TAR Basilicata Sez. I n. 346 del 26 aprile 2017
Ambiente in genere. Accertamento dell’osservanza delle condizioni dell’AIA

L’art. 29-decies, nn. 3 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 rimette alle agenzie regionali e provinciali la competenza all’accertamento dell’osservanza, da parte del gestore, delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, nonché alla proposizione delle misure da adottare in relazione al caso concreto. Viola dunque tale disposizione la Regione che ha direttamente esercitato il potere di cui all’art. 29-decies, n. 9, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2016, senza che negli atti impugnati risulti lo svolgimento di attività istruttoria, di accertamento o di proposta da parte dell’ARPA.



Pubblicato il 26/04/2017

N. 00346/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00094/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso avente numero di registro generale 94 del 2017, proposto da:
- ENI s.p.a., in persona del responsabile dell’Unità Produttiva/Struttura organizzativa “Distretto Meridionale, per la sede di Viggiano e siti operativi di competenza del Distretto”, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Stefano Grassi e Francesco Matteo Pugliese con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, alla piazza Mario Pagano, n. 118;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;

nei confronti di

Provincia di Potenza, Azienda Sanitaria di Potenza - Asp, Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza - Asi, Comune di Viggiano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
- Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata ARPAB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui Uffici elettivamente domiciliano, in Potenza al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota prot. n. 0034929/23AB del 28 febbraio 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento ambiente ed energia - Ufficio compatibilità ambientale;

- della nota prot. n. 0044585/23AB del 14 marzo 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento ambiente ed energia - Ufficio compatibilità ambientale;

- della nota prot. n. 0049706/23AB del 22 marzo 2017, Regione Basilicata, Dipartimento ambiente ed energia - Ufficio compatibilità ambientale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, dei Ministeri dello sviluppo economico e del Ministero dell’interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017, il referendario Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti e gli altri intervenuti, come da verbale d’udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 23 marzo 2017, depositato in pari data, la Eni s.p.a., è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti la diffida a non esercire taluni dei serbatoi (V220-TB-001 A-B-D), del Centro Olio Val d’Agri – COVA.

1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto quanto segue:

- il COVA, situato nella zona industriale del Comune di Viggiano, è esercito mediante autorizzazione integrata ambientale - AIA rilasciata con provvedimento della Regione Basilicata prot. n. 627 del 4 maggio 2011;

- in esso sono installati n. 4 serbatoi di stoccaggio del greggio aventi “tag” V220TB001A/B/C/D, ubicati nella zona nord, area “A”;

- due serbatoi rappresentano il numero minimo perché l’intera attività del COVA possa essere proseguita;

- allo stato risultano in uso solo due dei quattro serbatoi, ovvero il serbatoio V220-TB-001 B e quello V220-TB-001C che rispettano, come attestano gli accertamenti da essa effettuati, tutti i requisiti di cautela per un utilizzo in piena sicurezza;

- nel corso del mese di febbraio 2017, è stata rinvenuta presenza di acqua contenente idrocarburi in un pozzetto collocato all’esterno del perimetro del COVA e si è verificato l’ingresso di acqua presumibilmente contaminata da idrocarburi all’interno della tubazione del Consorzio ASI posta tra i pozzetti n. 29 e 30;

- in relazione a tali eventi, la ricorrente ha inviato la comunicazione di cui all’art. 242 d.lgs. n.152 del 2006 nel termine di legge, procedendo all’adozione di idonee misure di messa in sicurezza al fine di circoscrivere l’area interessata, e attivando gli approfondimenti tecnici necessari ad accertare le cause della presenza di idrocarburi;

- la Regione Basilicata ha convocato la deducente a un incontro tecnico svoltosi il 28 febbraio 2017;

- in tale ultima data, la Regione Basilicata, con provvedimento prot. n. 34929/23AB del 28 febbraio 2017 ha diffidato l’odierna ricorrente a procedere immediatamente alla realizzazione degli interventi atti a garantire la tenuta dei serbatoi di stoccaggio olio, quale condizione imprescindibile per la prosecuzione dell’esercizio COVA, prescrivendo, altresì, nel termine di sette giorni dalla ricezione della diffida, la presentazione di un cronoprogramma dei lavori di intervento sui fondi dei serbatoi, degli elementi istruttori relativi alla indagine eseguite per l'identificazione delle fonti di contaminazione, dei dati dei controlli eseguiti sulle aree destinate allo stoccaggio per il contenimento delle materie prime;

- la deducente ha riscontrato tali richieste con nota prot. n. 693 del 3 marzo 2017;

- senza indicare concreti elementi atti a giustificare esigenze di precauzione e senza motivare sulla non accoglibilità delle informazioni fornite, la Regione Basilicata ha adottato un nuovo atti di diffida alla ricorrente a non esercire i serbatoi privi di doppio fondo (V220-TB-001 A, B e D), imponendo così di fatto l’utilizzo del solo serbatoio V220-TB-001 C, e a svuotare i serbatoi A, B e D nei tempi tecnici necessari, sottoponendoli a bonifica, in attesa dell’allestimento dei cantieri per la realizzazione degli interventi;

- la ricorrente ha chiesto all’Ente intimato, con istanza del 17 marzo 2017, di revocare in autotutela il provvedimento con cui è stata diffidata dall’utilizzo dei serbatoi di stoccaggio non muniti di doppio fondo, nonché, in subordine, la sospensione degli effetti della diffida per consentire la prosecuzione dell’attività utilizzando anche il serbatoio V220-TB-001 B la cui tenuta è stata confermata da tutti i test eseguiti nel periodo 17-23 febbraio 2017 con la tecnologia c.d. “Tracer tight, in attesa del completamento degli interventi di manutenzione sull’altro serbatoio V220-TB-001 D;

- la Regione Basilicata, con nota del 22 marzo 2017 ha tuttavia confermato quanto disposto con le precedenti note.

