LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN STATO DI EMERGENZA ASPETTI  TECNICI OPERATIVI RELAZIONE TENUTA DAL  DR. GIUSEPPE AIELLO, C.TE POLIZIA MUNICIPALE DI LIONI AL CONVEGNO NAZIONALE MARCOPOLO A PALERMO IN DATA 8-9-MAGGIO 2009.
LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEI TERRITORI IN CUI VIGE
LO STATO DI EMERGENZA
Aspetti Tecnici ed  Operativi.
Dr. Giuseppe Aiello C.te Polizia Municipale di Caposele (AV)
INTRODUZIONE
La passione e il rispetto per la natura, la consapevolezza della necessità di una forma di sviluppo, non solo economico, ma anche, e soprattutto, sociale, in cui la crescita deve avvenire entro i limiti delle possibilità ecologiche degli ecosistemi e della loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future, mi hanno spinto, da sempre, ad interessarmi delle tematiche ambientali. Passione ed interesse che, quale appartenente ad un organo di polizia locale, da anni, hanno fortemente influenzato e caratterizzato anche la mia attività professionale, improntata prioritariamente alla tutela del territorio da forme d’inquinamento ambientale.
La complessità e la rapida evoluzione del diritto dell’ambiente, l\'ampio numero degli illeciti che evidenziano la delicatezza e la centralità dell\'attività degli addetti ai controlli, impegnati quotidianamente per prevenire, individuare e reprimere le condotte illecite, mi hanno spinto a proporre, quale argomento di trattazione in questa sede,un tema che ritengo sia estremamente attuale ossia “La gestione dei Rifiuti nei territori in cui vige lo stato di emergenza”.
Scelta dovuta anche alla situazione d’estrema e particolare drammaticità della “EMERGENZA della non gestione del ciclo dei rifiuti” che ha caratterizzato la mia terra di provenienza, la Regione Campania, con oltre 14 anni d’emergenza dichiarata ma che nei fatti oggi interessa anche la regione Calabria e la Provincia di Palermo.
Il presente elaborato si propone di analizzare e chiarire quegli aspetti particolarmente problematici della gestione dei rifiuti in quei territori che presentano complessità tali per cui vige il “sistema sanzionatorio straordinario” in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
In primis viene delineato il quadro legislativo straordinario di riferimento, vengono individuati i territori che all’atto sono assoggettati a tale sistema per l’Emergenza Rifiuti ed in ultima analisi, nell’allegato n.1 vengono messi a confronto tra loro istituti di una certa complessità a base dei diversi regimi sanzionatori relativi agli abbandoni dei rifiuti, alle discariche, al deposito temporaneo.
1. LA RISPOSTA DEL GOVERNO ALL’ EMERGENZA RIFIUTI DELLA CAMPANIA, CALABRIA e PROVINCIA di PALERMO
Lo strumento giuridico, oggetto di analisi, utilizzato dal Governo per combattere la crisi del sistema di gestione dei rifiuti nelle diverse località italiane, nasce nel 2008 come risposta istituzionale alla grave crisi dei Rifiuti Campani all’indomani delle elezioni in deroga alle normali disposizioni vigenti in materia. La crisi nel sistema di smaltimento dei rifiuti della Campania è stata definita, e lo è ancora oggi, come una emergenza. Tale termine nella lingua italiana assume significato di circostanza o eventualità imprevista, quindi una situazione di grave disservizio, come quella che negli ultimi tempi è stata sotto gli occhi di tutti, dovuta all’ incapacità di far fronte alla gestione dei rifiuti in modo regolare in una intera Regione come la Campania e, quel che è più grave, in un arco di tempo ventennale, viene codificata impropriamente in emergenza. In effetti il termine, utilizzato per la prima volta dal legislatore nel 1994 per definire quella che era allora una crisi momentanea nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stato dall’ora in poi assurto a etichetta onnicomprensiva del fenomeno, tanto dai media quanto dalle autorità politiche.
Le manovre legislative adottate dal Governo Berlusconi, all’indomani dell’elezioni, per fronteggiare la gravissima crisi che ha colpito la Regione Campania con migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti sparsi sulle strade, sono rappresentate da due distinti provvedimenti che si fondano sulla potestà di poter imporre misure straordinarie, riconosciuta dall’ Art. 5. della LEGGE 24 febbraio 1992 n. 225. Secondo tale disposizione, al verificarsi degli eventi di particolare ed eccezionale gravità, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell\'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale per permettere l\'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione di emergenza. Secondo tale disposto si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell\'ordinamento giuridico.
Nel caso che qui interessa, il primo provvedimento emanato è stato il Dl.n. 90/2008, convertito con la legge 123/2008; il secondo è invece rappresentato dal Dl. N 172 del 6 novembre 2008 convertito in data 30 dicembre 2008 con la legge 210/2008.
L’esperienza campana è stata successivamente esportata per fronteggiare la crisi dei rifiuti in Calabria, dichiarata con D.P.C.M. del 18.12.2008  (G.U.n.1del 2-1-2009), e in provincia di Palermo D.P.C.M. del 16 gennaio 2009 (G.U.n.20 del 26.01.2009); in entrambe le realtà territoriali lo stato di emergenza, per lo smaltimento dei rifiuti, così come precedentemente già determinato per la Regione Campania, è stato previsto sino alla data del 31 dicembre 2009.
