Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 60, del 9 gennaio 2013.
Ambiente in genere. Nozione di attività cantieristica.
La nozione di attività cantieristica ricomprende le sole attività di costruzione e riparazione navale e non anche ulteriori tipologie di attività a vario titolo connesse alla manutenzione e al rimessaggio dei natanti. Sotto tale aspetto il Collegio ritiene del tutto significativo che la classificazione ISTAT-ATECOFIN delle categorie economiche all’interno della struttura produttiva italiana, nel riconoscere l’attività cantieristica, la distingua nelle uniche due sotto-categorie omogenee della costruzione navale e delle riparazioni navali. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00060/2013REG.PROV.COLL.
N. 02170/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2012, proposto dalla società Cantieri Navali Baglietto S.r.l. con socio unico in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Gerolamo Taccogna, Luigi Cocchi e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;
Baglietto S.n.c. di Cantieri Navali Baglietto S.r..l con socio unico in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4
contro
Marina di Varazze S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ludovico Villani, Ilaria Greco e Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8
nei confronti di
Comune di Varazze, non costituito
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Liguria, 15 febbraio 2012, n. 291
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Marina di Varazze S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Pafundi e l’avvocato Massa, per delega dell'avvocato Gerbi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Cantieri navali Baglietto s.r.l. in liquidazione riferisce di svolgere attività cantieristica nell’ambito della zona portuale di Varazze a tal fine utilizzando in parte aree a terra e in parte la darsena portuale e il corrispondente specchio acqueo.
Risulta agli atti che in data 11 ottobre 1999 fu stipulata una scrittura privata fra:
- da un lato, la soc. Cantieri Navali Baglietto s.p.a. (in seguito trasformatasi nella soc. Cantieri Navali Baglietto s.r.l. - in liquidazione – la quale ha, a propria volta conferito il complesso aziendale alla soc. Baglietto s.n.c.) e
- dall’altro, la soc. Gioste s.r.l., cui è subentrata la soc. Marina di Varazze s.r.l., odierna appellata.
Con l’atto convenzionale in questione (in seguito fatto oggetto di modifica con atto suppletivo sottoscritto il 18 dicembre 2003) le società stipulanti convenivano che la Marina di Varazze s.r.l. ottenesse in concessione demaniale marittima la parte prevalente dell’area portuale (ivi compresa la darsena e quindi lo specchio acqueo prospiciente il cantiere navale).
Con il richiamato atto suppletivo del dicembre 2003, le due società in questione convenivano (ai fini che qui interessano):
- che una parte dell’area data in concessione alla soc. Marina di Varazze sarebbe stata affidata in gestione (previa autorizzazione del Comune) alla Cantieri Baglietto (articolo 4);
- che l’affidamento in uso delle opere sarebbe cessato nel momento in cui su di esse “non verrà più svolta attività cantieristica” (articolo 5);
Una volta ottenuta in concessione anche l’area destinata all’attività cantieristica (la concessione in favore della soc. Giostel Marina di Varazze reca la data del 27 settembre 2002), la soc. Marina di Varazze (previa autorizzazione del Comune di Varazze ai sensi dell’art. 45-bis del codice della navigazione, rilasciata in data 10 giugno 2008) affidava alla soc. Cantieri Navali Baglietto l’area in parola al fine di consentire che continuasse a svolgersi in loco l’attività cantieristica.
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Liguria e recante il n. 297/2011, la soc. Marina di Varazze agiva in giudizio per sentir dichiarare la decadenza o la cessazione degli effetti dell’autorizzazione rilasciata il 10 giugno 2008 ai sensi dell’articolo 45-bis, cod. nav., ai fini della gestione dell’attività cantieristica nell’area altrimenti destinata al porto turistico e, conseguentemente, per la declaratoria del diritto a riottenere l’immediata disponibilità delle opere e delle aree demaniali marittime oggetto di affidamento.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adito ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato l’intervenuta cessazione degli effetti dell’autorizzazione rilasciata nel corso del 2008 ai sensi dell’art. 45-bis, cod. nav.
La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dalla soc. Cantieri Navali Baglietto s.r.l., la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Difetto di giurisdizione – Violazione dell’art. 133, co. 1, lett. b) del c.p.a.
