle predette acque reflue a quelle  domestiche. La  mancanza dell'autocertificazione determina, tutt'al più, l'illecito  amministrativo di cui all'art. 133, comma 2°, D.L.vo 152/06.
 Alla luce delle considerazioni finora svolte consegue che nella  fattispecie in  esame non ricorrono gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.  137,  comma 1°, D.L.vo 152/06; con particolare riferimento all'elemento  soggettivo.
 Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di  Milano, in  data 12/03/09, perché il fatto non costituisce reato. Copia degli atti  vanno  trasmessi al illecito amministrativo di cui sopra.
 Sindaco del Comune di Milano per quanto di sua competenza in ordine  all'eventuale
 P. Q. M.
 La Corte,
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non  costituisce  reato. Dispone trasmettersi gli atti al Sindaco del Comune di Milano,  per quanto  di eventuale competenza.
 Così deciso in Roma il 25/11/09
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 11/01/2010
 
                    