1.1 Il D.l n. 90 /2008 “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania”.
L’approvazione del Dl.n. 90/2008, utilizzato per fronteggiare, con immediatezza, la fase dell’emergenza rifiuti campani, ormai ai massimi storici, suscitò da subito, forti proteste e critiche, perchè ritenuta una disposizione in chiaro contrasto con diverse normative vigenti sia nazionali che Europee, tanto che furono sollevati, da più parti, forti dubbi per profili di incostituzionalità.
Il grido di allarme fu sollevato dagli ambientalisti, addirittura da una parte di magistrati, e da alcuni giuristi,che, analizzandone i profili di incostituzionalità dichiararono,“ […] molto minaccioso e preoccupante il decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, avendo rubricato misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania. In via preliminare, va detto che l’intero impianto normativo si basava sul presupposto che stati di necessità e situazioni di fatto, quali la gravità del contesto socio-economico-ambientale, i rischi di natura igienico-sanitaria e il mantenimento dell’ordine pubblico, diventassero a tutti gli effetti fonte del diritto. Ed è noto, che uno degli elementi che ha caratterizzato il passaggio dallo Stato autoritario allo Stato democratico sia stato proprio la negazione che una situazione di fatto possa tramutarsi in fonte del diritto, in fonte di diritti ed obblighi. Dunque, il ricorso non a eventi straordinari ed imprevedibili, ma allo stato di necessità, cioè ad una categoria meta-giuridica, mina alla radice la legittimità del decreto-legge e degli atti che sulla base di esso verranno adottati – in violazione del principio di legalità - facendo risorgere, dopo il disarmo delle istituzioni pubbliche, un diritto pubblico autoritario, minaccioso e violento che intende attribuire allo Stato, nella sua dimensione politico-amministrativa, unicamente la funzione di paladino della sicurezza, assolutamente irresponsabile nei confronti dei conflitti sociali.”
Il 14 luglio 2008, il Decreto Legge n. 90 del 23 maggio 2008, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, veniva convertito in Legge con il numero 123 .
La legge 123/2008 rappresenta il primo strumento legislativo su cui ha poggiato nell’immediatezza l’intero piano del governo per far fronte, dapprima, alla gravissima situazione in corso, e, successivamente, per la soluzione definitiva dell\'emergenza rifiuti nella Regione Campania. Tale strumento legislativo si sviluppa lungo diverse direttrici. In particolare prevede l’allestimento di discariche e la costruzione di termovalorizzatori , l’impiego dell’Esercito a tutela delle aree allestite per gli impianti (che diventano aree di interesse nazionale), l’obbligo per Comuni e Province a seguire precise tabelle di marcia per la raccolta differenziata.
Le principali novità normative introdotte dalla legge vengono così riassunte :
- Stato di emergenza (art. 19)
La nuova legge fissa al 31 dicembre 2009 il termine per lo stato di emergenza in Campania, prevedendo, per questa data, il definitivo superamento dell’emergenza rifiuti. A tal proposito il provvedimento prevede che, ogni sei mesi, il Governo dovrà presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni e sui risultati conseguiti.
- Nomina e competenze del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti (art. 1 e art. 2)
Superando la vecchia logica alla base delle precedenti attribuzioni dei poteri straordinari, si stabilisce, con una specifica e diretta disposizione, che il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, per il periodo emergenziale, sia attribuita al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei   Ministri (art. 1).
Contestualmente, vengono conferite, “in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà”, le necessarie attribuzioni in capo a Guido Bertolaso, attuale Capo del Dipartimento della protezione civile (specificate nell’art. 2)
- Reati penali previsti per chi ostacola la gestione dei rifiuti (art. 2)
Si stabilisce, al fine di evitare ritardi ed azioni di proteste anche da parte delle comunità locali, che il personale delle Forze Armate, impiegate a presidio delle aree utili alla gestione emergenziale, agisca con le funzioni di agente di pubblica sicurezza con la possibilità di poter procedere all\'identificazione e all\'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. Al fine di distogliere anche i più ostinati sostenitori del “no alle discariche”, si dispone che, per chi ostacola le azioni per la gestione dei rifiuti è previsto l’arresto. Si stabiliscono nuove pene :
• chi si introduce abusivamente nelle aree di “interesse strategico nazionale” o ne impedisce l’accesso autorizzato è punito con l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la multa da 51 a 309 euro;
• chi impedisce, ostacola o rende più difficile la gestione dei rifiuti rischia fino a 1 anno di reclusione e, se ne è il promotore, da 1 a 5 anni;
• chi distrugge, deteriora o rende inservibili le componenti degli impianti e degli strumenti può essere punito con 1 anno di arresto o una multa di 309 euro.
- Competenza unica per i reati e tutela giurisdizionale (artt. 3-4)
Sono previste deroghe alla competenza territoriale dell\'autorità giudiziaria, infatti nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella Regione Campania, anche se già pendenti, la competenza è attribuita al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli fino al termine dello stato emergenziale. Si attribuisce quindi una speciale competenza “distrettuale”, di tipo funzionale, agli uffici giudiziari penali aventi sede nel circondario di Napoli, capoluogo della Regione Campania. Il Tribunale, in composizione collegiale, decide inoltre in ordine a istanza di misure cautelari ed i pubblici ministeri non possono applicare la misura in via d\'urgenza. Le funzioni di Giudice nelle indagini preliminari sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sono di competenza del giudice amministrativo tutte le controversie, anche di natura cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti.
