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L'evento Haven

Avv. Paolo Gaggero Dr. Giovanni Maglione

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L’EVENTO HAVEN

L’11 aprile 1991 si verificò una serie di esplosioni e si sviluppò un incendio a bordo della motocisterna (m/c) "Haven", battente bandiera cipriota e di proprietà della società armatrice Venha Maritime Ltd. con sede in Monrovia (Liberia), mentre si trovava in rada in acque territoriali italiane dinanzi a Genova. La conseguenza fu la fuoriuscita di idrocarburi dalla nave.

Il successivo 14 aprile, dopo che lo scafo fu rimorchiato nelle acque antistanti Arenzano e successivamente al distacco della prua, il relitto affondò nelle acque prospicienti il litorale ligure di ponente.

Il 3 maggio 1991, la Venha ed il suo assicuratore, The United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd., presentarono ricorso al Tribunale di Genova per la limitazione di responsabilità, in base all’art. V della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi (CLC 1969) adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata in Italia con la L. 6 aprile 1977, n. 185; all’art. 11 del D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504, recante "norme di attuazione della delega di cui alla L. 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l’esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971"; ed agli artt. 620 ss. cod. nav.

In esito alla presentazione di tre ricorsi , riteneva, in primis, che il fondo costituito dalla Venha Maritime Ltd. e dalla The United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Limited, fosse commisurato alla somma limite di L.23.950.220.000=, ma maggiorata degli interessi - dal 16 maggio 1991 al momento della ripartizione della somma limite ai creditori - al tasso praticato nel periodo in esame dalla Banca Commerciale Italiana; in secundis - così decidendo una questione fors’anche più delicata -, riteneva che la copertura integrativa del danno dovuta dallo I.O.P.C.F. fosse contenuta in 771 miliardi.

Nel caso de quo, il G.D. ha osservato che la mancata entrata in vigore del Protocollo FUND ’76 (Protocollo adottato a Londra il 19 novembre 1976, relativo alla convenzione FUND 1971), "spezzando il collegamento esistente e voluto con la Conv. CLC (la Conv. FUND ’71 è "destinée à compléter la Convention internationale de 1969", si legge nella intestazione della prima), pone all’interprete problemi assai seri, dato che, per consentire alla Conv. FUND ’71 di continuare ad essere applicata, comunque occorre leggerne il testo in modo assai diverso da come letteralmente recita".

Dinanzi al G.D., si sono contrapposte due tesi fronteggiantesi. Secondo una prima interpretazione, poiché il limite di responsabilità del proprietario è calcolato in DSP (diritto speciale di prelievo, introdotto dai Protocolli CLC e FUND ‘76), si rendeva necessaria l’adozione dello stesso parametro come unità di conto di riferimento anche con riguardo alla determinazione del limite della copertura integrativa. La seconda interpretazione - fatta propria dal giudice - conduceva, viceversa, all’adozione del diverso parametro costituito dal franco-oro-Poincaré, unità corrispondente al valore di 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900/1000 di fino come prevista dalla FUND ’71 in vigore e riproposta con il diverso termine di "unità monetaria" dal paragrafo 9) dell’art. II del Protocollo CLC ’76.

Il Giudice, non negando le difficoltà interpretative ed applicative delle ricordate disposizioni, giungeva alla conclusione accennata sulla base delle seguenti considerazioni osservando:

  1. "che, in linea di principio, il ricorso ai DSP in una Convenzione sia la soluzione più conforme alle esigenze di stabilità ed uniformità perseguite in sede internazionale";
  2. "che in casi come quello di specie, però, in cui una Convenzione non menziona i DSP, la sostituzione di questi ai franchi-oro costituisca - come già rilevato dalla (citata) decisione della Supreme Court of New South Wales - una vera e propria "riscrittura" del testo della Conv. FUND ’71 e che ciò, ancor più dell’interpretazione "abrogativa" dell’aggettivo "ufficiale" (riferendosi al termine contenuto nel paragrafo 9 dell’art. V della Conv. CLC ’69, non più applicabile in conseguenza dell’attuale mancanza di una quotazione ufficiale dell’oro, N.d.A.), non sia consentito al giudice";
  3. "che nell’alternativa tra due interpretazioni che tanto incidono sul testo della norma, sia giusto optare per quella che, complessivamente, assicura un soddisfacente indennizzo ai danneggiati, senza sostanzialmente compromettere le esigenze di uniformità, quanto meno nello spazio, del trattamento riservato a costoro".

Tali osservazioni hanno condotto il Giudice a determinare il limite di intervento dell’I.O.P.C.F., per l’appunto, in una somma pari a circa 771 miliardi e mezzo di lire italiane.

