TAR Sicilia (PA) Sez. I n. 1988 del 16 giugno 2022 
Ambiente in genere.Procedimento di screening

La peculiarità dell'autonomia del procedimento di screening è che non si conclude mai con un diniego di V.I.A., bensì con un giudizio di necessità di sostanziale approfondimento. In altre parole, il rapporto tra i due procedimenti appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa. La "verifica di assoggettabilità", come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti. L’esame della documentazione nella fase di “screening” può non essere esaustivo anche se comunque idoneo ad indirizzare l’amministrazione “prima facie” verso la decisione più opportuna. Sono proprio le caratteristiche della verifica di assoggettabilità che incidono, quindi, sul grado di approfondimento richiesto per l’espletamento del procedimento.

Pubblicato il 16/06/2022

N. 01988/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01553/2021 REG.RIC.

N. 00050/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2021, proposto dalla Vincenzo D'Angelo” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Casarrubia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Palermo, P.zza V.E. Orlando n. 6;

contro

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Presidenza della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;

nei confronti

Carlo Di Leo, non costituito in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 50 del 2022, proposto dalla “Vincenzo D'Angelo” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Casarrubia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Palermo, P.zza V.E. Orlando n. 6;

contro

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

A) Quanto al ricorso n. 1553 del 2021:

- del D.R.S. n. 635 del 3.06.2021, trasmesso con nota prot. n. 37028 del 04.06.2021 e in pari data notificato (04.06.2021), adottato dall’Assessorato Regione Sicilia del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente;

nonché ove occorra,

- del parere istruttorio reso dalla Commissione regionale tecnica specialistica n. 145 del 26.05.2021;

- della Delibera della Giunta regionale Sicilia n. 189 del 21.07.2015, nella parte in cui prevede i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica;

- dei decreti assessoriali (Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente) nn. 229/Gab del 27.05.2016, 298/Gab del 05.07.2019, 360/GAB del 17 ottobre 2019 e 08/GAB del 18 gennaio 2021, di approvazione degli elenchi “dei Soggetti in possesso dei requisiti” per la nomina;

- dei decreti assessoriali (Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente) nn. 311/Gab 23.07.2019, 414/GAB del 19 dicembre 2019 e 19/Gab del 19/01/2021, di nomina dei commissari;

- della nota prot. 65377 del 6.11.2020 del Dipartimento ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, citata nel provvedimento principale impugnato;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.

B) Quanto al ricorso n. 50 del 2022:

- della nota prot. 49688 del 21.12.2021 adottata dal Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

- della nota prot. 65377 del 6.11.2020 del Dipartimento regionale dell’ambiente, presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, citata nel provvedimento principale impugnato;

- della nota prot. 44603 del giorno 11.11.2020 del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, presso l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e dell’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e di Regione Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso ritualmente proposto (RG 1553/21) la società “Vincenzo D’angelo” s.r.l. ha impugnato, tra gli altri, il D.R.S. n. 635 del 3.06.2021 con cui l’Assessorato Regione Sicilia del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) decideva di assoggettare a V.I.A. il progetto di “modifica sostanziale relativa ad un centro di trattamento polifunzionale della raccolta differenziata e indifferenziata in C. da Citrolo, Alcamo, autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 415 del 24/04/2006” presentato dalla stessa ditta, rinviando al parere n. 145 del 26.05.2021 della Commissione Tecnica Specialistica, pure impugnato.

In fatto la ricorrente deduce di essere una società specializzata nel trattamento di rifiuti, con impianto autorizzato con ordinanza commissariale n. 415 del 28.04.2006.

In un primo momento, con nota n. 6982 del 2.02.2011, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente escludeva dall’assoggettabilità a V.I.A. il progetto presentato dalla ditta istante. L’impianto originario nel corso degli anni ha poi subito delle modifiche legate agli adeguamenti alla normativa sopravvenuta e al miglioramento del processo tecnologico, modifiche tutte assentite dall’Autorità competente (cfr. D.D.S. n. 1149 del 23.07.2014, D.D.S. n. 541 del 27.04.2015, D.D.S. n. 2473 del 17.12.2015).

Poi, con D.D.S. n. 192 del 22.07.2017, da ultimo, l’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (D.A.R.) consentiva le operazioni D14 e D15, già escluse dall’assoggettabilità a V.I.A. nel 2011, anche sul rifiuto 20 03 01. L’operazione D14 veniva precisata quale “trattamento fisico” composta da fasi di triturazione/deferrizzazione/vagliatura/selezione di frazioni recuperabili, ricorrendo a idoneo “trito vagliatore”, “quale modifica migliorativa” da inserire nell’area dedicata all’area di trasferenza, “idonea allo scopo”. La capacità di trattamento giornaliera veniva confermata in 600 tonnellate/giorno. In ultimo, il D.D.S. in questione approvava tutte le modifiche richieste, qualificandole espressamente come “modiche non sostanziali”.