Si esclude la possibilità, nei predetti procedimenti, per il pubblico ministero e per la polizia giudiziaria di disporre il cosiddetto sequestro preventivo d\'urgenza (“Non si applicano le previsioni dell\'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale”). Il decreto si preoccupa anche di fissare la disciplina transitoria applicabile ai soli procedimenti in corso “per i quali non e\' stata esercitata l\'azione penale” prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla competenza “distrettuale”.
- Commissione tecnica (art. 7)
Con l’art 7 della Legge si opera una riduzione del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell\'impatto ambientale di cui all\'art. 9 d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (da 60 a 50 commissari);
- Termovalorizzatori (artt. 5-6 e 8) omissis
- Gli impianti per il compostaggio e la raccolta differenziata (art.6) omissis
- Discariche (art. 9) omissis
- Raccolta differenziata (art. 11)
La norma comunque si propone il potenziamento delle iniziative in materia di raccolta differenziata I comuni dovranno conseguire obiettivi minimi di raccolta differenziata: il 25% nel 2009, il 35% nel 2010 fino a fissare la quota del 50% per gli anni successivi;
1.2 Il D.l n. 172 /2008 “\'Misure straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonche\' misure urgenti di tutela ambientale\' convertito in Legge 210/2008.
Il Dl in questione, che succede al provvedimento Dl 90/2008, nell’intenzione del Governo deve permettere la fuoriuscita della Regione Campania dalla situazione dei crisi sul fronte dei rifiuti e deve costituire un valido strumento per poter fronteggiare e prevenire eventuali situazioni analoghe in altre Regioni d’Italia.
Alla base delle scelte legislative adottate si rilevano elementi di straordinaria e particolare importanza, oserei dire rivoluzionari rispetto ai normali strumenti legislativi adottati in precedenza per fronteggiare crisi e situazioni similari. Senza ombra di dubbio l’elemento di maggiore interesse  è rappresentato dalla significativa, quanto discussa, modifica all’impianto sanzionatorio di alcuni illeciti della gestione dei rifiuti rispetto all’ordinario sistema punitivo rappresentato dal D.lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale (art 255 e 256). Di fatto l’art 6 del Dl 172/2008 inasprisce le pene per alcune ipotesi di illeciti legati alla gestione dei rifiuti, trasformando in delitti violazioni che nel sistema ordinario, vigente in quei territori in cui non è dichiarato lo stato di emergenza, vengono punite con sanzioni amministrative o previsti come reati contravvenzionali.
In relazione a tale aspetto sono stati subito sollevati dubbi per profili di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione.
Il provvedimento comunque ha superato l’esame di conversione in quanto il Senato il 22 dicembre ha approvato definitivamente la legge di conversione del decreto rifiuti per l’emergenza della Regione Campania, a norma dell\'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\'attivita\' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la legge 30 dicembre 2008 n. 210, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 2 del 3-1-2009; il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, (in GU n. 260 del 6 novembre 2008) viene convertito, con modificazioni. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, quindi dal 4.01.2009 nessuna modifica subentra al rilievo d’ incostituzionalità per la nuova Disciplina sanzionatoria stabilita dall’ Art. 6, nel punto in cui prevede pene diverse e più severe per chi delinque nel campo ambientale in tutti quei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
L’iter di approvazione del provvedimento in verità è stato accompagnato da non poche polemiche e critiche, sia presso i due rami delle Camere deputate all’approvazione, con un accentuato scontro tra maggioranza e minoranza, sia fuori tra giuristi/costituzionalisti e addirittura tra esponenti della magistratura in relazione proprio ai presunti profili di incostituzionalità della disposizione contenuta all’art. 6 del Testo approvato. Il provvedimento, secondo la maggioranza di Governo, contiene misure volte a rafforzare i risultati positivi raggiunti con il decreto-legge n. 90 del 2008, convertito in legge 123/2008, in relazione alla drammatica crisi dei rifiuti campani con lo scopo di migliorarne l’impianto sulla base dei suggerimenti avanzati dalla stessa struttura commissariale guidata da Guido Bertolaso, capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura alla quale, con il citato Dl. 90/2008, è stata attribuita la competenza del coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, per il periodo emergenziale, fissato al 31 dicembre 2009. Secondo tale ottica la nuova disposizione deve permettere la creazione di un modello normativo nazionale che consenta di affrontare eventuali crisi future sulla base dell’esperienza pregressa, senza dover ricorrere ogni volta all’emanazione di norme urgenti.
Prima di passare all’analisi dettagliata del sistema sanzionatorio delineato dall’art 6 della nuova legge si ritiene opportuno delineare per grosse linee i principali punti caratterizzanti del disposto in questione. Nel merito si evidenzia, passando all’esame dell’articolo 1, “Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio” modificato rispetto alla originaria previsione,come lo stesso autorizzi ad effettuare, fino alla cessazione dello stato di emergenza in Campania, fissata al 31.12.2009 (art.19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90) la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio nella misura massima di100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all\'uopo autorizzati per evitare che tali rifiuti vadano ad intasare i normali flussi di smaltimento. Ai soggetti conferenti spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nella misura stabilita dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l\'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Lo stesso articolo dispone che chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio non debba pagare gli oneri di trasporto e smaltimento, che dovranno essere liquidati dall’amministrazione comunale a valere sul Fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania.
