Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6197 del 4 dicembre 2012
Ambiente in genere. Progetto di utilizzazione degli arenili trasformazione delle concessioni esistenti anche in spiaggia libera attrezzata.

Il progetto di utilizzazione degli arenili, approvato con delibera consiliare, ha natura di atto di programmazione della gestione e della utilizzazione degli arenili, pur se ha riguardato un numero determinabile di persone, esso poteva essere approvato anche in assenza della partecipazione di coloro che risultavano comunque titolari di concessioni, pur con riferimento a coloro che avevano presentato istanze ‘di trasformazione’, basate sul contenuto della delibera regionale riguardanti le concessioni atipiche. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, delle linee guida regionali per le spiagge libere, per le concessioni esistenti per attività balneari differenti dagli stabilimenti balneari e dalle spiagge non attrezzate, i progetti di utilizzo dovranno prevedere le opportune trasformazioni volte ad uniformare le tipologie ed a migliorare complessivamente l’offerta turistica, anche mediante la trasformazione delle concessioni esistenti in spiaggia libera attrezzata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 06197/2012REG.PROV.COLL.

N. 02331/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2331 del 2008, proposto dal Comune di Chiavari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Rusca e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4;

contro

il sig. Piras Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, viale Parioli, 180;
Regione Liguria, La Spiaggetta snc, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la liguria, sezione i, n. 2047/2007.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4 maggio 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Pafundi e Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con la delibera n. 25 del 3 maggio 2005, il consiglio comunale di Chiavari ha disposto la trasformazione delle concessioni per attività balneari, diverse dagli stabilimenti, in concessioni di spiagge, prevedendo alcuni casi in cui sono state mantenuti gli effetti delle precedenti concessioni.

Col ricorso di primo grado n. 759 del 2005 (proposto al TAR per la Liguria), l’appellante, già titolare di una concessione demaniale (per chiosco bar e quattro cabine) ed escluso dalle eccezioni alla trasformazione, ha impugnato la delibera comunale, nonché il decreto della Regione Liguria n. 826 del 20 aprile 2005

Il TAR, con la sentenza n. 2047 del 2007, ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio.

2. Con l’appello in esame, l’Amministrazione ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia respinto.

L’appellato si è costituito in giudizio, ha ricostruito le vicende che hanno condotto al secondo grado di giudizio (v. pp. 1-27) ed ha controdedotto in ordine alle censure dell’appellante (v. pp. 27-36).

Poiché il ricorso di primo grado risulta infondato, si può prescindere dai primi due motivi d’appello, secondo cui esso andrebbe dichiarato inammissibile e improcedibile.

3. Il TAR ha ritenuto sussistente una disparità di trattamento, nonché la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, rilevando che l’interessato – con riferimento alla delibera regionale n. 512 del 2004 sul riordino delle concessioni demaniali in spiagge libere attrezzate - ha presentato una istanza di ‘trasformazione’ del suo precedente rapporto concessorio ‘atipico’ e che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto previamente comunicare le ragioni che giustificavano il rigetto della medesima istanza.

Con il terzo ed il quarto motivo (articolati in modo che ciascuno di essi richiama il contenuto degli altri), l’atto d’appello ha dedotto che non sussistono i profili di illegittimità rilevati dal TAR, sia per la peculiarità della posizione dell’appellato rispetto a quelle degli altri concessionari, sia perché le posizioni sostanziali sono state prese in considerazione dalla delibera di approvazione del progetto di utilizzo degli arenili, che costituisce un atto in parte normativo e in parte di pianificazione e di programmazione, con la conseguente non necessità della partecipazione dell’interessato.

4. Le censure dell’appellante sopra sintetizzate (da trattare unitariamente per la sostanziale unitarietà delle deduzioni ivi contenute) sono fondate e vanno accolte.

Il progetto di utilizzazione degli arenili, approvato con la delibera consiliare 21 febbraio 2004, n. 5, ha natura di atto di programmazione della gestione e della utilizzazione degli arenili, pur se ha riguardato un numero determinabile di persone: pertanto, esso poteva essere approvato anche in assenza della partecipazione di coloro che risultavano comunque titolari di concessioni, pur con riferimento a coloro che avevano presentato istanze ‘di trasformazione’, basate sul contenuto della delibera regionale riguardanti le concessioni atipiche.

Inoltre, nessuna effettiva disparità di trattamento si può ritenere sussistente nella specie, poiché – come rilevato anche a pp. 2 ss. dell’atto di appello – il nuovo progetto di utilizzo degli arenili ha distinto la posizione dell’appellato da quella di altri cinque titolari di concessioni.

La ‘relazione tecnica’ aveva previsto la trasformazione della concessione rilasciata all’appellato in una concessione per l’installazione di un chiosco bar e quattro cabine balneari, da destinare anche alla posa di sedie e tavolini, di 50 mq, mentre la trasformazione delle altre cinque concessioni, con riferimento ai nuovi rapporti inerenti agli stabilimenti balneari, hanno riguardato situazioni in cui le concessioni comprendevano non solo la superficie di arenile su cui installare le strutture (spogliatoi, depositi, chioschi bar, ecc.), ma anche un tratto più o meno vasto di arenile, da destinare alla posa di attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.).

L’obiettiva diversità delle situazioni – e non avendo l’appellato la titolarità di una concessione concernente l’arenile ed il fronte mare - fa escludere la sussistenza dei dedotti profili di eccesso di potere.

Risulta altresì fondata e va accolta la censura con cui l’appellante deduce che la posizione dell’appellato è stata presa in considerazione dall’art. 7, comma 5, e non dall’art. 7, comma 2, delle linee guida regionali per le spiagge libere, di cui alla delibera della giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004, per il quale, “per le concessioni esistenti per attività balneari differenti dagli stabilimenti balneari e dalle spiagge non attrezzate, i progetti di utilizzo dovranno prevedere le opportune trasformazioni volte ad uniformare le tipologie ed a migliorare complessivamente l’offerta turistica, anche mediante la trasformazione delle concessioni esistenti in spiaggia libera attrezzata”.

A differenza di quanto previsto per le attività di solo deposito e noleggio, il comma 5 ha previsto per le altre concessioni ‘atipiche’ un lato potere discrezionale all’amministrazione comunale sulla soluzione in concreto da adottare: nessuna disposizione ha disposto la ‘unificazione normativa’ (invocata dall’appellato) della categoria dei ‘concessionari atipici’.

La parola ‘anche’, contrariamente a quanto ha dedotto l’appellato, ha consentito al Comune di scegliere ‘anche’ una soluzione basata sulla spiaggia libera attrezzata, con gestione da parte propria o altrui dell’area.

Pertanto, risulta infondata la pretesa sostanziale dell’appellato, sulla doverosità della scelta da lui auspicata circa le modalità di gestione dell’area demaniale.

Pertanto, la contestata scelta comunale, in quanto riconducibile ad un atto di programmazione coerente con le previsioni regionali che hanno attribuito un lato potere discrezionale, e in considerazione delle situazioni poste a confronto, non risultano affette dai vizi rilevati in primo grado.

5. Per le ragioni che precedono, l’appello risulta fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza del TAR, va respinto il ricorso di primo grado n. 759 del 2005.

Sussistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 2331 del 2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Compensate le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)