Inquinamento visivo - i regolamenti comunali di pubblicita’

di Rosa BERTUZZI

Spesso i Comuni, soprattutto quelli di medie/grandi dimensioni, emanano, con Delibera di Consiglio Comunale, appositi regolamenti che disciplinano nell’ambito del loro territorio Comunale le modalità di esecuzione e l’applicazione dell’imposta relativa alle forme pubblicitarie, in particolare le modalità previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché la disciplina di pubblicità lungo le strade di cui all’art. 23 del Codice della Strada.

Tali regolamenti disciplinano le tariffe e le relative modalità di calcolo, le forme di gestione del servizio, nonché prevedono modalità tecniche relative all’installazione degli impianti pubblicitari. Così anche la tipologia di impianto, come definita dal Regolamento del codice della strada, viene tipicizzata e diversificata in base alla collocazione geografica del Comune, la differenza tra aree/strade ad intenso passaggio veicolare, aree costiere, limitrofe a monumenti, località di intenso traffico. Poiché il presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, si rende necessario stabilire la corretta procedura da seguire all’interno dello specifico territorio comunale. .

Circa la MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA, la stessa si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è possibile circoscrivere il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Generalmente per i mezzi pubblicitari polifacciali, l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli “bifacciali” le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di essa. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. Mentre per i festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali

quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l’efficacia), gli stessi si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, pur se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata, quale unico mezzo pubblicitario, ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l’iscrizione è circoscritta per l’intero suo sviluppo. Inoltre il regolamento può stabilire che qualora l’esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata della percentuale di volta in volta stabilita dagli amministratori locali. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Invece, per la pubblicità effettuata mediante insegna, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata, di volta in volta, dal Comune. Generalmente all’interno del regolamento viene disciplinata la PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l’imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria . Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, spesso, sono dovute delle maggiorazioni . Per i veicoli adibiti ad “uso pubblico” l’imposta è dovuta al Comune qualora per gli stessi abbia rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà al comune qualora l’inizio o la fine della

corsa avvengono nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al Comune se il proprietario del veicolo vi ha la residenza anagrafica o la sede. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al Comune se vi ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero se vi siano domiciliati i suoi “agenti o mandatari” che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli . Viene inoltre prevista la PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa adottata dal comune.