Il provvedimento si pone quale evidente deroga rispetto alla normativa di settore, rinvenuta nel D.lgs 152/2006, meglio noto come Testo Unico Ambientale, in particolare tutti i soggetti vengono autorizzati al trasporto delle su indicate tipologie di rifiuti, nel limite di destinazione e quantità stabilite, senza obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e senza l’onere di compilare il formulario identificativo dei rifiuti ( artt.212, 193 D.lgs 152/2006).
Al fine di fronteggiare il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti in siti non autorizzati, l’articolo 2 prevede che i soggetti pubblici competenti dispongano la rimozione e il trasporto dei cumuli di rifiuti da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ed individuino siti di stoccaggio provvisorio, che dovranno essere attivati entro quindici giorni dalla richiesta, pena il subentro del Ministero dell’Ambiente con poteri sostitutivi. Inoltre il Sottosegretario per l’emergenza rifiuti e` autorizzato ad avviare un progetto pilota per garantire la piena tracciabilita` dei rifiuti (elemento importante sia dal punto di vista tecnico, sia per tranquillizzare le popolazioni nei cui territori si trovano o si intendono realizzare impianti di smaltimento) e a disporre la progettazione e la realizzazione in Campania di un impianto di recupero dei rifiuti gia` prodotti e stoccati per la produzione di energia.
1.3  La disciplina sanzionatoria nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
La disciplina sanzionatoria straordinaria delineata dall’articolo 6 legge 210/2008 è l’argomento
sul quale si ritiene, senza ombra di dubbio, si siano maggiormente concentrati l’attenzione e l’interesse degli addetti ai controlli e degli organi giudicanti della magistratura, impegnati a reprimere i crimini ambientali dapprima nella Regione Campania, e oggi in Regione Calabria e provincia di Palermo, territori accomunati dalla decretazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Secondo tale disposizione è previsto che nei territori dello Stato Italiano, in cui viene dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee «ovvero incendia» rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza,lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e\' punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l\'abbandono, lo sversamento, il deposito o l\'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati «o incendiano» i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile e\' punito con l\'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l\'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attivita\' di raccolta, trasporto,recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell\'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e\' punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni,nonche\' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e\'punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica e\' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell\'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell\'area sulla quale e\'realizzata la discarica abusiva se di proprieta\' dell\'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della meta\' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche\' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
g) chiunque effettua attivita\' di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all\'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, e\' punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e\' commesso per colpa, con l\'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, e\' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro,ovvero con la pena dell\'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e\' commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita\' equivalenti.
«1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo».
La maggiore severità per le ipotesi di violazioni contenute nel disposto citato, ha sollevato  questione di legittimità che possono fondamentalmente essere ricondotti sotto tre aspetti:
1) violazione dell’art. 3, Cost. secondo molti per l’ingiustificato deteriore trattamento del soggetto che abbia a commettere la condotta in contestazione nel ristretto ambito geografico individuato dalla richiamata legge e circoscritto alle aree in cui viege lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febraio 1992, n. 225;
2) per violazione dell’art. 25, Cost.  dichiarazione dello stato di emergenza da fonte non primaria, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) per violazione dell’art. 77, comma 2, Cost., sul fondamento della  mancanza dello stato di necessità ed urgenza alla base del decreto legge, che ha novellato, limitatamente, al detto ambito territoriale, la norma sanzionatoria sopraccitata. In relazione all’argomento si ritiene opportuno far riferimento ad una sentenza emanata dal Tribunale di Santa Maria C.V., Prima sezione penale, coll. “B”, organo chiamato a decidere sui contenuti a base dei sollevati profili di incostituzionalità  riassunti ai punti precedenti, che ha ritenuto insusstinente ed infondata la questione di incostituzionalità (Tribunale di Santa Maria C.V. Sez. I Coll. B. Pres. Est. Ciocia. Sent. Del  20-2-2009.). Occorre evidenziare, in primo luogo, che secondo l’organo giudicante  non ricorre l’ipotizzata violazione del principio di parità di trattamento dei cittadini sancito dall’art. 3 della Costituzione. Secondo la tesi assunta dal Tribunale nella adita sentenza un qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che compia una delle condotte previste dall’art. 6, D.L. 172/08, in una delle aree per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale (ex art. 5, L. 225/1992) può, potenzialmente, essere uniformenmte soggetto alle sanzioni previste dalla norma in discussione.
L’organo giudicante ha ritenuto che, comunque, la norma penale maggiormente sfavorevole è destinata a regolamentare, solo temporaneamente, alcune zone del territorio e non altre, e ciò per una precisa scelta legislativa legata alle note situazioni di emergenza ambientale che hanno caratterizzato e caratterizzano il territorio della Regione Campania (alla quale si è poi aggiunta la Regione Calabria e la Provincia di Palermo) la cui gravità e pericolosità non può ragionevolmente negarsi. Pertanto alcuna lesione del principio della parità di trattamento, da intendersi sempre in senso sostanziale, può ritenersi sussistente.
