Le novità in materia ambientale di fine 2014

di Alberto PIEROBON

E, sulla scia di pretesi nuovi orizzonti e della dischiusura di nuove possibilità1, questo fine 2014 porta con sé anche talune novità in materia ambientale2.

Nulla di eclatante, s’intende, ma sono di “novità” comunque necessariamente da conoscersi da parte degli operatori tutti3, ivi compresi gli addetti (a vario titolo) degli enti locali, enti da loro delegati in materia (es. consorzi di funzioni,etc.) e delle aziende/imprese pubbliche.

Si tratta, come vedremo, di interventi normativi connotati perlopiù da particolarismi e/o contingenze4, dove gli aspetti cosiddetti “tecnici” vengono ripresi, ruminati e diluiti politicamente, resi in norme che sono strumento di organizzazione della società5, proprio perché i soggetti interessati (anche indirettamente) sostengono il consenso politico, al di là delle (ineludibili, se non necessarie) diversità e specificità6.

 

Ma, eccoci alle più recenti novità normative, giurisprudenziali e della prassi:

 

  • Consiglio dei Ministri (seduta del 24 dicembre 2014)7, ove - tra altro - si dispone:

  • La proroga (ancora una volta!8) il termine di scadenza del divieto di conferire in discarica rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg;

  • Lo slittamento al 31 dicembre 2015 per il sistema “SISTRI” del cosiddetto regime del “doppio binario” (già nel decreto legge n. 101/2013) su sanzioni e semplificazioni, cosìcchè slitta anche l’applicazione delle eventuali sanzioni irrogabili. Più esattamente le sanzioni relative alla mancata iscrizione e all’omesso versamento del contributo ambientale si applicano dall’1/02/2015 (commi 1 e2 dell’art. 260-bis del D.Lgs. n.152/2006) mentre le altre sanzioni affluenti al Sistri (art. 260-bis commi 3-9 e art. 260-ter) si applicano dall’01/01/2016. Si tenta, quindi, ancora una volta di evitare agli operatori p.c.d. “disagi” dovuti alle falle applicative del Sistri e al poco indolore passaggio dai sistemi tradizionali (cc.dd. “cartacei”) a quelli del “grande fratello” implicito (almeno nell’impianto originario, via via, addomesticatosi nel tempo) nel Sistri.

  • Si interviene sull’Ilva di Taranto, con una sorta di pubblicizzazione “ponte” della sua gestione, onde garantire occupazione lavorativa, la tenuta dell’impresa sul mercato e per assicurare la realizzazione del risanamento ambientale cosiccome ipotizzato.

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimento (con nota prot. 1140 in data 15 dicembre 2014) del Comitato Nazionale sul D.M. 3 giugno 2014, n.120 relativamente a:

  • Requisiti di iscrizione all’Albo: si procede all’iscrizione anche in caso di condanna se il reato è stato estinto a seguito di sospensione condizionale della pena (ex art. 167 C.P.) ciò al fine di evitare liti (nonostante questa situazione sia considerata ostativa all’iscrizione medesima);

  • Variazione nella dotazione dei veicoli iscritti all’Albo: non servono con riferimento ai codici EER (ex CER), ma solo per le variazioni in aumento dei veicoli (diversamente, ovvero decorso il periodo di 60 giorni, i veicoli vengono cancellati dall’Albo);

  • Variazione della sede legale dell’impresa iscritta all’Albo: è sufficiente la comunicazione con PEC inoltrata alla Sezione regionale competente;

  • Provvedimenti disciplinari nel caso di pagamenti omessi per un periodo superiore ai 12 mesi dalla data del provvedimento di sospensione: occorre qui valutare se le attività di cui trattasi sono svolte nel loro complesso oppure se si tratta di una sola attività svolta nell’ambito della categoria di iscrizione all’Albo.

  • Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali del 25 novembre 2014: circa il “foglio notizie” col quale modello (qui approvato) gli iscritti devono comunicare i veicoli classificati come trattori stradali ex art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

  • Agenzia delle Entrate – Direz. Centrale Normativa- Sett. Imposte indirette – Ufficio Registro e altri tributi indiretti: risposta in data 12 dicembre 2014 al quesito posto da Unioncamere di Roma in data 2 aprile 2014 circa la tassa da pagare dall’impresa per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’iscrizione,considerata nella prospettiva tributaria, abilita all’esercizio di attività industriale, commerciale e di professione di arti o mestieri (così nel richiamo fatto dall’art. 22, punto 89, all’art. 86 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641) per cui la tassa si paga dall’impresa per la iscrizione all’Albo, con riferimento a ciascuna delle attività autorizzate (ex art. 1 cit. D.P.R. n.641/1972) discriminando le seguenti situazioni:

  • Iscrizioni in nuove categorie di attività: la tassa è dovuta;

  • Allorquando all’interno della medesima categoria di attività di iscrizione e di classe dimensionale si richiede iscrizione “maggiore”: la tassa è dovuta;

  • In caso di rinnovo di iscrizione: la tassa è dovuta ex art. 2 cit. D.P.R. n. 641/1971;

  • In caso di variazioni (anagrafiche, dei veicoli, del responsabile tecnico, dell’importo delle fidejussioni, etc.): si considerano irrilevanti e la tassa non è dovuta poiché queste variazioni non comportano la modifica della sfera di attività autorizzata in capo al soggetto iscritto.

  • Regolamento Commissione Ue 18 dicembre 2014, n. 1357 riguardante le caratteristiche di pericolo per i rifiuti, recante la sostituzione dell'allegato III alla Direttiva Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/CE e che abroga alcune direttive10 (entra in vigore dall’1 giugno 2015).

Si prevedono11 cambiamenti sia nelle soglie, sull’ecotossicità col criterio dell’all.IV direttiva 67/548 (all. I del D.Lgs. n. 152/2006) non utilizzando i criteri ADR per l’attribuzione dello H14 (cfr. Legge n. 2/2012), mentre per gli elementi HP13 (si aggiunge P) e HP15 (si aggiunge P)12 saranno gli Stati a determinare criteri.

Ad una prima lettura sembra che con questo Regolamento si intendano riaffermare alcuni principi fondamentali legati al mantenimento della fondamentale decisione comunitaria n. 532/2000 sia per i valori di riferimento e del REACH, sia per quanto riguarda i valori di soglia.

Ovviamente il richiamo ai metodi di classificazione del pericolo necessita di un complessivo coordinamento nella attività di accertamento per i rifiuti pericolosi e per i codici a specchio. Come sempre più accade per siffatti argomenti (complessi e delicati) risulta opportuno rinviare ad un successivo nostro approfondimento.

Possiamo per l’intanto osservare come queste modifiche sembrino avviare una sorta di “percorso” per mettere ordine nella variegata (talvolta fantasiosa) applicazione che si assiste con l’invocazione (se non l’abuso, anche strumentale, astratto, etc.) del famoso “principio di precauzione”: in poche parole ci pare che si stia cercando di introdurre - quantomeno - delle certezze nell’attività in parola.

Serve, lo ripetiamo, accantonare slogans e frasi modaiole che paiono ergersi a difesa e a tutela dell’ambiente, ma che in realtà (spesso) rimangono solo affermazioni ideologiche, peraltro con scarsissima applicazione pratica (quindi, appunto, si rimane alle parole o alle carte che girano: non cambiando nulla).

A noi pare necessario, in altri termini, recuperare più serietà e rigore scientifico, tramite l’adozione di una normativa di buona tecnica che sia semplice, non eccessiva o proliferante (che spesso vede un ping pong , se non uno sgomitare, tra diversi soggetti e diverse fonti), e (soprattutto) di norme che siano (davvero) concretamente attuabili.

  • D.P.C.M. 17 dicembre 2014, recante l’approvazione del modello unico ambientale (MUD) per l’anno 2015, il quale reca novità di poco conto;

  • Normativa ADR 2015: entra in vigore dall’1 gennaio 2015 per il trasporto su strada di merci pericolose (per i trasporti internazionali), per i trasporti nazionali necessita un decreto di recepimento ed entra in vigore l’1 luglio 2015. Le principali novità sono:

  • talune esenzioni sui trasporti effettuati dalle imprese come completamento alla loro attività principale (tra altro per i contenitori per il trasporto alla rinfusa IBC e grandi imballaggi); trasporto di carburanti liquidi, prevedendo una terza condizione di esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di una macchina mobile non stradale trasportata come se fosse un carico; per le quantità trasportate nell’unità di trasporto, per le merci pericolose liquide si deve considerare la quantità espressa in litri (non la capacità nominale del recipiente che invece si utilizza per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione); per il trasporto delle lampade contenenti merci pericolose (semprecché non contengano materiale radioattivo o mercurio in quantità superiore a 1 kg);

