TAR Campania (NA), Sez. I, n. 2595, del 21 maggio 2013
Aria.Legittimità ordinanza di divieto di circolazione degli autobus inferiori ad euro 2 su alcune vie

Non è palesemente irragionevole che i problemi di traffico nella particolare zona ricompresa fra via De Maio e Piazza dei Marinai d’Italia con alta densità turistica siano affrontati ponendo limitazioni al transito degli autobus particolarmente inquinanti, (poiché privi delle caratteristiche di scarico previste dalle direttive comunitarie cd. Euro 2) in ragione degli effetti sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale, anche alla luce della circostanza, pacificamente evidenziata dalla difesa comunale, che lo stesso centro di Sorrento è da annoverare fra i luoghi di maggior pregio a livello nazionale. Né peraltro il diritto di circolazione degli utenti dei cittadini ed il diritto di libertà delle imprese di trasporti, pur costituzionalmente garantiti, si pongono necessariamente in conflitto con i suddetti interessi pure di rilevanza costituzionale, posto che le limitazioni riguardano esclusivamente l’utilizzo dei veicoli oramai obsoleti (cioè conformi alle direttive europee cd. Euro 1, laddove attualmente le vetture di nuova produzione devono rispettare ben altri standards rispettosi delle assai più rigide direttive ora in vigore), con l’intenzione semmai di garantire una migliore e più sostenibile fruizione degli ambienti urbani. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02595/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02198/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2012, proposto da: 
Torquato Tasso Società Cooperativa a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Matrone, con domicilio eletto presso Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, via dei Fiorentini, n. 61;

contro

Comune di Sorrento, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Acampora, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 16;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 115 del 2 maggio 2012, prot. n. 18496, con la quale il Comune di Sorrento ha vietato la circolazione su via Luigi De Maio e Piazza Marinai d’Italia di tutti gli autobus inferiori ad euro 2;

- di ogni altro atto connesso.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sorrento;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ricorrente, concessionaria di trasposto pubblico locale in forza di un contratto-ponte stipulato con la Regione Campania n. 31/02, ha impugnato il provvedimento sindacale del Comune di Sorrento di divieto di circolazione degli autobus inferiori ad euro 2 su via Luigi De Maio e Piazza Marinai d’Italia. In particolare l’ordinanza n. 115 del 2 maggio 2012 rettifica la precedente ordinanza n. 55 del 21 febbraio 2012, la quale aveva previsto il suddetto divieto di circolazione esteso a tutto il centro storico.

Articola tre censure concernente la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dell’articolo 7 del codice della strada, violazione della normativa regionale in tema di trasporti locali e del contratto ponte stipulato con la società ricorrente, nonché per mancata indizione di una conferenza di servizi.

Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 776/2012, previo deposito di memorie conclusionali, nelle quali le parti precisano le tesi a sostegno delle loro posizioni, all’udienza dell’8 maggio 2013 la causa è trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Vale premettere in linea generale che il d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) legittima il Sindaco ad adottare misure di contenimento del traffico cittadino. Tale potere, benché circondato di idonee garanzie, deve ritenersi a maggior ragione esercitabile nel caso di specie, laddove l’oggetto di tutela è un centro storico di particolare pregio turistico, paesaggistico ed ambientale come la città di Sorrento.

Come la Sezione ha avuto modo di ribadire recentemente (cfr. Tar Napoli, I, n.1921 del 2013), i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza; inoltre, va rimarcato che la parziale compressione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825; TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2013 n. 1509).

Sennonché nella specie non è palesemente irragionevole che i problemi di traffico nella particolare zona ricompresa fra via De Maio e Piazza dei Marinai d’Italia con alta densità turistica siano affrontati ponendo limitazioni al transito degli autobus particolarmente inquinanti (poiché privi delle caratteristiche di scarico previste dalle direttive comunitarie cd. Euro 2), in ragione degli effetti sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale, anche alla luce della circostanza, pacificamente evidenziata dalla difesa comunale, che lo stesso centro di Sorrento è da annoverare fra i luoghi di maggior pregio a livello nazionale.