In relazione all’ipotizzata violazione dell’art. 25, Cost. nella parte in cui la dichiarazione dello stato di emergenza da cui deriva l’attivazione del più grave trattamento sanzionatorio è stata operata non da fonte primaria ma con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre secondo la sentenza citata, l’organo giudicante ha ritenuto che in realtà l’attuale vigenza e durata dello stato di emergenza è prevista anche dall’art. 19 della legge di conversione del decreto – legge 23 maggio 2008, n. 90, emanata il 14 luglio 2008, n. 123, per cui, sotto tale aspetto, il vizio lamentato non sussiste.
Infine in riferimento al contrasto tra la norma in contestazione e l’art. 77, comma 2, Cost., nella parte in cui evidenzia come indispensabili i requisiti della necessità e dell’urgenza per l’utilizzo dello strumento del decreto legge di adozione governativa, va rilevato che, alla stregua della più recente Giurisprudenza Costituzionale (Cfr., in particolare, sent. n° 29 del 1995), è stato sostenuto che “…l’eventuale evidente mancanza …” del presupposto di una pre – esistente situazione fattuale di necessità ed urgenza “…configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge …quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione …”. Per tali motivi va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, lett. d, D.L. 172/2008 per contrasto con le norme degli artt. 3, 25 e 77, Cost.
1.4 Illeciti ambientali e facoltà di arresto
L’art 6 della Legge 210/ 2008, così come si è già visto, inasprendo le pene per alcuni illeciti, mediante la trasformazione di sanzioni amministrative in delitti con la previsione punitiva della reclusione fino a tre anni e sei mesi ( è il caso del privato cittadino che abbandona ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri) ed ancora trasformando reati contravvenzionali in delitti, prevedendo la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi (è il caso titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati «o incendiano» i rifiuti) permette alla Polizia Giudiziaria di avvalersi della facoltà di procedere all’arresto in caso di flagranza .
La Polizia Giudiziaria: - può procedere all’arresto (c.d. arresto facoltativo – art. 381 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati. Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
L’arresto facoltativo in flagranza di un indagato, previsto con l’articolo 381 del codice di procedura penale, impone a carico degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria tutta una serie di adempimenti giuridici, onde poter garantire al soggetto che viene privato della propria libertà personale la massima tutela dei suoi diritti di difesa1
Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 386 c.p.p.: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, avvertono inoltre l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito. (..omissisis..) In sintesi, in tema di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a procedere ad una puntuale verifica formale circa l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo, c.p.p. deve controllare la sussistenza dei presupposti che hanno legittimato l’eseguito arresto. Più in dettaglio, il giudice deve valutare la legittimità dell’operato della polizia in base ad un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati di cui all’articolo 381 c.p.p.
Sicuramente in ultima analisi bisogna rilevare che la facoltà di procedere all’ arresto per quei particolari illeciti ambientali dovuta all’introduzione dell’art. 6 legge 210/2008 costituisce già di per se un evidente e valido deterrente sorretto da una ulteriore e non trascurabile novità rinvenuta nell’art 1bis, disposizione questa introdotta nella fase di conversione del D.l 172.
Secondo la novella di cui al seguente articolo“«1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo». In conclusione mi sia permessa una semplice considerazione, la risoluzione del vero problema “Rifiuto” non dipende dal (solo) maggiore rigore sanzionatorio, l’esperienza negativa di tutti i territori martoriati dall’emergenza rifiuti deve spingerci verso una maggiore responsabilità e rispetto per le future generazioni. Se non vogliamo lasciare loro un mondo pieno di rifiuti è necessario sviluppare in tutti noi una maggiore coscienza civile e sensibilità per le problematiche ambientali auspicando anche in una maggiore ed adeguata competenza professionale degli organi di controllo. Si potrebbe semplicemente pensare che il mondo non è il giardino di uno sconosciuto, sul quale poter abbandonare qualsiasi cosa, ma luogo preziosissimo che appartiene a tutti noi e che pertanto merita di essere preservato e salvaguardato.
LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEI TERRITORI IN CUI VIGE
LO STATO DI EMERGENZA
Aspetti Tecnici ed  Operativi.
Dr. Giuseppe Aiello C.te Polizia Municipale di Caposele (AV)
INTRODUZIONE
La passione e il rispetto per la natura, la consapevolezza della necessità di una forma di sviluppo, non solo economico, ma anche, e soprattutto, sociale, in cui la crescita deve avvenire entro i limiti delle possibilità ecologiche degli ecosistemi e della loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future, mi hanno spinto, da sempre, ad interessarmi delle tematiche ambientali. Passione ed interesse che, quale appartenente ad un organo di polizia locale, da anni, hanno fortemente influenzato e caratterizzato anche la mia attività professionale, improntata prioritariamente alla tutela del territorio da forme d’inquinamento ambientale.
La complessità e la rapida evoluzione del diritto dell’ambiente, l\'ampio numero degli illeciti che evidenziano la delicatezza e la centralità dell\'attività degli addetti ai controlli, impegnati quotidianamente per prevenire, individuare e reprimere le condotte illecite, mi hanno spinto a proporre, quale argomento di trattazione in questa sede,un tema che ritengo sia estremamente attuale ossia “La gestione dei Rifiuti nei territori in cui vige lo stato di emergenza”.
Scelta dovuta anche alla situazione d’estrema e particolare drammaticità della “EMERGENZA della non gestione del ciclo dei rifiuti” che ha caratterizzato la mia terra di provenienza, la Regione Campania, con oltre 14 anni d’emergenza dichiarata ma che nei fatti oggi interessa anche la regione Calabria e la Provincia di Palermo.
