Cass. Sez. III n. 32861 del 6 settembre 2021 (UP 7 apr 2021)
Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. Palmieri
Ambiente in genere.Delega di funzioni in materia ambientale

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

RITENUTO IN FATTO

               1. Con sentenza del 1° giugno 2020, il Tribunale di Avellino condannava Gianluigi Palmieri alla pena, condizionalmente sospesa, di 10.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 29 quattordecies comma 3 lettera C del d. lgs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della società GSG, che gestisce l’impianto Asi di Calitri, non osservava le prescrizioni imposte dall’Aia n. 174 del 2012 e n. 51 del 2015, attesa la non conformità dello scarico, campionato in data 13 luglio 2016, che recapita nell’area del fiume Ofanto, area rientrante nell’elenco del MATT aree protette, rispetto ai valori limite di emissione in corpo idrico superficiale, per il parametro Azoto Ammoniacale di cui alla tabella 3, Allegato 5 parte III del d. lgs. n. 152 del 2006; fatto accertato in Calitri il 13 luglio 2016.
   2. Avverso la sentenza del Tribunale irpino, Palmieri, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
            Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato, osservando che la sentenza aveva errato nel non tenere conto del fatto che nel caso di specie era stata conferita una delega di funzioni al direttore tecnico, dr. Spiniello, tale da escludere profili di responsabilità dell’imputato.
Si evidenzia inoltre che la violazione contestata non era riconducibile a carenze strutturali o a una cattiva manutenzione degli impianti, essendo il superamento dei valori tabellari dipeso da una disfunzione indotta da “anomalie idrauliche del ricircolo mixed liquor”, per altro episodica e non ascrivibile a una colpa omissiva o in vigilando del liquidatore, trattandosi di una condotta riconducibile al più alla sfera d’azione del solo direttore tecnico, non potendosi del resto ipotizzare un interesse specifico del Consorzio a immettere acque non depurate.
    Con il secondo motivo, correlato al precedente, il ricorrente contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella misura in cui ha attribuito il fatto contestato sia al legale rappresentante del Consorzio che al direttore tecnico dello stesso, sebbene sia stato riconosciuto dal giudice monocratico che solo al direttore tecnico era stata attribuita la responsabilità degli impianti, avendo egli il potere di elaborare studi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, ciò a conferma dell’ampiezza della delega ricevuta.
             Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., osservando che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, sarebbero comprovate dagli atti presenti nel fascicolo per il dibattimento l’episodicità e l’occasionalità della violazione, individuando il documento proveniente dalla Direzione Generale della Regione Campania l’unicità dell’inosservanza, fermo restando che, se davvero fossero state perpetrate altre violazioni, le stesse sarebbero state contestate.
          2.1. Con note difensive trasmesse il 1° aprile 2021, il difensore di fiducia di Palmieri ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendo che il giudice aveva ritenuto la rilevanza penale della non conformità dello scarico esclusivamente sulla base della rilevazione del superamento del parametro invocato, senza alcun accertamento in ordine al presupposto che giustificava la sanzione poi inflitta.
Altro elemento che avrebbe dovuto indurre il giudice alla conclusione invocata dalla difesa era proprio l’unicità dello sforamento, evidenziato dagli stessi tecnici dell’Arpac e soprattutto dalla condotta successiva, che ha immediatamente portato all’eliminazione dell’inconveniente, con il conseguente rientro nella normalità dei valori dello scarico incriminato, come emerge dalla stessa documentazione acquisita nel corso della istruzione dibattimentale, documentazione che sarebbe stata del tutto ignorata, venendo anzi espressamente disattesa dal giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

        I primi due motivi di ricorso sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo sull’eventuale applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
        1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di essere trattati unitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve rimarcarsi che l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato non presenta vizi di legittimità.
Deve innanzitutto premettersi che, dal punto di vista oggettivo, non è contestata la sussistenza del reato oggetto di imputazione, essendo pacifica l’inosservanza delle prescrizioni dell’Aia rilasciata in favore della GSG, gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi sito in Calitri, stante la non conformità dello scarico nel corpo idrico superficiale, relativamente al parametro dell’azoto nitrico, risultato pari a 37 mg/l, a fronte di un valore massimo consentito di 20 mg/l.
Ciò posto, deve ritenersi altresì immune da censure l’attribuzione della condotta a Palmieri, all’epoca del fatto legale rappresentante (liquidatore) della società che gestiva l’impianto; in tal senso, il giudice monocratico non ha infatti ritenuto idonea a escludere il suo coinvolgimento nel reato la delega di funzioni rilasciata in favore del direttore tecnico, ovvero l’originario coimputato Ivano Spiniello.
Al riguardo il Tribunale ha infatti osservato che a quest’ultimo, come desumibile dalla visura camerale della società, erano attribuite le responsabilità connesse alla gestione delle aree industriali e degli impianti di depurazione, con il compito di fornire un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ma senza alcun riferimento a poteri decisionali e di spesa, il che ha impedito di considerare esente da responsabilità l’odierno imputato, ciò in conformità con i principi elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, dep. 2008, Rv. 238980), secondo cui, in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
L’impostazione seguita nella sentenza impugnata deve essere ritenuta dunque legittima, posto che la mancanza di poteri decisionali e di spesa in capo al delegato non consente di attribuire alla delega rilasciata nel caso di specie valore esimente rispetto alla responsabilità concorrente del delegante, il quale, in forza della sua posizione di garanzia, conservava dunque i suoi doveri di controllo sull’operato dei propri collaboratori sugli aspetti legati alla gestione dell’impianto, a ciò dovendosi solo aggiungere che, ai fini della configurabilità sotto il profilo soggettivo del reato contestato, avente natura contravvenzionale, è sufficiente anche la colpa.
Di qui l’infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità.
      2. E’ invece fondato il terzo motivo.
Deve infatti rilevarsi che il giudice monocratico ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. rimarcando il fatto che lo scostamento dai valori soglia non era certo trascurabile e osservando altresì che l’occasionalità della violazione appariva solo apoditticamente dedotta in una nota a firma del coimputato Ivano Spiniello; tali argomentazioni, tuttavia, non si sottraggono alle censure difensive, atteso che, da un lato, non risulta specificato in che termini lo scostamento dai valori soglia non sarebbe trascurabile, dovendosi in tal senso attribuire maggiore concretezza alla dimensione numerica desunta dalla misurazione eseguita, mentre, dall’altro lato, il Tribunale si è concentrato sulla mancata prova dell’occasionalità della violazione, senza tuttavia preoccuparsi di verificare, in positivo, se il comportamento accertato avesse o meno natura abituale, non potendosi peraltro sottacere che la contestazione, in sintonia con la prospettazione difensiva, sembra far riferimento a un episodio circoscritto.
In definitiva, la motivazione sul diniego della causa di non punibilità invocata dalla difesa appare contraddistinta da argomentazioni assertive e non adeguatamente specifiche, il che impone la necessità di una rinnovata valutazione che tenga conto, alla luce delle risultanze probatorie acquisite, dei parametri richiesti dall’art. 131 bis cod. pen. ai fini della qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità.
         3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla riconoscibilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Avellino, in diversa composizione fisica. Il ricorso deve essere invece rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis del codice penale, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 07/04/2021