In primo luogo, la sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma per la parte in cui ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, ritenendo di poter fare applicazione della previsione di cui all’art. 133, co. 1, lett. b) del c.p.a. in tema di rapporti di concessione di beni pubblici.
Al riguardo, l’erronea individuazione del Giudice amministrativo sarebbe stata in qualche modo indotta dal Tribunale civile territorialmente competente il quale, adìto dalla società Marina di Varazze al fine di ottenere la restituzione delle aree affidate alla Canteri Navali Baglietto in sede di ricorso ex art. 700, c.p.c., aveva dichiarato con ordinanza di essere privo di giurisdizione.
Sotto tale aspetto, il T.A.R. erroneamente non avrebbe considerato che nel caso in questione, il petitum di causa era rappresentato dalla pretesa alla restituzione dell’area e che la relativa causa petendi consisteva in una posizione di diritto soggettivo alla corretta attuazione degli obblighi rinvenienti da una pattuizione di carattere privatistico (ossia, le scritture private dell’ottobre 1999 e del dicembre 2003 con cui le parti avevano convenuto l’affidamento in gestione alla soc. Cantieri Navali Baglietto dell’area destinata ad attività cantieristica).
Al riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, ai fini regolatori della giurisdizione, rilevasse il contenuto dell’atto autorizzatorio rilasciato dal Comune in data 10 giugno 2008 ai sensi dell’articolo 45-bis, cod. nav.
Invero, nella tesi dell’appellante, “l’autorizzazione opera solo sul piano pubblicistico, per legittimare un certo assetto privatisticamente stabilito qui con le richiamate scritture private tra il concessionario demaniale ed il beneficiario della stessa, senza in alcun modo attingere la relazione privatistica intercorrente tra detti soggetti”.
Sempre nella tesi dell’appellante, la controversia in parola avrebbe all’origine “una sorta di fattispecie a formazione progressiva, nella quale vi è un contratto privatistico (con le connesse vicende ed eventuali controversie) seguito da un atto autorizzativo che ne determina l’efficacia nei confronti dell’amministrazione demaniale (con un eventuale distinto ordine di connesse vicende ed eventuali controversie); e nella specie la lite, nella sostanza, riguarda unicamente ed esclusivamente il primo profilo”.
L’appellante ritiene che la propria tesi sia confortata dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione 28 gennaio 2011, n. 2062 e 21 ottobre 2005, n. 20339.
Ancora, la società appellante osserva che non possa ritenersi che la giurisdizione del Giudice amministrativo sia nel caso di specie giustificata dall’oggettivo nesso esistente fra la concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune alla soc. Marina di Varazze nel settembre del 2002 e l’autorizzazione all’affidamento di parte delle aree in concessione rilasciata dal Comune nel giugno del 2008 ai sensi dell’articolo 45-bis, cod. nav.
Al contrario, l’esame dell’atto di concessione del 2002 paleserebbe che esso non avesse ab initio contemplato la possibilità del rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 45-bis, cit. (secondo l’appellante, infatti, “la concessione [non ha] contemplato specificamente il rilascio dell’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. al cantiere, che nel caso concreto non costituisce in alcun modo un aspetto ‘attuativo’ della stessa tale da poter attrarre le corrispondenti controversie nell’orbita del rapporto concessorio ed è invece originata dalle pattuizioni interprivatistiche intercorse tra la concessionaria ed il cantiere rispetto alle quali l’Amministrazione è sostanzialmente estranea”).
In definitiva, il T.A.R. avrebbe dovuto verificare, ai fini di giurisdizione, se la concessione avesse ab initiocontemplato la subconcessione (rectius: l’affidamento ex art. 45-bis, cit.) quale aspetto fondamentale del rapporto concessorio e solo in caso affermativo avrebbe potuto ritenere la giurisdizione del G.A. nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’autorizzazione ex art. 45-bis, cit.
Sotto tale aspetto non sarebbe sufficiente, al fine del radicamento della giurisdizione del G.A. la sola sussistenza del nesso che tipicamente intercorre fra la concessione ‘di base’ e l’autorizzazione al sub-affidamento di cui al più volte richiamato articolo 45-bis.
2) Violazione dell’art. 41, co. 2 del c.p.a. – Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di notifica ad almeno un controinteressato.