Il presente elaborato si propone di analizzare e chiarire quegli aspetti particolarmente problematici della gestione dei rifiuti in quei territori che presentano complessità tali per cui vige il “sistema sanzionatorio straordinario” in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
In primis viene delineato il quadro legislativo straordinario di riferimento, vengono individuati i territori che all’atto sono assoggettati a tale sistema per l’Emergenza Rifiuti ed in ultima analisi, nell’allegato n.1 vengono messi a confronto tra loro istituti di una certa complessità a base dei diversi regimi sanzionatori relativi agli abbandoni dei rifiuti, alle discariche, al deposito temporaneo.
1. LA RISPOSTA DEL GOVERNO ALL’ EMERGENZA RIFIUTI DELLA CAMPANIA, CALABRIA e PROVINCIA di PALERMO
Lo strumento giuridico, oggetto di analisi, utilizzato dal Governo per combattere la crisi del sistema di gestione dei rifiuti nelle diverse località italiane, nasce nel 2008 come risposta istituzionale alla grave crisi dei Rifiuti Campani all’indomani delle elezioni in deroga alle normali disposizioni vigenti in materia. La crisi nel sistema di smaltimento dei rifiuti della Campania è stata definita, e lo è ancora oggi, come una emergenza. Tale termine nella lingua italiana assume significato di circostanza o eventualità imprevista, quindi una situazione di grave disservizio, come quella che negli ultimi tempi è stata sotto gli occhi di tutti, dovuta all’ incapacità di far fronte alla gestione dei rifiuti in modo regolare in una intera Regione come la Campania e, quel che è più grave, in un arco di tempo ventennale, viene codificata impropriamente in emergenza. In effetti il termine, utilizzato per la prima volta dal legislatore nel 1994 per definire quella che era allora una crisi momentanea nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stato dall’ora in poi assurto a etichetta onnicomprensiva del fenomeno, tanto dai media quanto dalle autorità politiche.
Le manovre legislative adottate dal Governo Berlusconi, all’indomani dell’elezioni, per fronteggiare la gravissima crisi che ha colpito la Regione Campania con migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti sparsi sulle strade, sono rappresentate da due distinti provvedimenti che si fondano sulla potestà di poter imporre misure straordinarie, riconosciuta dall’ Art. 5. della LEGGE 24 febbraio 1992 n. 225. Secondo tale disposizione, al verificarsi degli eventi di particolare ed eccezionale gravità, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell\'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale per permettere l\'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione di emergenza. Secondo tale disposto si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell\'ordinamento giuridico.
Nel caso che qui interessa, il primo provvedimento emanato è stato il Dl.n. 90/2008, convertito con la legge 123/2008; il secondo è invece rappresentato dal Dl. N 172 del 6 novembre 2008 convertito in data 30 dicembre 2008 con la legge 210/2008.
L’esperienza campana è stata successivamente esportata per fronteggiare la crisi dei rifiuti in Calabria, dichiarata con D.P.C.M. del 18.12.2008  (G.U.n.1del 2-1-2009), e in provincia di Palermo D.P.C.M. del 16 gennaio 2009 (G.U.n.20 del 26.01.2009); in entrambe le realtà territoriali lo stato di emergenza, per lo smaltimento dei rifiuti, così come precedentemente già determinato per la Regione Campania, è stato previsto sino alla data del 31 dicembre 2009.
1.1 Il D.l n. 90 /2008 “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania”.
L’approvazione del Dl.n. 90/2008, utilizzato per fronteggiare, con immediatezza, la fase dell’emergenza rifiuti campani, ormai ai massimi storici, suscitò da subito, forti proteste e critiche, perchè ritenuta una disposizione in chiaro contrasto con diverse normative vigenti sia nazionali che Europee, tanto che furono sollevati, da più parti, forti dubbi per profili di incostituzionalità.
Il grido di allarme fu sollevato dagli ambientalisti, addirittura da una parte di magistrati, e da alcuni giuristi,che, analizzandone i profili di incostituzionalità dichiararono,“ […] molto minaccioso e preoccupante il decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, avendo rubricato misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania. In via preliminare, va detto che l’intero impianto normativo si basava sul presupposto che stati di necessità e situazioni di fatto, quali la gravità del contesto socio-economico-ambientale, i rischi di natura igienico-sanitaria e il mantenimento dell’ordine pubblico, diventassero a tutti gli effetti fonte del diritto. Ed è noto, che uno degli elementi che ha caratterizzato il passaggio dallo Stato autoritario allo Stato democratico sia stato proprio la negazione che una situazione di fatto possa tramutarsi in fonte del diritto, in fonte di diritti ed obblighi. Dunque, il ricorso non a eventi straordinari ed imprevedibili, ma allo stato di necessità, cioè ad una categoria meta-giuridica, mina alla radice la legittimità del decreto-legge e degli atti che sulla base di esso verranno adottati – in violazione del principio di legalità - facendo risorgere, dopo il disarmo delle istituzioni pubbliche, un diritto pubblico autoritario, minaccioso e violento che intende attribuire allo Stato, nella sua dimensione politico-amministrativa, unicamente la funzione di paladino della sicurezza, assolutamente irresponsabile nei confronti dei conflitti sociali.”
Il 14 luglio 2008, il Decreto Legge n. 90 del 23 maggio 2008, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, veniva convertito in Legge con il numero 123 .
