IL REGIME DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN ASSENZA DI DISCIPLINA REGIONALE
di Luigi FANIZZI
Le "acque meteoriche di dilavamento" (diverse dalle acque di prima pioggia e dalle acque reflue domestiche ed industriali ovvero dai reflui urbani), convogliate tramite condotte separate, differenti da quelle che costituiscono la normale fognatura separata a servizio degli agglomerati, non costituiscono uno scarico ma un’immissione idrica e, ove non disciplinate da normativa Regionale ai sensi del 1° comma dell\'art. 113, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., non sono soggette a vincoli o prescrizioni (ivi compresa l\'eventuale autorizzazione), derivanti dalla parte III del menzionato decreto legislativo.
Il discorso è diverso, invece, per quelle attività, svolte su superfici impermeabili scoperte, pertinenziali a stabilimenti, che comportano la produzione, la trasformazione o, comunque, l\'utilizzazione di sostanze pericolose (anche se chiuse in appositi contenitori), di cui alle Tabb. 3/A e 5 del D. Lgs. n. 152/2006 ove, le acque meteoriche, dilavandole, potrebbero presentare (da analitico accertamento), la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità, consentiti dalle metodiche ufficiali di rilevamento, perdendo, così, la loro natura di semplici “acque scese dal cielo” e divenendo, invero, acque di prima pioggia ossia, a tutti gli effetti di legge, acque reflue costituenti uno scarico, per il quale, in mancanza di specifica disciplina regionale, varrebbero le prescrizioni generali di cui al 1° comma dell\'art. 108 del citato decreto, sugli scarichi di sostanze pericolose (diversi dagli scarichi industriali).

Bibliografia
L. Fanizzi (2010): http://www.lexambiente.it/ftopict-3900.html