La determinazione della somma con le motivazioni sopra addotte, di per sé cospicua, pur rappresentando un elemento di notevole interesse nell’economia del procedimento, non ha comportato - come potrà constatarsi oltre - ad un satisfattivo risarcimento dei danni sofferti dai moltissimi creditori poiché, sia il Fondo sia l’armatore e l’assicuratore, hanno sempre fatto leva sull’irrisarcibilità della posta più elevata di ogni domanda di risarcimento. Si allude al risarcimento del danno all’immagine, escluso dall’area del danno risarcibile dallo stesso Giudice in sede di costituzione dello stato passivo.

Successivamente, il Tribunale di Genova con sentenza del 20 luglio 1992, pronunciando sulle opposizioni dei creditori alla sentenza di quantificazione dei limiti di responsabilità, ha confermato il provvedimento opposto.

E, ancora, il 22 luglio 1993 il Tribunale di Genova, con sentenza resa nella causa di opposizione allo stato attivo promossa dall’I.O.P.C.F, ne ha confermato nella sostanza la determinazione negli ammontari dianzi indicati, precisando che il Fondo è tenuto ad intervenire in via integrativa purché si verifichino le condizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 4 della "Convenzione internazionale sull’istituzione di un fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi" (Fund 1971), adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata in Italia con la L. 6 aprile 1977, n. 185, ossia che l’armatore responsabile non sia economicamente capiente per far fronte al suo debito risarcitorio, oppure che il danno da rifondere ecceda il limite risarcitorio dell’armatore a sensi della CLC 1969.

L’I.O.P.C.F., con appello del 24 settembre 1993, ha interposto gravame avverso la sentenza parziale (non definitiva) del Tribunale di Genova di rigetto dell’opposizione alla procedura di limitazione del debito, assumendo che per aver diritto a detta limitazione è l’armatore che deve provare l’assenza di colpa personale e non viceversa, come ritenuto dalla sentenza. In buona sostanza, l’obiettivo dell’appello era di far dichiarare gli armatori illimitatamente responsabili.

Nella prospettiva di una composizione stragiudiziale delle controversie insorte, nel 1995 gli armatori avanzarono proposte transattive offrendo il pagamento agli Enti locali di tutti i danni da loro subiti e di cui esistesse evidenza documentale, verso la rinuncia da parte loro al risarcimento dei "danni all’immagine".

Le maggiori difficoltà in sede transattiva, peraltro, derivavano dal fatto che la procedura di limitazione della responsabilità dell’armatore, avendo carattere concorsuale, può essere definita mediante transazione soltanto con l’accordo di tutti i soggetti interessati; e dal fatto che il risarcimento del danno ambientale era stato richiesto non solo dagli Enti territoriali (Comuni e Regione Liguria), ma anche dallo Stato italiano, il quale in allora non aveva ancora espresso una posizione definitiva.

Inoltre, in relazione all’intera vicenda, alle numerose cause civili si aggiungeva un procedimento penale che, pendente, avrebbe potuto comportare la perdita da parte dell’armatore del beneficio della limitazione della responsabilità. Il procedimento, ad oggi, ha condotto all’assoluzione degli imputati in primo grado: ciò perché le ipotesi ricostruttive del sinistro sostenute dall’accusa non solo non hanno trovato un riscontro, ma sono risultate in larga misura infondate alla luce delle prove acquisite; sia per l’obiettiva difficoltà della ricostruzione, che si traduce nell’incertezza delle condotte commissive ed omissive che furono la causa del sinistro. La sentenza assolutoria del 21 novembre 1997 del Tribunale di Genova è stata comunque appellata dal Pubblico Ministero.

Dopo la sentenza 20 luglio 1992 e le opposizioni ad essa, il termine per il deposito dello stato passivo è stato prorogato al 30 aprile 1996 dalla prima sezione del Tribunale di Genova con ordinanza del 14 dicembre 1995.

Il 5 aprile 1996 il Giudice Designato ha completato la formazione dello stato passivo dal quale emerge, come si è accennato, l’esclusione dalle poste di danno risarcibile quelle afferenti le richieste di risarcimento del danno ambientale e all’immagine turistica sollevate dagli enti locali colpiti dal disastro.

Infatti, secondo l’interpretazione offerta dal G.D., i "danni all’immagine", che rientrerebbero nel danno ambientale (cfr. in questo senso, Cass. Pen., 11 gennaio 1988, imp. Mattuizzi, in Riv. Pen., 1989, 515), sarebbero esclusi dalla CLC 1969 così come dalla Fund 1971.

Nel successivo settembre 1996, sulla scorta dell’accordo transattivo concluso tra gli armatori ed il Comune di Arenzano con espressa salvezza dei diritti dello Stato italiano ancora "inerte", i primi riformularono a tutti i restanti creditori una proposta di definizione amichevole e definitiva con la previsione di un importo "ex gratia" unitamente alla rifusione delle spese di bonifica ammesse allo stato passivo della procedura.