1.2. In diritto, la deducente ha detto un unico e articolato motivo, così rubricato:

I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29-decies d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dell’assoluta mancanza di attività istruttoria da parte degli organi istituzionalmente competenti.

A) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29-decies, e in particolare del comma 9, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per carenza assoluta dei presupposti richiesti per l’emanazione di una diffida. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia;

B) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29-decies, e in particolare del comma 9 a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia;

C) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29-decies, e in particolare del comma 9, lett. a), b) c) e d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, 6, 9, 10 e 10bis della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia;

D) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29-decies, e in particolare del comma 9, lett. a), b) e d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, 7, 9, 10, 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi Eccesso di potere per sviamento, carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia;

E) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3ter, 29-decies, e in particolare del comma 9, lett. a), b) e d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione del principio di precauzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione del principio proporzionalità e gradualità. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria sul presupposto. Manifesta ingiustizia.

2. Con decreto monocratico n. 43 del 2017, in accoglimento della domanda di adozione di misure cautelari provvisorie, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ed è stato ordinato all’Amministrazione regionale di operare un’immediata rivalutazione della situazione, prendendo in specifica considerazione la relazione tecnico - scientifica redatta in data 21 marzo 2017, in atti.

3. In data 28 marzo 2017 si sono costituite in giudizio, con memoria di stile, le Amministrazioni statali intimate e l’ARPAB.

3.1. Il successivo 3 di aprile si è costituita in giudizio la Regione Basilicata che ha concluso per la revoca del decreto monocratico n. 43 2017 e per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.

4. Alla camera di consiglio del 5 aprile 2017, nella quale è intervenuto anche il Capo del competente Dipartimento dell’Ente intimato, il Collegio ha dato avviso alle parti dell’intendimento di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Indi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Coglie in primo luogo nel segno la dedotta violazione di quanto stabilito dall’art. 29-decies, nn. 3 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale disposizione, infatti, rimette alle agenzie regionali e provinciali la competenza all’accertamento dell’osservanza, da parte del gestore, delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, nonché alla proposizione delle misure da adottare in relazione al caso concreto. Nel caso di specie, diversamente, la Regione Basilicata ha direttamente esercitato il potere di cui all’art. 29-decies, n. 9, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2016, senza che negli atti impugnati risulti lo svolgimento di attività istruttoria, di accertamento o di proposta da parte dell’ARPAB.

5.2. Va condivisa anche l’ulteriore doglianza relativa al difetto d’istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati. In particolare, nelle note del 14 e del 22 marzo non si dà adeguato conto dei contenuti della produzione documentale di parte ricorrente, e delle ragioni per le quali la stessa andrebbe disattesa, anche in relazione agli accertamenti citati nella relazione trasmessa a parte resistente in data 10 marzo 2017, in ordine alle verifiche svolte col metodo c.d. "TRACER TIGHT' eseguito sul serbatoio V220-TB-001B, nonché ai contenuti dell’istanza di autotutela del 17 marzo 2017.

5.2.1. Del resto, la diffida del 14 marzo 2017, richiamata dalla successiva nota del 22 marzo 2017, pur muovendo dalla premessa secondo cui «i risultati preliminari della campagna di sondaggi effettuati attribuiscono l’origine della contaminazione a partire dal serbatoio V220-TB-001A a cui si associa un possibile danneggiamento del fondo del serbatoio V220-TB-001D, come confermato dai risultati del sondaggio S29 risultato contaminato in sede di perfomazione», ha poi imposto alla ricorrente anche il non utilizzo del serbatoio V220-TB-001. Rispetto a quest’ultimo, infatti, si è unicamente osservato come nel marzo 2010 il rivestimento interno del fondo risultasse usurato del 50%, nonché la riduzione dello spessore del trincarino di tale ultimo serbatoio rilevata a luglio 2014, senza tuttavia indicare le attività istruttorie e valutative svolte al fine di verificare l’effettivo rischio di fuoriuscite di liquidi da tale ultimo serbatoio. In tal senso, anche la nota regionale del 22 marzo 2017 si è limitata a richiamare «criticità […] tali da ingenerare incertezze in merito all’integrità del serbatoio in questione», senza dare conto alcuno degli accertamenti svolti dalla deducente.

5.2.2. Soltanto in sede di scritti difensivi la Regione Basilicata ha sostenuto che le verifiche svolte dalla deducente non garantirebbero un adeguato grado di affidabilità e di certezza. Tuttavia, in disparte ogni valutazione in ordine alla sua fondatezza, tale argomentazione concreta una evidente violazione del divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo. In tal senso, infatti, il Collegio ritiene di dare continuità all’ampio orientamento che afferma l’inammissibilità della motivazione postuma del provvedimento lesivo, addotta dall’Amministrazione emanante soltanto in sede giudiziale (ex multis, T.A.R. Basilicata, 18 gennaio 2016, n. 30, e la giurisprudenza ivi richiamata). Neppure rileva il richiamo, sempre svolto in sede di scritti difensivi, agli esiti della conferenza dei servizi svoltasi in data 28 marzo 2017, trattandosi di attività amministrativa svolta soltanto successivamente all’emanazione degli atti impugnati.

5.2.3. Non è, infine, contestato che il serbatoio V220-TB-001A è stato messo fuori esercizio e isolato e il relativo svuotamento è stato completato in data 21 febbraio 2017, mentre quello contraddistinto dal codice V220-TB-001D risulta fuori esercizio sin dal 30 novembre 2016, ovverosia entrambi in epoca anteriore all’emanazione degli atti impugnati.

6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione intimata.

7. Sussistono i presupposti di rito, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Benedetto Nappi        Giuseppe Caruso