La legge 123/2008 rappresenta il primo strumento legislativo su cui ha poggiato nell’immediatezza l’intero piano del governo per far fronte, dapprima, alla gravissima situazione in corso, e, successivamente, per la soluzione definitiva dell\'emergenza rifiuti nella Regione Campania. Tale strumento legislativo si sviluppa lungo diverse direttrici. In particolare prevede l’allestimento di discariche e la costruzione di termovalorizzatori , l’impiego dell’Esercito a tutela delle aree allestite per gli impianti (che diventano aree di interesse nazionale), l’obbligo per Comuni e Province a seguire precise tabelle di marcia per la raccolta differenziata.
Le principali novità normative introdotte dalla legge vengono così riassunte :
- Stato di emergenza (art. 19)
La nuova legge fissa al 31 dicembre 2009 il termine per lo stato di emergenza in Campania, prevedendo, per questa data, il definitivo superamento dell’emergenza rifiuti. A tal proposito il provvedimento prevede che, ogni sei mesi, il Governo dovrà presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni e sui risultati conseguiti.
- Nomina e competenze del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti (art. 1 e art. 2)
Superando la vecchia logica alla base delle precedenti attribuzioni dei poteri straordinari, si stabilisce, con una specifica e diretta disposizione, che il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, per il periodo emergenziale, sia attribuita al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei   Ministri (art. 1).
Contestualmente, vengono conferite, “in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà”, le necessarie attribuzioni in capo a Guido Bertolaso, attuale Capo del Dipartimento della protezione civile (specificate nell’art. 2)
- Reati penali previsti per chi ostacola la gestione dei rifiuti (art. 2)
Si stabilisce, al fine di evitare ritardi ed azioni di proteste anche da parte delle comunità locali, che il personale delle Forze Armate, impiegate a presidio delle aree utili alla gestione emergenziale, agisca con le funzioni di agente di pubblica sicurezza con la possibilità di poter procedere all\'identificazione e all\'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. Al fine di distogliere anche i più ostinati sostenitori del “no alle discariche”, si dispone che, per chi ostacola le azioni per la gestione dei rifiuti è previsto l’arresto. Si stabiliscono nuove pene :
• chi si introduce abusivamente nelle aree di “interesse strategico nazionale” o ne impedisce l’accesso autorizzato è punito con l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la multa da 51 a 309 euro;
• chi impedisce, ostacola o rende più difficile la gestione dei rifiuti rischia fino a 1 anno di reclusione e, se ne è il promotore, da 1 a 5 anni;
• chi distrugge, deteriora o rende inservibili le componenti degli impianti e degli strumenti può essere punito con 1 anno di arresto o una multa di 309 euro.
- Competenza unica per i reati e tutela giurisdizionale (artt. 3-4)
Sono previste deroghe alla competenza territoriale dell\'autorità giudiziaria, infatti nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella Regione Campania, anche se già pendenti, la competenza è attribuita al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli fino al termine dello stato emergenziale. Si attribuisce quindi una speciale competenza “distrettuale”, di tipo funzionale, agli uffici giudiziari penali aventi sede nel circondario di Napoli, capoluogo della Regione Campania. Il Tribunale, in composizione collegiale, decide inoltre in ordine a istanza di misure cautelari ed i pubblici ministeri non possono applicare la misura in via d\'urgenza. Le funzioni di Giudice nelle indagini preliminari sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sono di competenza del giudice amministrativo tutte le controversie, anche di natura cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti.
Si esclude la possibilità, nei predetti procedimenti, per il pubblico ministero e per la polizia giudiziaria di disporre il cosiddetto sequestro preventivo d\'urgenza (“Non si applicano le previsioni dell\'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale”). Il decreto si preoccupa anche di fissare la disciplina transitoria applicabile ai soli procedimenti in corso “per i quali non e\' stata esercitata l\'azione penale” prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla competenza “distrettuale”.
- Commissione tecnica (art. 7)
Con l’art 7 della Legge si opera una riduzione del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell\'impatto ambientale di cui all\'art. 9 d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (da 60 a 50 commissari);
- Termovalorizzatori (artt. 5-6 e 8) omissis
- Gli impianti per il compostaggio e la raccolta differenziata (art.6) omissis
- Discariche (art. 9) omissis
- Raccolta differenziata (art. 11)
La norma comunque si propone il potenziamento delle iniziative in materia di raccolta differenziata I comuni dovranno conseguire obiettivi minimi di raccolta differenziata: il 25% nel 2009, il 35% nel 2010 fino a fissare la quota del 50% per gli anni successivi;
1.2 Il D.l n. 172 /2008 “\'Misure straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonche\' misure urgenti di tutela ambientale\' convertito in Legge 210/2008.
Il Dl in questione, che succede al provvedimento Dl 90/2008, nell’intenzione del Governo deve permettere la fuoriuscita della Regione Campania dalla situazione dei crisi sul fronte dei rifiuti e deve costituire un valido strumento per poter fronteggiare e prevenire eventuali situazioni analoghe in altre Regioni d’Italia.