  • alcune nuove definizioni: per esempio di container chiuso per trasporto alla rinfusa; per il container telonato per trasporto alla rinfusa; grande imballaggio di soccorso; recipiente di piccola capacità contente gas (cartuccia di gas);

  • nuove classificazioni: per gli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti; per i gas adsorbiti; per l’esafluoruro di uranio, materiali radioattivi, colli esenti,etc., etc.;

  • disposizioni speciali (aggiunte e/o modificate): per il trasporto delle pile e batterie al litio avviate allo smaltimento/riciclaggio; per il trasporto delle pile e batterie al litio danneggiate/difettose; per le istruzioni dell’imballaggio; per l’esenzione dall’ADR delle materie pericolose per l’ambiente trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta nell’imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 lt/kg a certune condizioni.

  • Per le procedure di spedizione: nel carattere delle iscrizioni (altezza minima) per “sovra imballaggio” e imballaggio di soccorso”; per gli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti si completa “con residui di…” indicando i numeri delle classi di pericolo e rischi sussidiari che corrispondono ai residui; le istruzioni scritte sono modificate, nella prima pagina, con l’introduzione del divieto di utilizzare, in caso di incidente o emergenza, sigarette elettroniche o dispositivi simili e nell’ultima omettendo per l’indumento fluorescente il riferimento alla norma EN 471, per il mezzo di protezione degli occhi, omettendo il riferimento agli occhiali protettivi. Però le istruzioni in vigore fino al 31 dicembre 2014 potranno essere utilizzate fino al 30 giugno 2017; per il trasporto alla rinfusa ora si specificano in speciali disposizioni quale tipologia di veicolo, container o container per il trasporto alla rinfusa può essere usato (nonchè le disposizioni supplementari  “AP”, specificanti le disposizioni supplementari per ogni classe di pericolo); gli imballaggi dismessi  (UN 3509) si trasportano solo in container per trasporto alla rinfusa chiusi, veicoli chiusi o container chiusi, a tenuta o dotati di fodera o di un sacco sigillato resistente alla perforazione e devono essere provvisti di mezzi che permettano di trattenere il liquido libero;

  • Disposizioni relative allo scarico, carico e movimentazione: come detto il diveto di fumare si applica anche alle sigarette elettroniche e dispositivi similari.

  • Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi: per il pagamento (entro il 31 dicembre 2014) esclusivamente in via telematica delle tre quote: 1) fissa di € 30; 2) in relazione alla dimensione numerica del parco veicolare: es. da 2 a 5 veicoli € 5,16; etc. , oltre 200 veicoli € 516,46; 3) in relazione ad ogni veicolo per la massa complessiva superiore a 6000 kg: es. veicolo da 6001 a 11.500 kg. € 5,15, etc. oltre 26.000 kg. € 10,33;

  • Decreto Ministero dell’Ambiente 2 dicembre 2014 relativo alle linee guida (elettrosmog) ex art. 14,comma 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito in Legge 17 dicembre 2012, n.221): con riguardo ai dati (di potenza, etc.) che gli operatori devono fornire all’ISPRA e alle ARPA/APPA (entra in vigore il 6 gennaio 2015).

  • Sulla tarsu, suo rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” nella possibilità per il produttore di avvalersi di soggetti terzi per la gestione di propri rifiuti evitando l’assoggettamento al tributo comunale (sentenza della Corte UE, Sesta Sezione 18 dicembre 2014, causa C-551/13: nel caso esaminato dalla Corte, un complesso alberghiero13riteneva di non essere assoggettabile alla tarsu in quanto avviava i propri rifiuti ad altri operatori (cioè non al servizio pubblico locale).

La Commissione tributaria provinciale di Cagliari si è chiesta se l’art. 15 della direttiva 2008/98 sia da considerarsi “dal punto di vista sostanziale, incondizionato e sufficientemente preciso da essere applicato direttamente alla controversia pendente”, ciò se pur dubitando se la normativa permetta “anche a un privato, avvalendosi di strumenti adeguati e delle professionalità esistenti, di provvedere personalmente allo smaltimento dei suoi rifiuti e di essere quindi esonerato dal pagamento dei relativi costi, fatta eccezione per il costo «sociale di gestione», che dovrà comunque sopportare in parte per l’esistenza del servizio universale”, in tal senso la predetta Commissione tributaria ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale “volta sostanzialmente a chiedere, da un lato, se la direttiva 2008/98, e segnatamente il suo articolo 15, consenta a un privato di provvedere personalmente allo smaltimento dei suoi rifiuti e di essere con ciò esonerato dal pagamento della relativa tassa comunale e, dall’altro, se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale di trasposizione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 la cui entrata in vigore sia procrastinata all’emanazione di un ulteriore atto interno che ne individui le modalità tecniche e il termine di entrata in vigore”.

