 T.A.R. Puglia(LE) Sez. I n. 800 del 4 maggio 2011
T.A.R. Puglia(LE) Sez. I n. 800 del 4 maggio 2011 
Ambiente in genere. Legittimazione articolazioni locali associazioni
Le articolazioni locali delle associazioni ambientalistiche non possono, infatti, essere riconosciute titolari della legittimazione a ricorrere prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349, trattandosi di una eccezionale legittimazione riconosciuta dalla legge solo all’associazione nazionale, con conseguenziale limitazione della possibilità di promuovere la lite solo agli organi rappresentativi a livello nazionale dell’associazione
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 Lecce - Sezione Prima
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 613 del 2008, proposto da:
 Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Giorgio, con  domicilio eletto presso Massimo Erroi in Lecce, via S. Trinchese, 63;
 contro
 Comune di Palagiano, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Soggia, con  domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
 
 nei confronti di
 
 Fava Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio  eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
 
 per l'annullamento
 
 del "permesso di costruire in sanatoria" per "mutamento della destinazione d'uso  da abitazione a commerciale-struttura ricettiva”, dell’immobile sito in  Palagiano località Conca d'Oro al foglio di mappa 46 p.lla 532 sub.20 e sub 21,  emesso dal Comune di Palagiano l'11.01.2008 col n. 1/08, prot. n.422.
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palagiano e di Fava  Giuseppe;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Luigi Viola e  uditi altresì, l’Avv. De Giorgio per l’associazione ricorrente, l’Avv. Carnevale  in sostituzione di Soggia per l’Amministrazione comunale di Palagiano e l’Avv.  Valla per il controinteressato;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 In data 15 novembre 2004, il Sig. Giuseppe Fava presentava all’Amministrazione  comunale di Palagiano un’istanza (acquisita al protocollo comunale al n. 18517)  tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 32, 25° comma del  d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) per il  mutamento della destinazione d’uso, senza necessità di opere edilizie, da  abitazione a commerciale-struttura ricettiva dell’immobile sito in località  “Conca d’Oro”, distinto in catasto al foglio 46, p.lla 532, sub. 20 (piano  Terra) e 21 (piano primo), realizzato in data anteriore al 1967 e  successivamente oggetto della concessione in sanatoria 30 novembre 1999 n. 107.
 
 L’istanza era accolta con il permesso di costruire in sanatoria 11 gennaio 2008  n. 01/08 che legittimava il <<mutamento di destinazione d’uso da abitazione a  commerciale-struttura ricettiva>> dell’immobile in questione.
 
 Il permesso di costruire in sanatoria era impugnato dall’associazione di  protezione ambientale ricorrente per: 1) violazione della legge 28 febbraio 1985  n. 47, eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà,  sviamento di potere, travisamento dei fatti, nonché omesse istruttoria e  motivazione; 2) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n.  47, del d.p.r. 357 del 1997, della l.r. Puglia n. 19/1997, eccesso di potere per  travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, nonché omesse istruttoria  e motivazione; 3) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985  n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto,  nonché omesse istruttoria e motivazione; 4) violazione, sotto altro profilo,  della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei  fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione.
 
 Si costituivano in giudizio l’Amministrazione comunale di Palagiano e il  controinteressato, controdeducendo sul merito del ricorso; il controinteressato  sollevava altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
 
 Alla camera di consiglio del 18 giugno 2008, la Sezione rigettava, con  l’ordinanza n. 483/2008, l’istanza di tutela cautelare proposta dalla società di  tutela ambientale ricorrente, sulla base della seguente motivazione:  <<considerato: -che, trattandosi di sanatoria di mutamento di destinazione d’uso  puramente funzionale è positivamente escluso il rischio di ulteriori  compromissioni dell’ambiente, trattandosi di intervento ormai realizzato sotto  il profilo fisico e comunque operativo da anni; -che, comunque, il provvedimento  di sanatoria esplica effetti con riferimento al solo mutamento di destinazione  d’uso di una piccola unità abitativa già realizzata ed abitata da anni e che  quindi sono estranei alla presente fattispecie i rischi derivanti da operazioni  di trasformazione del territorio di ben diversa entità, che, allo stato, non  risultano essere state autorizzate e che sono quindi estranee alla valutazione  della presente fattispecie sotto il profilo cautelare>>.
 