Alla base delle scelte legislative adottate si rilevano elementi di straordinaria e particolare importanza, oserei dire rivoluzionari rispetto ai normali strumenti legislativi adottati in precedenza per fronteggiare crisi e situazioni similari. Senza ombra di dubbio l’elemento di maggiore interesse  è rappresentato dalla significativa, quanto discussa, modifica all’impianto sanzionatorio di alcuni illeciti della gestione dei rifiuti rispetto all’ordinario sistema punitivo rappresentato dal D.lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale (art 255 e 256). Di fatto l’art 6 del Dl 172/2008 inasprisce le pene per alcune ipotesi di illeciti legati alla gestione dei rifiuti, trasformando in delitti violazioni che nel sistema ordinario, vigente in quei territori in cui non è dichiarato lo stato di emergenza, vengono punite con sanzioni amministrative o previsti come reati contravvenzionali.
In relazione a tale aspetto sono stati subito sollevati dubbi per profili di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione.
Il provvedimento comunque ha superato l’esame di conversione in quanto il Senato il 22 dicembre ha approvato definitivamente la legge di conversione del decreto rifiuti per l’emergenza della Regione Campania, a norma dell\'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\'attivita\' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la legge 30 dicembre 2008 n. 210, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 2 del 3-1-2009; il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, (in GU n. 260 del 6 novembre 2008) viene convertito, con modificazioni. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, quindi dal 4.01.2009 nessuna modifica subentra al rilievo d’ incostituzionalità per la nuova Disciplina sanzionatoria stabilita dall’ Art. 6, nel punto in cui prevede pene diverse e più severe per chi delinque nel campo ambientale in tutti quei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
L’iter di approvazione del provvedimento in verità è stato accompagnato da non poche polemiche e critiche, sia presso i due rami delle Camere deputate all’approvazione, con un accentuato scontro tra maggioranza e minoranza, sia fuori tra giuristi/costituzionalisti e addirittura tra esponenti della magistratura in relazione proprio ai presunti profili di incostituzionalità della disposizione contenuta all’art. 6 del Testo approvato. Il provvedimento, secondo la maggioranza di Governo, contiene misure volte a rafforzare i risultati positivi raggiunti con il decreto-legge n. 90 del 2008, convertito in legge 123/2008, in relazione alla drammatica crisi dei rifiuti campani con lo scopo di migliorarne l’impianto sulla base dei suggerimenti avanzati dalla stessa struttura commissariale guidata da Guido Bertolaso, capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura alla quale, con il citato Dl. 90/2008, è stata attribuita la competenza del coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, per il periodo emergenziale, fissato al 31 dicembre 2009. Secondo tale ottica la nuova disposizione deve permettere la creazione di un modello normativo nazionale che consenta di affrontare eventuali crisi future sulla base dell’esperienza pregressa, senza dover ricorrere ogni volta all’emanazione di norme urgenti.
Prima di passare all’analisi dettagliata del sistema sanzionatorio delineato dall’art 6 della nuova legge si ritiene opportuno delineare per grosse linee i principali punti caratterizzanti del disposto in questione. Nel merito si evidenzia, passando all’esame dell’articolo 1, “Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio” modificato rispetto alla originaria previsione,come lo stesso autorizzi ad effettuare, fino alla cessazione dello stato di emergenza in Campania, fissata al 31.12.2009 (art.19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90) la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio nella misura massima di100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all\'uopo autorizzati per evitare che tali rifiuti vadano ad intasare i normali flussi di smaltimento. Ai soggetti conferenti spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nella misura stabilita dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l\'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Lo stesso articolo dispone che chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio non debba pagare gli oneri di trasporto e smaltimento, che dovranno essere liquidati dall’amministrazione comunale a valere sul Fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania.
Il provvedimento si pone quale evidente deroga rispetto alla normativa di settore, rinvenuta nel D.lgs 152/2006, meglio noto come Testo Unico Ambientale, in particolare tutti i soggetti vengono autorizzati al trasporto delle su indicate tipologie di rifiuti, nel limite di destinazione e quantità stabilite, senza obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e senza l’onere di compilare il formulario identificativo dei rifiuti ( artt.212, 193 D.lgs 152/2006).
Al fine di fronteggiare il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti in siti non autorizzati, l’articolo 2 prevede che i soggetti pubblici competenti dispongano la rimozione e il trasporto dei cumuli di rifiuti da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ed individuino siti di stoccaggio provvisorio, che dovranno essere attivati entro quindici giorni dalla richiesta, pena il subentro del Ministero dell’Ambiente con poteri sostitutivi. Inoltre il Sottosegretario per l’emergenza rifiuti e` autorizzato ad avviare un progetto pilota per garantire la piena tracciabilita` dei rifiuti (elemento importante sia dal punto di vista tecnico, sia per tranquillizzare le popolazioni nei cui territori si trovano o si intendono realizzare impianti di smaltimento) e a disporre la progettazione e la realizzazione in Campania di un impianto di recupero dei rifiuti gia` prodotti e stoccati per la produzione di energia.
1.3  La disciplina sanzionatoria nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
La disciplina sanzionatoria straordinaria delineata dall’articolo 6 legge 210/2008 è l’argomento
sul quale si ritiene, senza ombra di dubbio, si siano maggiormente concentrati l’attenzione e l’interesse degli addetti ai controlli e degli organi giudicanti della magistratura, impegnati a reprimere i crimini ambientali dapprima nella Regione Campania, e oggi in Regione Calabria e provincia di Palermo, territori accomunati dalla decretazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Secondo tale disposizione è previsto che nei territori dello Stato Italiano, in cui viene dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti:
a) chiunque in modo in