L’appellante lamenta che il ricorso introduttivo del primo grado non sia stato ritualmente notificato alla soc. Cantieri Navali Baglietto s.n.c. cui era stato conferito (con atto pubblico iscritto al registro delle imprese sin dal giugno del 2010 – ossia, in data anteriore rispetto alla notifica del ricorso al T.A.R. -) il ramo d’azienda già facente capo alla società odierna appellante.
3) Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione e di interesse.
Il T.A.R. avrebbe erroneamente respinto l’argomento della Cantieri Navali Baglietto con cui si era rilevata l’inammissibilità del primo ricorso per carenza di interesse in capo alla soc. Marina di Varazze a chiedere la cessazione degli effetti di un atto (l’autorizzazione ex art. 45-bis., cit.) in ultima analisi a sé favorevole in quanto ampliativo della propria stessa sfera giuridica.
4) Violazione delle regole codicistiche di ermeneutica contrattuale in relazione alla scrittura privata dell’11 ottobre 1999 e all’atto suppletivo 18 dicembre 2003 tra le società Baglietto e Marina di Varazze.
Il T.A.R avrebbe erroneamente interpretato e applicato la previsione dell’atto suppletivo del dicembre 2003 il quale prevedeva che l’affidamento in uso delle opere sarebbe cessato nel momento in cui su tali aree “non verrà più svolta attività cantieristica”.
In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato:
- che (anche a voler accedere alla tesi meno favorevole all’appellante) nel cantiere di Varazze sarebbe comunque attualmente in costruzione un’imbarcazione;
- che la nozione di ‘attività cantieristica’ dedotta nell’atto suppletivo del 2003 non farebbe riferimento soltanto all’attività di costruzione, ma sarebbe riferibile anche a ulteriori e diverse attività (certamente ancora esistenti in loco), quali quelle di refitting, riparazione e manutenzione.
In definitiva, il T.A.R. avrebbe erroneamente omesso di riconoscere alla richiamata previsione pattizia il significato davvero conforme alla volontà effettiva delle parti (art. 1362, cod. civ.), le quali non potevano aver escluso la realizzabilità in loco di attività diverse dalla costruzione di imbarcazioni.
Inoltre, il T.A.R. avrebbe omesso di rilevare che l’opzione ermeneutica suggerita dalla ricorrente in primo grado risultava contraria al canone dell’interpretazione secondo buona fede (art. 1366, cod. civ.) dal momento che la Marina di Varazze s.r.l. fa parte del gruppo Azimut-Benetti (attivo nel settore delle costruzioni navali al pari dell’odierna appellante e quindi interessato a estromettere dal mercato un’impresa concorrente).
Si è costituita in giudizio la soc. Marina di Varazze s.r.l., la quale ha concluso nel senso della reiezione del gravame.
Con ordinanza 6 giugno 2012, n. 2199, questo Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe.
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore della cantieristica navale (la quale esercita la propria attività nell’ambito del porto di Varazze – SV ) avverso la sentenza del T.A.R. della Liguria con cui è stato accolto il ricorso proposto da altra società (che nella medesima area portuale gestisce un porto turistico) e, per l’effetto, è stata dichiarata la cessazione degli effetti dell’autorizzazione comunale ad affidare all’odierna appellante la gestione di una porzione dell’area portuale (art. 45-bis, cod. nav.).
2. L’appello è infondato.
3. In primo luogo il Collegio ritiene di esaminare gli argomenti con cui la società appellante ha lamentato il mancato rilievo, da parte del primo Giudice, della carenza di giurisdizione in capo all’adìto Giudice amministrativo.
3.1. Sotto tale aspetto, il ricorso è infondato.
Siccome la controversia ha ad oggetto un’azione volta ad ottenere la cessazione degli effetti di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 45-bis, cod. nav., si ritiene in primo luogo di richiamare il testo della disposizione della cui applicazione si tratta.
La disposizione in parola stabilisce che “il concessionario [, in casi eccezionali e per periodi determinati,] previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione”.
La disposizione in questione prevede, quindi, che l’autorizzazione comunale rappresenti il presupposto necessario e indefettibile al fine del perfezionamento (e della perdurante efficacia) dell’affidamento dell’area in concessione a un soggetto diverso rispetto al concessionario.