A quanto consta l’accettazione fu unanime.

In ragione di ciò, il 16 luglio 1998 è stata emanata la legge n. 239, di "Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l’evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali" sulla base di un importo non inferiore a 117,6 miliardi di lire.

Al di là degli sforzi della giurisprudenza tesi alla definizione dei limiti di responsabilità e dell’area del danno risarcibile, rispettivamente riflettentesi sullo stato attivo e passivo della procedura, merita di essere segnalato il mancato riconoscimento (tranne il caso eccezionale di alcuni soggetti risarciti anche per questa posta di danno, come i Comuni di Arenzano e di Cogoleto) della risarcibilità del danno all’immagine "turistica" ai molti enti locali, associazioni di categoria, imprenditori grandemente pregiudicati dall’evento Haven.

Ciò rende l’esito dell’azione risarcitoria, condizionato dalla definizione transattiva, risultato inappagante poiché neglige un profilo fondamentale - sul piano sia concettuale sia economico - della fattispecie di responsabilità derivante da fatti di inquinamento ambientale. Di fronte a disastri che si caratterizzano per la straordinaria articolazione delle conseguenze dannose, l’attività di selezione dei danni risarcibili si ascrive alle scelte difficili cui l’interprete è chiamato ed esemplarmente descritte da Barak, anche con riguardo ai processi valutativi ed agli schemi argomentativi secondo cui esse si compiono. In questo caso, come spesso accade, è stato l’elemento formale dispositivo a fornire argomento atto a sostenere la selezione aprioristica operata, funzionale al contenimento dell’entità del risarcimento e, in fin dei conti, riduttiva del rilievo che il danno all’immagine ha progressivamente acquistato nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

APPENDICE

L. 16 luglio 1998, n. 239

(pubblicata nella Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 169)

Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali.

1. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto, è autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, di seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l'International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185, e con il proprietario e l'assicuratore della nave.

2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilità di Stato, la transazione verrà stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato.

2. 1. La transazione dovrà assicurare allo Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata.

2. Nella transazione dovrà essere pattuita, inoltre, la corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del suo assicuratore, di una somma pari all'ammontare del costo complessivo delle perizie tecniche d'ufficio espletate nel procedimento penale per i reati contestati in relazione all'evento Haven. La pattuizione avrà effetto anche nell'ipotesi di assoluzione degli imputati.

3. Nella transazione potrà essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua stipula all'International Oil Pollution Compensation Fund ed al proprietario e all'assicuratore della nave. La transazione è stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti co-obbligati.

4. Nella transazione dovrà essere previsto che il proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle azioni risarcitorie in atto, ancorché proposte in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 511 del codice di procedura civile, e di quelle che dovessero essere promosse da terzi in connessione all'evento Haven, manlevando lo Stato italiano da qualsiasi detrimento ne dovesse derivare.

3. 1. Nella transazione dovrà essere previsto che lo Stato, l'International Oil Pollution Compensation Fund, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilità nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e la definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata.2. Le spese, le competenze e gli onorari di lite resteranno integralmente compensati fra le parti e non sarà applicabile l'articolo 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

4. 1. L'atto o gli atti di transazione previsti all'articolo 1 scontano l'imposta di registro nella misura fissa.

5. 1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al netto dell'importo di lire 22.579 milioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nonché ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad interventi di bonifica del mare, e alle unità previsionali di base degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto.

2. La somma rimanente è destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale parteciperanno la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Arenzano ad Albisola Marina.

6. 1. Per l'espletamento del servizio antinquinamento, istituito dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente utilizza le risorse a tal fine ad esso attribuite nella tabella C della legge finanziaria, così come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

7. 1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.

8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE CONVENZIONI "CLC" E "FUND" (*)

(Liability and compensation)

(* Dati provenienti dall’International Maritime Organization, aggiornati al 1° ottobre 1998)

Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC ’69).

Adozione: 29 novembre 1969

Entrata in vigore: 19 giugno 1975

Stati contraenti: 76

Protocollo 1976

Adozione: 9 novembre 1976

Entrata in vigore: 8 aprile 1981

Stati contraenti: 54

Protocollo 1992

Adozione: 27 novembre 1992

Entrata in vigore: 30 maggio 1996

Stati contraenti: 38

Convenzione Internazionale istitutiva di un Fondo Internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (FUND ’71).

Adozione: 18 dicembre 1971

Entrata in vigore: 16 ottobre 1978

Stati contraenti: 52

Protocollo 1976

Adozione: 19 novembre 1976

Entrata in vigore: 22 novembre 1994

Stati contraenti: 34

Protocollo 1992

Adozione: 27 novembre 1992

Entrata in vigore: 30 maggio 1996

Stati contraenti: 36