Con nota n. 44603 dell’11.11.2020, il D.A.R. comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, l’apertura del procedimento volto all’annullamento d’ufficio del D.D.S. n. 192 del 22.02.17, “giacché non sono state espletate le necessarie procedure di valutazione ambientale”.

Ciò detto, la ricorrente, attraverso un’istanza della stessa data del preavviso sopra indicato, attivava una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per una capacità di trattamento di rifiuti ancora più ampia, nell’ottica di superare le problematiche rilevate dall’amministrazione legate ai limiti attuali di conferimento.

Con nota del 4.03.2021, la ricorrente chiedeva l’archiviazione del procedimento di annullamento d’ufficio del D.D.S. 192/2017 e, in via subordinata, la prosecuzione dell’attività ex art. 29, co. 3, d.lgs. n. 152/2006.

Perdurando il silenzio dell’amministrazione, la società proponeva ricorso avverso l’inerzia dell’assessorato che culminava con la sentenza n. 3059/2021 con la quale questo Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando l'illegittimità del silenzio impugnato e ordinando all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di adottare una determinazione esplicita e conclusiva a margine del procedimento avviato con la nota n. 44603 dell'11.11.2020.

Con il decreto n. 635 del 3.06.2021, qui impugnato, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente decideva di assoggettare a V.I.A. il progetto della ricorrente, rinviando per relationem al parere n. 145 del 26.05.2021 della Commissione Tecnica Specialistica. Veniva, anche stabilito all’art. 3 del decreto suddetto che “nelle more della presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell’espressione del parere della CTS sull’istanza di prosecuzione delle attività ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente è diffidato, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del suddetto D.lgs., dall’esercire l’impianto a condizioni diverse da quelle di cui agli elaborati progettuali presentati nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui al prot. ARTA n. 6982 del 01/02/2011”.

Infine, con nota n. 47445 del 6.12.2021, il D.A.R. comunicava l’archiviazione del procedimento di annullamento d’ufficio del D.D.S. 192/2017 in esecuzione della citata sentenza. Nella predetta nota si legge anche che “a seguito delle osservazioni formulate dalla Ditta e della presentazione al Dipartimento regionale dell’Ambiente di una “Istanza di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per modifica sostanziale relativa ad un centro di trattamento polifunzionale della raccolta differenziata e indifferenziata in c.da Citrolo del territorio comunale di Alcamo (TP), autorizzato con Ordinanza Commissariale n.415 del 24/04/2006 e ss.mm.ii.” sono state avviate attività che hanno condotto al superamento del termine fissato ex lege per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di annullamento di cui era stato comunicato l’avvio”.

La ricorrente, però, ribadisce che la nuova istanza di verifica di esclusione dalla V.I.A. sarebbe relativa ad un diverso progetto di impianto, con maggiore capacità di trattamento, rispetto a quello escluso dalla V.I.A. nel 2011, nonché con l’inserimento di una nuova operazione di smaltimento.

Il ricorso è assistito dalle censure che seguono così rubricate:

I. Illegittimità derivata per vizi relativi alla nomina della commissione specialistica - violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.A., Nonché mancata applicazione dell’art. 3, co. 1, della l. 241/1990 in ordine alla valutazione dei candidati nominati;

II. Motivazione insufficiente e eccesso di potere (per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità), nonché violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e tutela della concorrenza, con riferimento agli artt. 1 e 2 del provvedimento impugnato;

III. Motivazione insufficiente ed eccesso di potere (per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà tra manifestazioni di volontà), con riferimento all’art. 3 del provvedimento impugnato.

Resiste in giudizio l’Assessorato regionale dell’Energia dei Servizi di Pubblica Utilità, pur non essendo stato intimato in questo primo giudizio, mentre non si è costituito l’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente i cui atti sono oggetto precipuo del contenzioso.

Con ordinanza cautelare dell’11/10/2021 n. 643 questa Sezione ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. in ragione della complessità delle questioni in ricorso.

2. Con un secondo gravame (RG 50-22) la società “Vincenzo D’Angelo” s.r.l. ha poi impugnato anche la nota n. 49688 del 21.12.2021, con la quale il Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, a seguito delle osservazioni formulate dal Dipartimento regionale dell’Ambiente con la nota n. 65377 del 06.11.2020, ha rilevato che le autorizzazioni di cui al D.D.G. n. 192 del 22.02.2017 sono state concesse in carenza delle necessarie procedure di valutazione ambientale di competenza regionale di cui alla parte seconda del d.lgs.152/2006, con conseguente diffida dall’esercire le attività autorizzate con il D.D.G. n.192 del 22.02.2017.

Il ricorso è assistito da quattro motivi di lagnanza così rubricati:

I. Violazione di legge per difetto di competenza;

II. Motivazione perplessa, nonché difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al punto 8, lett. T, allegato IV, d.lgs. n. 152/2006;

III. Violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 29 T.U.A. vigente ratione temporis;

IV. Violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 7 della l. 241/1990.

Resiste in giudizio l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente nonché l’Assessorato regionale dell’Energia dei Servizi di Pubblica Utilità con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo.