 All'udienza del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
 
 Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio  Stato, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; sez. V, 29 luglio 1997, n. 854; T.A.R.  Piemonte Torino, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1912), le articolazioni locali  delle associazioni ambientalistiche non possono, infatti, essere riconosciute  titolari della legittimazione a ricorrere prevista dagli artt. 13 e 18 della l.  8 luglio 1986 n. 349, trattandosi di una eccezionale legittimazione riconosciuta  dalla legge solo all’associazione nazionale, con conseguenziale limitazione  della possibilità di promuovere la lite solo agli organi rappresentativi a  livello nazionale dell’associazione: <<la speciale legittimazione delle  associazioni di protezione ambientale a intervenire nei giudizi per il danno  ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per  l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'art. 18, l. 8 luglio 1986  n. 349, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente  riconosciuta e non le sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi  munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di un  provvedimento ad efficacia territorialmente limitata; ed infatti, o  l'articolazione costituisce un soggetto a sé stante, ed in tale caso non rientra  nella sfera di previsione del cit. art. 18, ovvero rappresenta un'articolazione  territoriale dell' associazione, ed in tal caso il presidente del comitato  locale, in quanto tale, non ha la rappresentanza dell'associazione nazionale, la  sola legittimata ex lege, né il potere di promuovere la lite per suo conto e in  suo nome>> (T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1912).
 
 Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Presidente Regionale di  Legambiente e non dagli organi rappresentativi dell’associazione a livello  nazionale; è quindi impossibile riconoscere la legittimazione alla proposizione  del ricorso prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349.
 
 Del resto, nel caso che ci occupa, la legittimazione al ricorso non potrebbe  neanche essere riconosciuta sulla base della ormai consolidata giurisprudenza  che ha rilevato come il giudice possa riconoscere la legittimazione  all’impugnazione di associazioni locali di protezione ambientale che dimostrino  di contemplare all’interno dei propri fini statutari la protezione dell’ambiente  e di avere un grado adeguato di rappresentatività di tale interesse nell’ambito  territoriale ove è situato il bene ambientale presuntivamente leso: <<è ormai  acquisito che ai sensi dell’art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 è stato creato un  criterio di legittimazione "legale" che si aggiunge a quelli in precedenza  elaborati dalla giurisprudenza per la azionabilità in giudizio dei c.d.  interessi diffusi e non li sostituisce. Ne consegue che il g.a. può riconoscere,  caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti  sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura  giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi  di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e  stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il  bene a fruizione collettiva che si assume leso>> (Consiglio Stato, sez. IV, 8  novembre 2010, n. 7907; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2010, n. 36088).
 
 A questo proposito, l’associazione ambientalistica ricorrente non ha però  fornito alcuna dimostrazione della propria rappresentatività a livello locale  degli interessi ambientali, limitandosi a richiamare solo la legittimazione ex  lege prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349; è quindi  impossibile riconoscere anche quella legittimazione a ricorrere che viene spesso  riconosciuta dal giudice amministrativo, per effetto della dimostrazione da  parte dell’associazione del proprio radicamento territoriale nel contesto in  riferimento e di un’adeguata rappresentatività degli interessi ambientali.
 
 La legittimazione al ricorso non può poi essere riconosciuta neanche facendo  leva su considerazioni legate alla particolare articolazione territoriale  dell’associazione Legambiente; la Sezione ritiene, infatti, di condividere e  fare proprio l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II,  28 ottobre 2010, n. 4456, emessa con specifico riferimento a Legambiente) che  ha, a sua volta, richiamato l’orientamento espresso dall’Adunanza plenaria del  Consiglio di Stato (Consiglio Stato ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2) ed  orientato per la sostanziale impossibilità, per le previsioni statutarie, di  procedere ad una “delega” a livello territoriale dell’eccezionale legittimazione  attribuita al legislatore solo all’associazione nazionale (e, quindi, agli  organi rappresentativi nazionali della stessa): << la giurisprudenza ha, invero,  opportunamente puntualizzato che, in una situazione come quella in discorso, in  cui la legittimazione ad agire discende direttamente dalla legge, neppure la  previsione statutaria potrebbe assegnare ad articolazioni interne dell'ente  associativo la contitolarità della predetta legittimazione, che resta in capo  all'ente di carattere nazionale accreditato in sede ministeriale (v. Cons.  Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 3478)>> (Consiglio Stato ad. plen., 11  gennaio 2007, n. 2, emanata con riferimento a codice del consumo, ma sulla base  di principi estensibili a tutte le ipotesi di legittimazione ex lege di  associazioni rappresentative di interessi collettivi).
 
 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; sussistono ragioni per  procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara  inammissibile, come da motivazione.
 
 Compensa le spese di giudizio tra le parti.
 
 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Antonio Cavallari, Presidente
 Luigi Viola, Consigliere, Estensore
 Massimo Santini, Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 04/05/2011
 
                    




