Cass. Sez. III n. 31379 del 10 agosto 2021 (CC 10 giu 2021)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Rota
Ambiente in genere.Occupazione di spazio demaniale marittimo oltre la scadenza del titolo

Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l'esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo, atteso che va qualificata quale arbitraria qualsiasi occupazione di detto spazio da parte del privato in difetto di un valido titolo abilitativo e neppure rilevando in proposito la esistenza di trattative in corso per il rinnovo dalla autorizzazione.


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/02/2021, il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Rota Fabrizio avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 24.09.2020, avente ad oggetto una porzione di area demaniale marittima sulla quale insiste un corpo di fabbrica con relativa pertinenza, area ubicata all’interno del complesso residenziale denominato “Maresole”, sito sul lungomare di Ostia; il reato contestato in sede cautelare al Rota è quello di cui all’art. 1161 cod. nav., in quanto l’area demaniale viene detenuta dal predetto sulla base di una concessione demaniale marittima scaduta ( da anni ) e non rinnovata.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Rota Fabrizio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.
Con un primo motivo deduce nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 1161 cod.nav. in relazione agli artt. 43 e 47, comma 3, cod.pen.
Espone che doveva ritenersi sussistente l’interesse ad impugnare e lamenta che il Tribunale, nel valutare, comunque, nel merito l’istanza di riesame, non aveva fatto buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non integra l’abusiva occupazione dello spazio demaniale marittimo la prosecuzione dell’occupazione dopo la scadenza del provvedimento concessorio, di cui si sia chiesto tempestivamente il rinnovo;
Rimarca, inoltre, che la contravvenzione di cui all’art. 1161 cod.nav. è un reato a struttura tipicamente dolosa, per la cui integrazione è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato; la documentata condotta del Rota, che si era attivato per ottenere il rinnovo/proroga della concessione demaniale, manifestando ininterrottamente la propria intenzione di mettersi in regola e di non proseguire l’occupazione, presentando nelle competenti sede istanze di rinnovo del titolo, comprovava, a differenza di quanto erroneamente valutato dal Tribunale, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.
Con un secondo motivo deduce nullità dell’ordinanza per difetto della motivazione, lamentando che il Tribunale non aveva dato risposta alle documentate deduzioni difensive in relazione alla realtà storica del complesso Maresole, all’interno del quale insisteva l’immobile in sequestro, alla reale consistenza dell’immobile, al fatto che dal 1957 ad oggi una schiera di abitazioni era stata tollerata sul lungomare, alla circostanza che nel lontano 2010 era stato iscritto a carico dei singoli concessionari procedimento penale per il più grave reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod.nav., definito con decreto di archiviazione ; il periculum in mora prospettato nel decreto era difficilmente ipotizzabile in quanto era ancora pendente l’iter amministrativo; il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento nell’operato dell’amministrazione con costanti interlocuzioni e tanto rendeva insussistente l’elemento psicologico del reato contestato.
E’ stata depositata memoria difensiva, nella quale è stato dedotto quale motivo ulteriore di impugnazione la violazione dell’art. 1161 cod.nav. in relazione al fumus commissi delicti per aver omesso il Tribunale, ai fini della valutazione del presupposto della arbitrarietà della condotta di occupazione, di considerare la durata della concessione, alla luce della normativa che regola la materia delle concessioni demaniali in punto di rinnovi e proroghe ex lege; ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell’art. 23, comma 8, d.l n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, innanzitutto, affermarsi che sussiste l’interesse del ricorrente ad impugnare il provvedimento cautelare.
Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (tra le più recenti, Sez.5, n. 22231 del 17/03/2017, Rv.270132 – 01;  Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Rv. 267336; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Rv. 266713).
La valutazione dell'interesse ad impugnare va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez.U,n.28911 del 28/03/2019,Rv.275953; Sez.3,n.5509 del 04/10/2019, dep.12/02/2020, Rv.278669 – 02; Sez.3,n.37450 del 11/04/2017,Rv.270542 - 01).
Nella specie, sulla base della prospettazione del ricorrente (titolarità di concessione demaniale oggetto di istanza di rinnovo pendente e detenzione del bene in sequestro) deve ritenersi sussistente un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame.
2.Ciò posto, il primo motivo di ricorso infondato.
Secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" (art. 1161 cod. nav.) e, cioè, contra legem, quando non sia legittimata da titolo concessorio, valido ed efficace, in precedenza rilasciato. In questa materia, la volontà della pubblica amministrazione si manifesta validamente sulla base di provvedimenti formali, in forza dei quali soltanto si instaura il rapporto di concessione, con la conseguenza che il titolo non può essere surrogato da autorizzazioni implicite o rilasciate a soggetti diversi da quelli che occupano i beni demaniali, tant'è che tali principi trovano applicazione anche nel caso di proroga o di rinnovo della concessione, ab origine valida ma scaduta, nel senso che la protrazione dell'occupazione di spazio marittimo, da parte del privato, in attesa dell'emanazione del (nuovo) provvedimento di concessione, è da considerarsi "arbitraria", secondo la previsione dell'art. 1161 cod. nav., così come l'occupazione per la prima volta, senza che vi sia mai stato un atto di concessione (Sez.3-, n. 50145 del 10/05/2018, Rv.274520 – 01).
E’ stato, in particolare, affermato che è arbitraria l'occupazione del demanio marittimo protrattasi oltre la scadenza della concessione sino al rilascio della nuova, pur già richiesta. E’, infatti, occupazione abusiva ex art. 1161 c.n., l'acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso di uno spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento,con la conseguenza che del reato deve essere chiamato a rispondere chi, al momento dell'accertamento, abbia la materiale disponibilità del bene demaniale, in via immediata o in via mediata attraverso il manufatto sullo stesso realizzato, in quanto l'illecito consiste nel mantenere la zona demaniale indisponibile agli usi cui è deputata; ed è da considerare occupazione abusiva anche quella protrattasi dopo la scadenza del titolo, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la mera consapevolezza di occupare lo spazio demaniale in assenza di titolo ( Sez.3,n.29910 del 23/06/2011, Rv.250664 -01.).
E si è precisato che il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l'esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo, atteso che va qualificata quale arbitraria qualsiasi occupazione di detto spazio da parte del privato in difetto di un valido titolo abilitativo (Sez.3, n. 34622 del 22/06/2011, Rv.250976 – 01; Sez. 3, n.16495 del 25/03/2010 Rv. 246773; Sez.3, n. 16570 del 24/01/2007,Rv.236492 – 01; Sez.3,n.3535 del 20/12/2002,dep.24/01/2003,Rv.223371 – 01) e neppure rilevando in proposito la esistenza di trattative in corso per il rinnovo dalla autorizzazione (Sez 3, n. 25813 del 07/06/2005, Rv.231817 – 01).
Il Tribunale, facendo buon governo dei suesposti principi, ha ritenuto arbitraria l’occupazione dello spazio demaniale da parte del ricorrente, in quanto, come emergente dagli atti di indagine, il Rota aveva ottenuto molti anni addietro una concessione nel complesso Maresole per mantenere sul suolo demaniale “un cottage uso residenza estiva” ma la concessione era scaduta all’inizio degli anni 2000 e non più rinnovata (nonostante diverse richieste di rinnovo), così integrandosi il fumus deliciti del reato contestato di cui all’art. 1161 cod.nav.
Va ricordato che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 – 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 – 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5, n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Va osservato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
Nella specie, il ricorrente articola motivo che si sostanzia in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame.
Il Collegio cautelare nell’ordinanza impugnata ha ampiamente e congruamente argomentato in ordine alle deduzioni difensive qui riproposte (pag 2-3-4-5-6-7 dell’ordinanza impugnata).
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
4. Inammissibili sono, infine, i motivi nuovi.
Il Tribunale, peraltro in aderenza alla deduzione difensiva, ha rilevato che il complesso, del quale fa parte il corpo di fabbrica in sequestro, “nasce nel 1957 e a far data dal 1966 le porzioni immobiliari vennero concesse in uso a privati ad uso residenza estiva”; risulta, quindi, inammissibile la prospettazione difensiva che sollecita una diversa valutazione in fatto in ordine alla vocazione turistico-ricreative della originaria concessione rilasciata al ricorrente, al fine di applicare la normativa in tema di durata e proroga ex lege delle concessioni demaniali; non rientrano, infatti, nel sindacato di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ed il riesame delle risultanze istruttorie.
Con riferimento, poi, alla chiesta applicazione dell’art. 1 comma 684 della legge 145/2018 (Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali ed abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge), la doglianza è generica, in quanto il ricorrente non ha prospettato in fatto i presupposti applicativi della norma invocata e, cioè, che la concessione era vigente al momento dell’entrata in vigore della disposizione normativa, risultando anzi il contrario, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata.
4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/06/2021