Per il giudice comunitario appare chiaro che l’art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 non obbliga gli Stati membri a prevedere la possibilità, per un produttore iniziale di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere personalmente al loro smaltimento, con conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti14.

La discrezionalità e gli approcci che godono gli Stati membri sono (per il giudice comunitario) ampie anche “in relazione alla raccolta dei rifiuti” e dei “loro sistemi di raccolta”.

Pervero, l’art. 14 della direttiva 2008/98, relativo alla ripartizione dei costi della gestione dei rifiuti (sostanzialmente identico all’articolo 15 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti) “obbliga gli Stati membri a prevedere che i costi relativi al sistema di gestione dei rifiuti siano sostenuti dall’insieme dei produttori e dei detentori di rifiuti”15.

Quindi “l’interpretazione proposta” dal ricorrente (SETAR) “priverebbe di effetto utile questa disposizione, in quanto comporterebbe che i produttori o i detentori di rifiuti possano sottrarsi al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti che gli Stati membri hanno l’obbligo di istituire (…).  A tal riguardo, si deve ricordare che, in assenza di disposizioni del diritto dell’Unione che impongano agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo della gestione dei rifiuti, detto finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità e che una normativa nazionale la quale preveda, ai fini del finanziamento della gestione di un tale sistema, ad esempio, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non al quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata contraria alla direttiva 2008/9816 (…). Tuttavia, benché le autorità nazionali competenti in materia dispongano, per tali ragioni, di un ampio margine di discrezionalità per la determinazione delle modalità di calcolo di una tassa come quella oggetto del procedimento principale, la tassa così stabilita non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito”17. Così per il giudice comunitario è il giudice del rinvio che deve “verificare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto portati al suo esame, se la TARSU non comporti che a un produttore di rifiuti iniziale o a un detentore di rifiuti, come la SETAR, il quale provveda personalmente al loro smaltimento, siano imputati costi manifestamente sproporzionati rispetto alla quantità o al tipo dei rifiuti prodotti e/o conferiti nel sistema di gestione dei rifiuti” (così il par. 49 della sentenza).

La Corte, infine, dichiara che “Il diritto dell’Unione e la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che trasponga una disposizione di tale direttiva, ma entri in vigore subordinatamente all’adozione di un atto interno successivo, qualora detta entrata in vigore intervenga dopo la scadenza del termine di trasposizione fissato dalla medesima direttiva. L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, in combinato disposto con gli articoli 4 e 13 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non preveda la possibilità, per un produttore di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere personalmente allo smaltimento dei suoi rifiuti, con conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti, purché detta normativa sia conforme ai requisiti del principio di proporzionalità”;

  • Commissione tributaria di Bari, Sez. staccata di Lecce, sentenza n.2306 del 13 novembre 2014: si afferma l’inapplicabilità dell’IVA sulla TIA1 (ex art. 49 D.Lgs. n.22/1997) in quanto la equiparazione tra TIA1 e TIA2 come entrate tributarie deriva da una inattenzione (interpretativa) del Ministero delle Entrate. Infatti la TIA1 ha natura tributaria cosiccome la TARI.

Siamo alle solite, come è oramai conoscenza consolidata, la natura (tributaria o non) di una entrata non deriva da una sorta di appiccicamento giuridico ( dal nomen juris utilizzato) bensì dalle sue effettive caratteristiche e funzionamento… ovvero implica una analisi e una sua costruzione che sia coerente e che risponda ai due diversi “mondi” tributario o dei corrispettivi (a tacere delle “famiglie” intermedie – talvolta un dedalo - delle entrate variamente denominate);

  • Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dele Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prto. 47505 del 9 dicembre 2014 avente per oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) determinazione della superficie tassabile. Quesito”: con riguardo agli immobili nei quali viene svolta l’attività industriale di produzione e artigianale, in particolare, con riferimento alle superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, ai magazzini intermedi di produzione e ai magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.
    Tali superfici si considerano per il Ministero intassabili (rectius, escluse dalla tassazione) in quanto produttive (in via continuativa e prevalente) di rifiuti speciali, e funzionalmente connessi al processo industriale, a condizione che i produttori ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e ciò anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di cui al terzo periodo del comma 649, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

“Devono essere parimenti escluse dall'ambito applicativo della Tari le aree scoperte che danno luogo alle produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo”.

C’è una apparente aporia (se non un - sempre apparente - “cortocircuito” normativo) quando ivi si afferma che “il potere previsto dal terzo periodo del comma 649 in commento è esercitato dal Comune nel solo ambito in cui gli è consentito, poichè laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione”.

Per la (immediata) logica, in generale si afferma che se il Comune può assimilare i rifiuti speciali (dichiarare i rifiuti speciali equiparati agli urbani ai fini della loro gestione e assoggettamento al tributo/tariffa) l’unico limite sarebbe quello quali-quantitativo stabilito sulla base della normativa statale di riferimento (ancora inattuata, donde il ricorso ai noti criteri di cui alla deliberazione interministeriale del 1987 etc.), per cui ove il Comune intenda assimilare questi rifiuti speciali non vi sarebbero (teoricamente) impedimenti.

Ora, invece, sembra affermarsi che questi rifiuti speciali non sono comunque assimilabili da parte del Comune.

In realtà la risposta al quesito precisa che trattasi di “superfici” che producono questi rifiuti speciali (per la presunzione della presenza umana), mentre (proseguendo il ragionamento implicito) le “altre” superfici che producono i medesimi rifiuti speciali, ove siano stati dichiarati assimilati agli urbani, vengono senz’altro assoggettate al tributo /tariffa.

Si viene così a chiarire (rectius, limitare) la discrezionalità nella potestà regolamentare comunale in parte qua e indirettamente si chiarisce anche la “frontiera” della privativa del servizio pubblico locale riguardo a questi rifiuti (col paradosso che se la medesima tipologia dei rifiuti vengono prodotti da altre superfici e dichiarati assimilati rientrano nella privativa, ove vengano prodotti dalle superfici dianzi indicate, non rientrano nella privativa, ma, al più in un servizio reso jure privatorum dal soggetto gestore18).

  • ritiro da parte della Commissione UE del cosiddetto “pacchetto economia circolare (“The circular economy package”) ovvero delle nuove direttive sull’economia circolare: aria, rifiuti, imballaggi, discariche. In buona sostanza, con questo pacchetto si intendeva ribadire gli obiettivi di riciclaggio più elevati per gli scarti e per gli imballaggi, con divieto di loro conferimento (ove riciclabili) in discarica.

Naturalmente non sono mancate critiche per le quali l’attenzionamento al riciclaggio del materiale trascurava la riprogettazione dei prodotti, la loro riparazione e rigenerazione (posto che queste ultime riguardano,appunto, i prodotti/merci, mentre il riciclaggio riguarda i rifiuti/materiali) e la creazione di un mercato di materie prime secondarie19.

L’obiettivo del riciclaggio era stato posto allo 80% per gli imballaggi entro il 2030. Il divieto di conferire in discarica materiale riciclabile doveva scattare entro il 2025.

Stante la rilevanza sulla gestione dei rifiuti pubblici, riportiamo una sintesi della proposta di risoluzione della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo approvata in data  27 novembre 2013 su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente (2013/2113(INI) ove, tra altro: a) si condivide il Libro verde della Commissione, riconoscendo l'esigenza di una specifica (e rigorosa) normativa dell'UE sui rifiuti di plastica; b) si sottolinea che, al fine di rendere più coerente l'approccio della Commissione ai flussi di rifiuti nell'ambito del quadro del controllo di idoneità delle norme attualmente in corso, (considerando che circa il 40% dei rifiuti di plastica deriva da imballaggi) sia necessaria una revisione urgente della direttiva imballaggi che separi le norme sui rifiuti afferenti alla sfera ambientale dalle norme e dai criteri riguardanti i prodotti (che rientrano nel campo di applicazione della normativa industriale o commerciale); c) si sottolinea, altresì, la necessità che la normativa dell'UE sui rifiuti di plastica definisca gli obiettivi specifici per la raccolta e la cernita, nonché obbligatori criteri per la riciclabilità20, e un'etichettatura specifica dei materiali (vedasi la tematica della informazione ai consumatori) in merito alla riciclabilità meccanica od organica degli stessi e, infine, dei criteri per la sostituzione dei prodotti di plastica monouso o caratterizzati da un ciclo di vita breve con materiali riutilizzabili e più duraturi; d) si concorda sul fatto che i rifiuti di plastica debbano essere trattati come risorsa promuovendone il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero21, talchè sembra opportuno introdurre apposite sanzioni per l'incenerimento della plastica riciclabile e biodegradabile; e) si ritiene che le plastiche più pericolose, ovvero le più dannose per la salute umana e per l'ambiente (come le microplastiche e le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle che contengono metalli pesanti (che rendono difficoltosi i processi di riciclaggio), debbano essere gradualmente eliminate dal mercato oppure direttamente messe al bando, eliminando gradualmente o mettendo al bando i prodotti di plastica monouso, non biodegradabili e non compostabili; f) si sottolinea la necessità di adottare opportune misure per promuovere le plastiche biodegradabili e compostabili nonché le bioplastiche, purché la loro fabbricazione non incida negativamente sulla produzione agricola per il consumo umano o animale (fermo restando necessità informativa ai consumatori); g) si propugnano maggiori investimenti nella ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere plastiche più sostenibili nonché una migliore integrazione tipologica nei processi di produzione e nelle attività di ritrattamento, senza incidere sulla qualità dei materiali; si ritiene che siano necessarie nuove tecnologie anche per migliorare i processi di biodegradazione della plastica, i metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio meccanico, la progettazione ecologica e gli imballaggi intelligenti; h) si ritiene che si debba intervenire in modo più risoluto sulle esportazioni illegali di rifiuti di plastica; i) è fiducioso che i comuni e le amministrazioni locali d'Europa compiranno ogni sforzo possibile per motivare i cittadini ad adottare il concetto di economia circolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, incoraggiando sistemi di raccolta e riciclaggio efficaci nonché istituendo punti di raccolta adeguati per i rifiuti di plastica, in particolare nelle zone costiere22; l) chiede l'istituzione di una giornata europea per i rifiuti di plastica, nella quale i cittadini possano consegnare qualsiasi quantità di rifiuti di plastica presso punti predefiniti in cambio (si noti) di un'adeguata contropartita monetaria, come strumento per assicurare l'approvvigionamento di plastica riciclabile e per sensibilizzare il pubblico in merito al riciclaggio23".

Si fa presente che il “pacchetto” era frutto di anni di confronti e di lavoro tra diversi soggetti istituzionali e non (associazioni di categoria, tavoli di lavoro, etc.), e il fatto che esso sia stato ritirato dalla Commissione (dopo il lavoro parlamentare e dei suddetti soggetti) sembra avere davvero il sapore di una sorta di contentino ideologicamente polarizzato dalle lobbies inquinanti dell’industria (così come afferma il co-presidente Verdi-AL, P. Lamberts), considerando che erano stati stimati circa 120 mila posti di lavoro in più per il solo riciclaggio della plastica……24

Il nostro Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha (invero) coraggiosamente affermato che trattasi di un “pessimo segnale che arriva dopo l’abbassamento del profilo europeo al summit sul clima appena concluso a Lima , e dopo il pacchetto clima-energia di ottobre”, tanto che per il Ministro si tratta di una “retromarcia”, ovvero di una “inversione di rotta (dell’Europa N.d.R.) rispetto al percorso intrapreso da dieci anni a questa parte”, il tutto non senza Egli segnalare che la notizia sia passata nel colpevole silenzio dei media (cosiccome si parla molto di differenziata e poco del riciclo!)25.

 

 





POSTILLA: scrivevamo quanto sopra il 29 dicembre 2014 in attesa del nuovo anno (2015 privato, sembra dagli echi che giungono dall’estero – se non rimbombi, dopo tanti borbottii - di speranze concrete di ripresa non solo economica).

Cosa aggiungere? Che quanto deciso nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2014 (il noto “milleproroghe”) è stato formalizzato nel decreto legge 31 dicembre 2014, n.92 che ha nuovamente imposto il contributo SISTRI 2014 (da pagarsi entro il 31 gennaio 2015 poiché le sanzioni sorgono dall’1/02) e pure quello 2015 da pagarsi entro il 30 aprile 2015……. Mentre tutti speravano che questo sistema venisse drasticamente limitato, se non tombato, oppure diversamente gestito (con costi e modalità diverse dalle attuali che hanno come orizzonte il vuoto concettuale e una operatività perlopiù poliziesca, dove sfuggono gli elementi “veri” che i soggetti che gestiscono i rifiuti conoscono bene….).

La domanda che s’impone, se non rimane (e che ci inchioda), è quella di distinguere “le novità che restano novità” (Ezra POUND): da queste ondate normative e/o di prassi, da questi conati dei legiferatori (di fonti eterodosse) cosa veramente costituisce novità?

Se è vero che il pessimismo può diventare uno snobismo (ma che sa di cruda realtà), rimane il nudo fatto, la constatazione che chi svolge il “vero” lavoro è continuamente ostacolato (se non umiliato) dal gigantismo legale e dalle scartoffie burocratiche.

Il ricorrere, sempre più, al “criterio da supermercato”, anche nella cultura amministrativa (giuridica, ma non solo) crea una platea di lettori sempre più abbruttiti e una minoranza di “illuminati” (sic!) che s’ingrassa (in questo festival e carnevale, se non orgia) con interventi, corsi e interpretazioni per così dire “parassitarie”.

Al contempo, sembra perdurare (da lustri oramai) l’assenza di un coraggio (politico? Di quanti e chi altri?) capace di andare oltre il consenso (e i suoi santuari e/o gruppi di preghiera, etc.), diffidando di quanto viene banalmente propinato, evitando la mimetizzazione (se non l’accondiscendenza anche stilistica oltre che contenutistica), entro (e in funzione di) una sorta di consumo di massa buono a tutti gli usi: una melassa indistinta dove tutti sguazzano (col rischio di smarrire e di affogare una lettura selettiva e alta).

La lettura dove si mescola il dato “tecnico” (giuridico e altro) con l’apertura visionaria (e le sue implicazioni) viene aborrita a favore di disposizioni legnose che appiattiscono la diversità con una lingua anch’essa riduttiva alimentata dal mercato di massa e dai mass media (Web, pc, tv, telefonini, etc.) che stanno fornendo altri modelli al nostro mondo, alla nostra vita.

E, così pare che, i diritti del populismo sottomettano tutti……

1 che dovrebbero conseguire da un allargamento degli orizzonti e dal chiarire (e prima “vedere”) dei “fini” esitanti da un previo confronto.

2 Sempre in un cantiere aperto. Si rammentano, oltre a singole disposizioni (in materia ambientale) “viaggianti” in vari decreti legge in via di adozione/conversione, le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), provvedimento che, di fatto, riscriverà molte parti (creando difetti di sistematicità e pure discipline particolaristiche che hanno il sapore di micro o macro favori) del codice ambientale (cioè del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) e che dovrebbe essere partorito nel mese di febbraio del 2015. In proposito ci riserviamo un apposito focus.

3 E i giuristi cosa fanno? Con la scusa del “dover essere” perdono di vista il compito di acquisire la coscienza dei problemi!

Quasi tutti i giuristi affrontano, infatti, i problemi in una angolazione e funzione pratica, sotto la cappa dell’ obbligatorietà delle norme che impone loro (per risolvere i problemi della “committenza”) una perentorietà alle (sempre di loro) affermazioni: la legge prevede o non prevede questo? Ci si deve comportare costì o colà? Si deve rispettare cosa e come per evitare di essere sanzionati e/o chiamati responsabili? E così via...

4 Con l’insicurezza di chi ha l’unico problema di “tirare a campare” (di cercare di vivere) nella molteplicità di prospettive, quasi tutte parziali, che connotano questo particolarismo e questa finitezza, dove paiono davvero mancare (salvo, forse, nella propria interiorità) dei veri “fini”.

5 In ultima analisi, “La norma giuridica, come per il legislatore, così anche per il giudice è solo uno strumento di organizzazione; attraverso di essa ambedue perseguono, in quanto espressioni diverse d’un medesimo potere coercitivo, un medesimo fine: la stabilità generale dell’istituzione cui sono preposti” così R. MENEGHELLI, Il miraggio dell’autorità legittima, Padova, 1986, pag. 74.

6 Specificità che dovrebbero essere preservate dalla morale e dalla giustizia, le quali (almeno teoricamente) evitano l’assolutizzazione della politica, che dissolve le diverse esperienze.

Com’è noto il rapporto tra gli aspetti tecnici e la politica sono per così dire “dinamici”, se non instabili, il che impone un “dosaggio” di ambedue gli aspetti oltre che dei rapporti tra società e potere.

Insomma, si dovrebbe saggiamente arrivare ad una sintesi (con funzione prescrittiva e/o accertativa) per garantire agli associati quantomeno sicurezza e credibilità, piuttosto che sicumere di posizioni e clientele.

7 Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 92.

8 Vedasi i nostri precedenti (a cadenza annuale) articoli apparsi in questa rivista, sulle continue proroghe di disposizioni ambientali, tra le quali si annovera la presente disposizione.