Occorre, quindi, stabilire se ai fini di giurisdizione debba riconoscersi rilievo prevalente:
- al contenuto oggettivo dell’atto di autorizzazione, in quanto inscindibilmente connesso alla vicenda concessoria, in quanto tale ascritta all’esclusiva giurisdizione del G.A. (come ritenuto dal T.A.R.), ovvero
- all’esistenza di pattuizioni fra soggetti privati aventi ad oggetto l’utilizzo dell’area, in relazione alle quali l’atto autorizzatorio si configurerebbe quale mera condicio iuris sospensiva, in tal modo giustificando la giurisdizione del G.O. (come ritenuto dalla società appellante).
Ad avviso del Collegio, il T.A.R. ha correttamente concluso nel senso della sussistenza della giurisdizione del G.A.
Si osserva al riguardo che il primo Giudice ha correttamente ritenuto che la controversia in esame sia ascrivibile alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, venendo nel caso di specie in rilievo “atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici” (art. 113, co. 1, lett. b) del c.p.a.).
Al riguardo va osservato che oggetto del giudizio instaurato in primo grado era la declaratoria della cessazione degli effetti dell’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell’articolo 45-bis, cod. nav. per il venir meno del presupposto fattuale legittimante (espressamente richiamato nell’ambito della medesima autorizzazione) rappresentato dall’esercizio in loco dell’attività cantieristica.
E infatti, la parte dispositiva dell’atto di autorizzazione del 10 giugno 2008 così disponeva: “ [il Comune] autorizza per quanto di competenza e sotto il profilo degli interessi demaniali marittimi, il legale rappresentante della Marina di Varazze s.r.l. [ad affidare] ai Cantieri Baglietto s.p.a. (…) la gestione di attività cantieristica all’interno della darsena ubicata al porto turistico (…)”.
Ne risulta che i presupposti e le condizioni in base ai quali rendere la pronuncia in sede giurisdizionale erano interamente rinvenibili nell’ambito dell’atto autorizzatorio il quale – a propria volta – è legato da un nesso di inscindibile presupposizione sotto il profilo giuridico con il sottostante atto concessorio.
Del resto, l’atto di concessione (e il conseguente rapporto) costituiscono allo stesso tempo il sostrato dell’intera vicenda di causa e il presupposto legittimante all’adozione dell’autorizzazione all’origine dei fatti controversi.
Si intende con ciò affermare che tutti gli atti e le circostanze nella specie rilevanti ai fini della definizione della questione di giurisdizione erano rinvenibili nell’ambito di atti di natura pubblicistica (la concessione demaniale del settembre 2002 e l’atto di autorizzazione ex art. 45-bis del giugno 2008).
In particolare, la circostanza per cui la perdurante efficacia dell’affidamento dell’area in favore della Cantieri Baglietto dipendesse dal perdurante esercizio in loco dell’attività cantieristica non derivava (ovvero: non derivava solo - come ritenuto dall’appellante -) dal contenuto dell’atto suppletivo del dicembre 2003, ma era stata direttamente e immediatamente trasfusa nello stesso atto pubblicistico di autorizzazione ex art. 45-bis quale condizione per ammettere l’affidamento in sub-concessione dell’area.
Inoltre, il provvedimento concessorio del 2008 aveva espressamente statuito che l’autorizzazione all’affidamento dell’area in favore dell’odierna appellante fosse rilasciata “sotto il profilo degli interessi demaniali marittimi”.
Conseguentemente, l’esistenza di pattuizioni fra privati aventi ad oggetto l’utilizzo dell’area rappresentava un elemento – per così dire – ‘neutro’ ai fini di giurisdizione, atteso che tutti i presupposti e le circostanze rilevanti ai fini del giudizio (segnatamente per ciò che riguarda i profili di giurisdizione) erano rinvenibili nell’ambito di atti di natura pubblicistica, adottati da soggetti pubblici e riferibili in modo immediato o mediato all’esercizio di un potere pubblico (in tal senso: il comma 1 dell’articolo 7 del c.p.a.).