Con ordinanza cautelare dell’11 marzo 2022 n. 750, questa Sezione ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. in abbinamento alla causa RG 1553/21.

In vista dell’odierna udienza di merito le parti hanno scambiato documenti e memorie a difesa ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

All'udienza pubblica del 9 giugno 2022 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

3. Può essere accolta la richiesta della Difesa erariale di riunione dei giudizi di cui in epigrafe ai sensi dell’art. 70 c.p.a. per la loro evidente connessione sia oggettiva che soggettiva.

Per tale ragione può essere anche superata l’eccezione sollevata dalla ricorrente di inammissibilità della costituzione nel giudizio RG 1553/21 dell’Assessorato regionale dell’Energia dei Servizi di Pubblica Utilità in luogo dell’Assessorato l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, essendo le due amministrazioni invece validamente costituite nel ricorso RG 50/22.

4. Partendo con l’esame del ricorso più risalente (RG 1553/21), la ditta istante impugna il decreto n. 635 del 3.06.2021 con cui l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ha deciso di assoggettare a V.I.A. il progetto presentato dalla ricorrente l’11/11/2020, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06, “per modifica sostanziale relativa ad un centro di trattamento polifunzionale della raccolta differenziata e indifferenziata in C. da Citrolo, Alcamo, autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 415 del 24/04/2006 e ss. mm.”.

5. Con il primo motivo, la D’Angelo s.r.l. contesta la procedura con cui sono stati nominati i membri della C.T.S., nella specie in quanto la nomina sarebbe avvenuta “intuitu personae”, e quindi senza alcuna valutazione comparativa tra i soggetti. A supporto delle proprie argomentazioni la ricorrente cita la Delibera della Corte dei Conti del 18 agosto 2016, Sezione centrale di controllo della legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la quale l’Organo di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto ministeriale di nomina della pari Commissione a livello nazionale.

5.1. La censura va disattesa e nel fare ciò il Collegio richiama il proprio recente arresto n. 3330 del 1° dicembre 2021 nel quale è stata rigettato identico motivo “alla luce proprio della giurisprudenza citata dalla ricorrente che non esclude la possibilità che la nomina dei componenti la commissione avvenga a carattere fiduciario, ma richiede solo che venga comunque esternata la motivazione della scelta, in modo che possa dimostrarsi la sua ragionevolezza. Ora, nel caso che ci occupa, da un lato, contrariamente all’assunto della ricorrente, la Delibera della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015 fissa dei criteri, seppur stringati, da adoperare da parte della commissione nella scelta dei componenti la futura c.t.s.. A tal uopo, si legge nelle premesse del provvedimento che gli aspiranti, oltre al possesso di diploma di laurea, dovranno anche dimostrare una specifica competenza in materia di Valutazioni Ambientali (VIA/VINCA/AIA/VAS), per aver svolto per un periodo significativo, non inferiore a tre anni, attività correlata. Segue inoltre la categorizzazione delle istanze degli aspiranti in 4 profili, suddivisi per aree tematiche, in cui poter far rientrare le istanze. L’appartenenza a più profili di un candidato non rende di per sé più “adatto” l’aspirante nel singolo profilo selezionato, attesa la diversità di aree tematiche a cui fanno riferimento i 4 profili individuati dalla Delibera. Ciò vale anche rigettare la doglianza della ricorrente nella parte in cui lamenta una presunta irragionevolezza nella scelta finale di aspiranti presenti in un solo profilo in luogo di altri presenti in più profili. Ciò detto, va rigettata la censura soprattutto perché non risponde al vero che “la nomina, in definitiva, si è ispirata soltanto al criterio fiduciario “intuitu personae”, in sacrificio dei principi costituzionali del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione” in quanto, come detto, in sé non sarebbe astrattamente illegittima una tale scelta, mentre risulta comunque provato che una selezione tra gli aspiranti c’è stata e sulla base di criteri oggettivi e definiti a priori”.

6. Con la seconda doglianza, la ditta ricorrente passa poi in rassegna le motivazioni tecniche addotte dall’Amministrazione, in particolare dalla C.T.S. nel parere n. 145/2021 del 26/05/2021, a supporto della decisione di sottoporre a V.I.A. il progetto di ampliamento dell’impianto dell’istante, evidenziando diffusamente come gli atti impugnati sarebbero carenti di sufficienti elementi circa gli impatti ambientali “ulteriori” e “significativi”, da valutarsi “sulla base dei criteri di cui all'allegato V” su cui dovrebbe fondarsi la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19, comma 5, d.lgs. n. 152/2006).

6.1. Nel rigettare nel suo complesso il motivo, il Collegio osserva preliminarmente che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere l'attività mediante la quale l'amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità V.I.A., connotata da discrezionalità tecnica, e quindi può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, fermo restando che le illegittimità e incongruenze debbono essere "macroscopiche" e "manifeste" (da ultimo, in termini, Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., 05-01-2022, n. 15).

6.2. