Viva Viva il disastro ambientale abusivo

di Gianfranco AMENDOLA

Dico la verità, quando ho scritto l'articoletto sul disastro ambientale abusivo, sapevo che qualcuno avrebbe replicato. Pensavo ai soliti giuristi-avvocati e consulenti degli inquinatori sempre tanto attivi. Ma mai mi sarei aspettato che a difendere il disastro ambientale abusivo sarebbero stati Ciafani, vicepresidente nazionale di Legambiente, e, soprattutto, un giornalista ambientalista storico, da sempre meritoriamente in prima linea contro l'ecomafia, quale Enrico Fontana, la cui buona fede è fuori discussione.
Le loro argomentazioni meritano, quindi, attenta considerazione:
1) <<L'inserimento di "abusivamente" si deve ad un "pool di autorevoli magistrati e giuristi">>. Peccato che non ci dicano anche i nomi e peccato che non siano loro a scrivere la replica e a metterci la faccia.
2)" La parola "abusivamente" eviterebbe vuoti di tutela e offrirebbe maggiori garanzie per l'ambiente e la salute: con questa formulazione, ad esempio, verrebbero sanzionate l'emissione sul suolo o in atmosfera di sostanze pericolose regolate dalla normativa sulla sicurezza, come nel caso delle fibre di amianto, ma anche le cave illegali o i disboscamenti abusivi."
Questo, francamente, mi sembra un po' azzardato. Non c'è bisogno di essere giuristi per capire che se, invece di punire chiunque cagiona un disastro ambientale si scrive che si punisce "chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale", si restringe la sfera della punibilità. E la si restringe anche rispetto al precedente testo della Camera che richiedeva la violazione di norme ambientali: l'assenza di autorizzazione ("abusivamente") è una violazione di norme ambientali ma, se è l'unica condizione richiesta, limita il disastro ambientale ad una sola violazione, l'assenza di autorizzazione. Come tutto questo consenta di evitare vuoti di tutela e sanzionare l'emissione sul suolo o in atmosfera di sostanze pericolose regolate dalla normativa sulla sicurezza, come nel caso delle fibre di amianto, ma anche le cave illegali o i disboscamenti abusivi, è un mistero tutto da chiarire. 
3) <<"Abusivamente" fu criticato anche nel 2001 quando venne introdotto, con questo avverbio, il  delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che, invece, ha dato ottimi frutti>>.
Questa affermazione è ancora più azzardata. E' certamente vero che il delitto di traffico illecito ha dato ottimi frutti ma nessun paragone può essere fatto con il disastro ambientale; nel traffico illecito, se non ci fosse "abusivamente" (meglio sarebbe stato "illecitamente") sarebbe punibile ogni gestione di rifiuti, anche quella consentita e regolamentata dalla legge con le autorizzazioni. Ma il disastro ambientale, per fortuna, fino ad oggi, non è consentito nè regolamentato.
4)  << Nessun problema perchè resta sempre anche l'art. 434 c.p. sul disastro innominato>>.
Concordo: questa è veramente una fortuna in quanto l'art. 434 punisce chi cagiona un disastro (senza "abusivamente"); ma è singolare che se ne vanti chi vuole introdurre il disastro ambientale abusivo. Infatti, sarebbe logico il contrario, e cioè che, in caso di disastro ambientale, venga applicata  direttamente e solo la nuova norma speciale, evitando i problemi sinora riscontrati quando si è tentato di applicare la norma sussidiaria e generica sul cd. disastro innominato. In tal modo, invece, si riconosce che può esserci un disastro ambientale non abusivo, ma non previsto tra i nuovi delitti. E allora cosa dovremmo fare? Se l'attività è abusiva applichiamo il nuovo art. 452-quater e se, invece, è autorizzata applichiamo il vecchio art. 434, dando, peraltro, ottimi argomenti di discussione ai difensori degli inquinatori? Ma non sarebbe molto più logico eliminare quell'assurdo avverbio "abusivamente"?
5) <<Non c' è mano libera all'industria inquinante nè ci sono scappatoie per gli inquinatori>>.
In realtà, insieme ad alcuni innegabili miglioramenti (soprattutto, il divieto di prospezioni marine con esplosivi),  diverse aggiunte e modifiche apportate dal Senato appaiono indeterminate e, quindi, aprono scappatoie: per esempio, quando un deterioramento è "significativo e misurabile", e quali sono le "porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" dell'art. 452-bis?  Ma c'è di più. Forse Ciafani e Fontana (o meglio, qualche insigne giurista e magistrato loro collaboratore) possono spiegarci perchè, in caso di ipotesi colposa di disastro ambientale (praticamente, quella prevalente, visto che, per fortuna, salvo la problematica sul dolo eventuale, è difficile si verifichi un disastro ambientale doloso), la pena, che nel testo della Camera era diminuita da un terzo alla metà, ora arriva addirittura da un terzo a due terzi (art. 452-quinquies): così, nel massimo, da 15 anni di reclusione si arriva a 5 anni e nel minimo da 5 a poco più di 1 anno. Praticamente, meno di uno scippo o di un borseggio, la cui pena massima arriva a 6 anni! E perchè si continua a tenere in vita, pur se con qualche miglioramento, un "ravvedimento operoso" talmente benevolo (la solita diminuzione di pena dalla metà a due terzi, che comprende anche l'associazione a delinquere) da costituire, oggettivamente, un incentivo a distruggere l'ambiente (art. 452-decies). Tanto, il responsabile è sempre in tempo a pentirsi e ad uscirne praticamente senza danni.