Impostati in tal modo i termini concettuali della questione, ne risulta confermata la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione amministrativa, atteso che:
- non è corretta l’affermazione della ricorrente, secondo cui l’autorizzazione opererebbe solo sul piano pubblicistico (per ‘legittimare’ un certo assetto privatisticamente stabilito), mentre ciò che rileva ai fini di giurisdizione sarebbero la consistenza oggettiva, il contenuto e le finalità della pattuizione privatistica sottostante al rilascio della concessione. Al contrario, ciò che rileva ai fini di giurisdizione è l’esistenza e il contenuto dell’atto autorizzatorio incluso nell’ambito di una più ampia vicenda concessoria, mentre le sottostanti pattuizioni fra privati non rilevano ai fini di giurisdizione ma si atteggiano quali meri antecedenti fattuali rispetto al rilascio dell’autorizzazione;
- non è corretto affermare che nel modello delineato dall’articolo 45-bis, cod. nav. il proprium sarebbe rappresentato dal contratto privatistico, mentre l’atto autorizzatorio sarebbe relegato al mero ruolo di condicio iuris sospensiva tale da influenzare l’acquisto di efficacia di una pattuizione sotto ogni altro aspetto idonea di per sé a governare la fattispecie (ricorso in appello, pag. 8). Una siffatta impostazione, oltre a non rinvenire un effettivo fondamento normativo nell’ambito dell’articolo 45-bis cit., non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la vicenda autorizzatoria di cui alla disposizione in parola non costituisce una sorta di parentesi nell’ambito di una vicenda negoziale, ma costituisce – al contrario – una variabile dipendente nel più vasto ambito di una vicenda – quella concessoria – retta da regole e condizioni proprie del diritto pubblico e non a caso ascritta all’esclusiva giurisdizione del Giudice amministrativo. Opinare nel senso indicato dalla società appellante significherebbe sostenere la sussistenza di una sorta di generalizzata disponibilità dei beni che fanno parte del demanio pubblico (in evidente contrasto con il generale principio di cui all’art. 823, I, cod. civ.), relegando l’intervento pubblico in subiecta materia a una sorta di spuria condizione integrativa dell’efficacia di un atto dispositivo sotto ogni altro aspetto valido e perfetto;
- la mancata, espressa menzione nell’ambito dell’atto concessorio della possibilità di rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’art 45-bis cod. nav., non può certo indurre a ritenere – come fa l’appellante – che la vicenda autorizzatoria non fosse coessenziale alla più generale vicenda concessoria e che non ne seguisse le sorti anche per ciò che attiene la giurisdizione. Al contrario, tale mancata menzione non assume alcun rilievo ai fini del decidere (atteso che un espresso richiamo avrebbe comunque avuto una valenza pleonastica, essendo riferito a una norma di legge) e non modifica le conclusioni cui si è appena giunti: ai fini di giurisdizione ciò che rileva è l’indubbia riferibilità della vicenda autorizzato ria ex art. 45-bis alla più complessa vicenda concessoria, in quanto tale demandata all’esclusiva giurisdizione del G.A., irrilevanti essendo le eventuali pattuizioni private sottostanti alla vicenda pubblicistica.
4. Il secondo motivo di appello (con il quale si è lamentata la non corretta instaurazione del rapporto processuale nel primo grado, per non essere stata evocata in giudizio la soc. Cantieri Navali Baglietto s.n.c., cui era stato conferito il ramo d’azienda comprendente il complesso produttivo di Varazze) non può trovare accoglimento.
Al riguardo, la soc. Marina di Varazze ha condivisibilmente eccepito che il ricorso di primo grado era stato correttamente notificato alla società (la Cantieri Baglietto s.r.l. in liquidazione, odierna appellante) che risultava titolare del rapporto controverso e che quest’ultima si era ritualmente costituita in giudizio, senza in alcun modo rilevare o eccepire l’intervenuto conferimento del ramo d’azienda a un diverso soggetto.
Non è irrilevante, del resto, osservare che la stessa Baglietto s.n.c. risulta essere società con socio unico (la Cantieri Baglietto s.r.l. in liquidazione) e che entrambe hanno il medesimo legale rappresentante.
5. Del pari infondato è il terzo motivo di appello, con cui la soc. Cantieri Baglietto ha affermato la carenza in capo alla soc. Marina di Varazze di uno specifico interesse a insorgere avverso un atto (l’autorizzazione ex art. 45-bis) in ultima analisi ampliativo della propria sfera giuridica.