9 Dell’annesso al DPR n. 641/1972.

10 Si riallineano le disposizioni contenute nel Regolamento 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (cosiddetto “Regolamento CLP”), che dall’1 giugno 2015 sostituirà le direttive 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE sui preparati pericolosi.

11 Il punto 2 del preambolo del Regolamento di cui trattasi ricorda che “La direttiva 2008/98/Ce stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi debba essere basata, tra l'altro, sulla normativa dell'Unione relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui sono stati classificati i rifiuti e i rifiuti pericolosi in conformità dell'elenco dei tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/Ce della Commissione, al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno dell'Unione”.

12 per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al regolamento CLP.

13 Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale SpA, d’ora in poi “SETAR”.

14 “42 . Infatti, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che il produttore iniziale di rifiuti o il detentore di rifiuti o provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni a un commerciante, a un ente o a un’impresa che effettui operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta di rifiuti, conformemente agli articoli 4 e 13 della medesima direttiva.

43.Tale articolo 15, paragrafo 1, permette dunque agli Stati membri di scegliere tra varie opzioni e il riferimento alle disposizioni degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98 non può, contrariamente a quanto fatto valere dalla SETAR [ricorrente avverso le cartelle della tarsu emanate dal Comune di Quartu S.Elena N.d.R.], essere interpretato nel senso che esso ridurrebbe il margine di discrezionalità in tal modo conferito agli Stati membri, obbligando questi ultimi a riconoscere al produttore iniziale di rifiuti o al detentore di rifiuti il diritto di provvedere personalmente al loro trattamento e di assolvere con ciò l’obbligo di contribuire al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti istituito dai servizi pubblici”.

15 Par. 46 della sentenza: “v., in tal senso, sentenza Futura Immobiliare e a., C‑254/08, EU:C:2009:479, punto 46”.

16 Par. 47: “v. in tal senso, con riferimento alla direttiva 2006/12, sentenza Futura Immobiliare e a., EU:C:2009:479, punti da 52 a 54”.

17 Par. 48: “v., in tal senso, sentenza Futura Immobiliare e a., EU:C:2009:479, punto 55”.

18 Coll’ulteriore aspetto (comico, se non di una vera e propria “messinscena”): si avranno due regimi amministrativi e giuridici per la gestione dei (si badi) medesimi rifiuti (giuridicamente etichettati diversamente!) che dovranno essere (nel rispetto delle diverse discipline applicabili) conferiti in diversi contenitori e prelevati da diversi veicoli, etc. etc. Meglio non aggiungere altro, per carità di Patria!

19 Ex multiis: The Guardian, 12 dicembre 2014.

20 chiarendo le distinzioni tra riciclaggio meccanico/organico e recupero/incenerimento, con l'intento di raggiungere una percentuale di plastica riciclata pari almeno al 75% entro il 2020.

21 in ogni caso si ritiene che le discariche debbano essere messe al bando, senza però così incentivare l'opzione del recupero energetico rispetto al riciclaggio.

22 ritiene inoltre che essi possano apportare un contributo decisivo in vista dell'armonizzazione delle attività di gestione dei rifiuti di plastica in tutta Europa concordando norme e pratiche comuni.

23 ritiene che un simile evento possa comprendere anche attività di pulizia delle spiagge da parte della comunità quale contributo simbolico alla limitazione dell'inquinamento costiero causato dai rifiuti di plastica.

24 Che dire? Si tratta di un potere invisibile di oligarchie che appiattiscono gli ideali sul fattuale, piegando il diritto con menzogne dove si mescano verità e si mescolano dati e informazioni, in un mimetismo tra pubblico e privato che disgusta. La domanda è perché l’Unione Europea (quale sorta di sovra Stato, realtà storica e voluta) non abbia il coraggio di intervenire nel rapporto dialettico tra società (sue esigenze) e il potere dosando, come si è detto, il rapporto tra gli aspetti particolari e quelli generali. Il potere (come si insegna nelle materie di filosofia del diritto e di teoria generale del diritto) pone delle linee generali e astratte mentre l’esistenza è individuale e concreta. Occorre considerare che proprio perché la libertà non è illimitata (bensì finita) e condizionata servono delle ragioni (più che illusioni) della libertà medesima. In proposito si veda R.MENEGHELLI, La magia del potere, Padova, 1986 e il cit. Il miraggio dell’autorità legittima.