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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 24 febbraio 2003
Individuazione dei progetti presentati nell'ambito dell'accordo di programma ANCIM e ritenuti tecnicamente idonei.

Gazzetta Ufficiale N. 81 del 07 Aprile 2003

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme
sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di
attuazione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istituiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulla
aree protette;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la quale sono state
trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso
Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa
dell'ambiente marino;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in
campo ambientale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo
ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto
2002, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002, registro n.
11, foglio n. 339, con il quale al dott. Aldo Cosentino e' stato
conferito l'incarico di direttore della Direzione della conservazione
della natura nonche' l'incarico di direttore della Direzione della
difesa del mare;
Visto l'accordo stipulato in data 22 dicembre 2000 tra il Ministero
dell'ambiente e l'Associazione nazionale comuni isole minori - ANCIM
- ed in particolare gli articoli 7 e 8 che prevedono la
realizzazione, nei comuni delle isole minori interessati da aree
protette marine gia' istituite o in corso di istituzione, nonche' da
parchi nazionali con perimetrazione a mare, di un programma
coordinato di interventi per la tutela e valorizzazione ambientale;
Visto il decreto protocollo n. 511/2/01 del 31 dicembre 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, con
il quale e' stato approvato il protocollo tecnico attuativo degli
articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato con l'ANCIM, che
individua i criteri tecnici per la presentazione ed elaborazione dei
progetti, nonche' le modalita' di valutazione e le condizioni per
l'erogazione delle risorse;
Visto il decreto protocollo n. 157/2/02 del 17 maggio 2002, con il
quale e' stata istituita la Commissione di valutazione dei progetti
relativi all'attuazione del protocollo tecnico di cui agli articoli 7
e 8 dell'Accordo di programma stipulato tra il Ministero
dell'ambiente e l'ANCIM;
Viste le proposte per la realizzazione degli interventi previsti
nel citato protocollo tecnico attuativo presentate all'ANCIM, ai
sensi dell'articolo 4 del protocollo tecnico medesimo, dai comuni di
Capraia, Capoliveri, Marciana Marina, Rio Marina, Porto Torres,
Anacapri, Capri, Favignana, Lipari, Porto Venere, Lampedusa e Linosa,
Forio, Lacco Ameno, Procida, Serrara Fontana e Ventotene nonche' dal
Consorzio intercomunale servizi Ischia, come trasmesse dall'ANCIM con
nota del 21 maggio 2002;
Vista la nota protocollo n. Ai/489/B09 del 17 luglio 2002 con la
quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso
l'esito della valutazione degli interventi relativi all'attuazione
del protocollo tecnico di cui all'accordo di programma con l'ANCIM,
con l'individuazione degli interventi ritenuti immediatamente idonei;
Ritenuto di procedere, sulla base della valutazione effettuata
dalla Commissione di valutazione, alla determinazione dei progetti
ritenuti tecnicamente idonei al fine di dare corso alle successive
attivita' per l'ammissione al sostegno finanziario, ai sensi di
quanto previsto dal citato protocollo tecnico attuativo degli
articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato con l'ANCIM;
Decreta:
Art. 1.
Sono dichiarati tecnicamente idonei, ai sensi di quanto disposto
con il decreto protocolo n. 511/2/01 del 31 dicembre 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, con il quale e'
stato approvato il protocollo tecnico attuativo degli articoli 7 e 8
dell'Accordo di programma stipulato con l'ANCIM, le proposte di
interventi di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte
integrante del presente decreto, con il relativo costo e la quota di
finanziamento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio - Direzione per la difesa del mare.

 

Art. 2.
La concessione del sostegno finanziario, per l'importo indicato per
ogni proposta di intervento nel citato prospetto al presente decreto,
avverra' a seguito di espressa accettazione da parte del soggetto
proponente di tutte le specifiche condizioni e modalita' concernenti
la realizzazione di ciascun intervento, che saranno trasmesse con
successivo, apposito provvedimento, con particolare riferimento al
limite massimo di sostegno finanziario previsto per ciascuna linea di
intervento nell'allegato B del citato decreto 31 dicembre 2001 di
approvazione del citato protocollo tecnico.

 

Art. 3.
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, la realizzazione
degli interventi dovra' avvenire in conformita' al protocollo tecnico
attuativo indicato all'art. 1 ed in particolare secondo quanto
previsto ai seguenti articoli: art. 9, costi ammissibili, art. 10,
realizzazione degli interventi e art. 13, monitoraggio, modifiche e
revoca del sostegno finanziario.
2. Il sostegno finanziario sara' erogato per ciascuna proposta
ammessa al finanziamento, secondo quanto previsto all'art. 11 del
protocollo tecnico attuativo, come segue:
nella misura del 20% entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente provvedimento;
nella misura del 40% a seguito della informazione di avvio della
realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, del
protocollo tecnico attuativo;
l'ultima quota, pari al restante 40%, a seguito dell'approvazione
della relazione di cui all'art. 10, comma 4, del protocollo tecnico
attuativo.
3. L'accertata difformita' dell'intervento realizzato o in corso di
realizzazione con quello finanziato puo' determinare la revoca del
medesimo.
Il presente decreto viene trasmesso all'organo di controllo per gli
atti di competenza.
Roma 24 febbraio 2003
Il Ministro: Matteoli

 

Allegati

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