E invero, si osserva in primo luogo che l’autorizzazione in questione non ha – a ben vedere - ampliato la sfera giuridica della società (la Marina di Varazze s.r.l.) che ha affidato a un terzo soggetto la gestione delle attività oggetto della concessione, ma ha – piuttosto – consentito di ampliare la sfera giuridica del soggetto beneficiario dell’affidamento in questione (la Cantieri Baglietto s.r.l.).
Ad ogni modo, appare oggettivamente difficile negare che la soc. Marina di Varazze vantasse un interesse concreto e attuale ad invocare la cessazione degli effetti di un atto (la più volte richiamata autorizzazione) la quale rappresentava la fonte mediata in virtù della quale l’odierna appellante aveva conseguito la disponibilità di un’area che la stessa Marina di Varazze intendeva nuovamente potere a propria volta utilizzare.
Sotto questo aspetto, appare innegabile la sussistenza in capo alla soc. Marina di Varazze di un interesse all’esercizio dell’azione, laddove si riguardi alla nozione di interesse ad agire secondo la tradizionale impostazione, la quale fa riferimento all’utilità concreta che il ricorrente, nella situazione di fatto e di diritto in cui versa, si ripromette di conseguire a seguito dell’accoglimento del ricorso.
6. Il quarto motivo di appello (con il quale si è lamentata l’erroneità della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto che fosse ormai venuto meno il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 45-bis, rappresentato dallo svolgimento in loco di un’attività riconducibile alla cantieristica navale) è infondato.
4.1. Al riguardo, i primi Giudici hanno plausibilmente osservato:
- che, già dal punto di vista linguistico e definitorio, la nozione di attività cantieristica ricomprende le sole attività di costruzione e riparazione navale e non anche ulteriori tipologie di attività a vario titolo connesse alla manutenzione e al rimessaggio dei natanti. Sotto tale aspetto il Collegio ritiene del tutto significativo che la classificazione ISTAT-ATECOFIN delle categorie economiche all’interno della struttura produttiva italiana, nel riconoscere l’attività cantieristica, la distingua nelle uniche due sotto-categorie omogenee della costruzione navale e delle riparazioni navali;
- che dalle risultanze in atti risulta pressoché assente in loco l’esercizio dell’attività di costruzione navale (mentre risultano provate talune operazioni connesse all’attività di stazionamento di imbarcazioni e di manutenzione ordinaria – quali il lavaggio della carena e la disincrostazione di assi ed eliche);
- che l’odierna appellante si è limitata in primo grado a fornire taluni moduli destinati ad offerte economiche, peraltro incomplete e inidonee a testimoniare l’effettivo esercizio di un’attività qualificabile come ‘cantieristica’ in senso proprio. Sotto tale aspetto, anche a voler ritenere l’ammissibilità della produzione documentale versata per la prima volta in grado di appello, essa non sarebbe comunque in grado di far pervenire il Collegio a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui rassegnate.
Si osserva al riguardo: a) che la produzione documentale in parola si sostanzia in meri moduli di offerta economica aventi ad oggetto sporadici interventi non riconducibili – per le ragioni appena svolte – ad ‘attività cantieristica’ in senso proprio (si tratta – ad es. – di lavori di lavaggio e verniciatura di carena, ovvero a lavori di invernaggio); b) che l’unica imbarcazione che sarebbe stata in fase di costruzione presso i cantieri era rimasta priva di alcun committente.