Né peraltro il diritto di circolazione degli utenti dei cittadini ed il diritto di libertà delle imprese di trasporti, pur costituzionalmente garantiti, si pongono necessariamente in conflitto con i suddetti interessi pure di rilevanza costituzionale, posto che le limitazioni riguardano esclusivamente l’utilizzo dei veicoli oramai obsoleti (cioè conformi alle direttive europee cd. Euro 1, laddove attualmente le vetture di nuova produzione devono rispettare ben altri standards rispettosi delle assai più rigide direttive ora in vigore), con l’intenzione semmai di garantire una migliore e più sostenibile fruizione degli ambienti urbani.

Ad ogni modo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea, non sembra che la disciplina introdotta dalla gravata ordinanza sindacale abbia in concreto conculcato il diritto alla circolazione veicolare degli operatori commerciali che esercitino la loro attività nella zona interessata, costringendo indebitamente tali categorie a rinnovare la flotta.

Difatti, nella stessa ordinanza emerge che il divieto è stato introdotto già in precedenza (con la citata ordinanza n. 55), previa consultazione con le categorie interessate, e solo successivamente, con l’ordinanza 115 in questa sede gravata, il divieto è stato reso immediatamente operativo. La gradualità dell’introduzione del divieto, pur introducendo oneri incisivi nei confronti delle imprese di trasporto, ha consentito agli utenti di attrezzarsi tempestivamente al fine di continuare l’esercizio dell’attività, fermo restando l’inevitabilità dei disagi connessi ad una nuova regolamentazione del flusso del traffico cittadino.

In questa prospettiva vale osservare che l’ordinanza n. 55 del 21 febbraio 2012, la quale non risulta gravata, introduce un generalizzato divieto di circolazione nei confronti degli autobus inferiori ad euro 2, mentre l’ordinanza in questa sede gravata (n. 115 del 2012) si limita a disporne l’entrata in vigore immediatamente e per la zona compresa fra via Luigi De Maio e Piazza Marinai d’Italia.

Orbene, la misura introdotta dall’amministrazione comunale, sia per l’oggetto (autobus inferiore ad euro 2), sia per la localizzazione del divieto di circolazione, si fonda su valutazioni argomentate e ragionevoli, basate da un lato sul particolare impatto inquinante dei minibus euro 1 e dall’altro sull’analisi dei tragitti maggiormente interessati da tale tipologia di traffico.

Pertanto la scelta adottata non risulta affetta da vizi in grado in inficiare la valutazione discrezionale correttamente espressa mediante l’adozione delle due ordinanze n. 55 e n. 115 del 2012.

Quanto invece alla supposta violazione del contratto-ponte fra la ricorrente e la Regione di concessione di un servizio di autobus di linea, al di là della corretta determinazione della durata del rapporto concessorio, non è predicabile alcuna pretesa della ricorrente a mantenere la flotta di autobus autorizzati per l’espletamento di quel servizio, dal momento che il Sindaco ha agito non quale contraente-concedente, ma quale rappresentante dell’amministrazione locale, deputato all’esercizio dei poteri di regolazione del traffico urbano.

In altri termini la misura introdotta interviene ab externo sulla concessione-contratto e l’incidenza della stessa sul sinallagma contrattuale implica, se del caso, l’attivazione degli idonei strumenti contrattuali, ma non può certo rappresentare un fattore ostativo all’esercizio di poteri pubblici del tutto eterogenei.

Quanto infine alla mancata indizione della conferenza di servizi, vale appena osservare che l’ordinanza sindacale gravata incide in modo solo indiretto ed eventuale sul sistema di trasporti di linea, e dunque non sono ravvisabili i presupposti per l’adozione di un procedimento soggettivamente complesso, rispetto al quale sarebbe postulabile lo strumento della conferenza dei servizi.

Infine, la mancanza di partecipazione della ricorrente, anche in base alle prescrizione dettate dal Piano del traffico, prima ancora di essere destituite di fondamento nel merito (poiché l’atto sindacale non ha destinatari determinati, ma si rivolge ad una categoria generale di veicoli), appare inammissibile perché articolato solo con la memoria conclusionale, peraltro neanche notificata alla controparte.

Ne consegue la reiezione del ricorso, mentre le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)