Sotto tale aspetto, anche a voler ritenere l’ammissibilità della produzione documentale versata per la prima volta in grado di appello, essa non sarebbe comunque in grado di far pervenire il Collegio a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui rassegnate. Si osserva al riguardo: i) che la produzione documentale in parola si sostanzia in meri moduli di offerta economica aventi ad oggetto sporadici interventi non riconducibili – per le ragioni dinanzi esaminate – all’esercizio di un’attività qualificabile come ‘cantieristica’ in senso proprio; ii) che neppure la commessa riferita alla costruzione di un’(unica) imbarcazione può consentire di giungere a conclusioni diverse, atteso che – per un verso – difettava nel caso in questione la figura stessa del committente e che – per altro verso – l’imbarcazione in parola è stata rimossa in corso di causa dal sito di Varazze e allocata presso un diverso porto ligure. Ad ogni modo, anche a voler ammettere che nel caso in esame si svolgessero ancora in loco attività minimali e residuali in qualche modo connesse con l’esercizio di quella che un tempo fu un’attività cantieristica in senso proprio, deve comunque concludersi nel senso che tali attività non sarebbero state sufficienti a giustificare il permanere degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata e dei relativi effetti in relazione alle porzioni di demanio pubblico oggetto di occupazione. Al riguardo, il richiamo allo svolgimento in loco dell’attività cantieristica non può essere inteso in senso meramente formale, ma deve essere riguardato alla luce di un generale canone di effettività, in considerazione del fatto che il rilascio dell’autorizzazione in parola ha ad oggetto una rilevante porzione di aree demaniali marittime e che evidenti ragioni di compatibilità con l’interesse pubblico prevalente impongono che le ragioni giustificatrici dell’affidamento a privati presentino i caratteri di concretezza, effettività e attualità (caratteri – questi – che difettano nel caso di specie).
Ad ogni modo, il Collegio ritiene che le conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici resistano alle censure proposte in grado di appello dalla soc. Cantieri Baglietto.
Al riguardo si osserva:
- che l’allegazione secondo cui i cantieri Baglietto avrebbero bensì un’imbarcazione in costruzione risulta inidonea a determinare l’accoglimento dell’appello per le ragioni dinanzi esposte;
- che non sembra suffragata in atti la tesi secondo cui la volontà effettiva delle parti stipulanti l’atto suppletivo del dicembre 2003 fosse nel senso di consentire alla Cantieri Baglietto di detenere comunque l’area anche a prescindere dallo svolgimento effettivo di un’attività qualificabile come di ‘cantieristica’ in senso proprio (ossia, comprendente le sole attività di costruzione e riparazione di natanti). Al riguardo si osserva in primo luogo che ciò che rileva ai fini del presente giudizio è la nozione tipica del termine ‘attività cantieristica’ (quale trasfuso nell’ambito dell’autorizzazione comunale del giugno 2008, costituente oggetto del primo ricorso) e non la nozione – eventualmente – diversa convenuta fra le parti in sede di stipula di atti interprivatistici che non rilevano in modo immediato e diretto ai fini della presente decisione. Ad ogni modo (e ai limitati fini che qui rilevano) si osserva che l’effettiva volontà delle parti in ordine alla nozione di ‘attività cantieristica’ è desumibile dalla clausola n. 10 dell’accordo concluso l’11 ottobre 1999 fra la Giostel s.r.l. (in seguito: Marina di Varazze) e la Cantieri Navali Baglietto s.p.a. (in seguito: Cantieri Navali Baglietto s.r.l.; in seguito: Cantieri Baglietto s.n.c.) per la parte in cui fissava un divieto di concorrenza fra le parti, significativamente limitato alla sola “attività di costruzione di imbarcazioni in concorrenza diretta e indiretta con Cantieri Navali Baglietto s.p.a.”;
- che non rileva ai fini della presente decisione (nel cui ambito si è accertato l’effettivo venir meno delle condizioni legittimanti il rilascio dell’autorizzazione ex art. 45-bis, cod. nav.) la circostanza per cui la ricorrente in primo grado (facente parte a propria volta di un grande gruppo industriale attivo nel settore della cantieristica) potesse vantare a propria volta un interesse concorrenziale all’esclusione dall’area cantieristica di un proprio concorrente. Il punto è che, al di là delle attitudini soggettive delle parti in causa, ciò che rileva è la correttezza della sentenza di primo grado per la parte in cui ha ritenuto l’effettivo venir meno di una delle condizioni che avevano a suo tempo legittimato il rilascio della più volte richiamata autorizzazione. Per il resto, le deduzioni nella presente sede offerte dall’odierna appellante sortiscono unicamente l’effetto di confermare in modo inequivoco la sussistenza in capo alla ricorrente in primo grado di un interesse concreto, diretto ed attuale alla proposizione del ricorso.
6. Per i motivi fin qui esposti il ricorso in appello deve essere respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del secondo grado di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 2170 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)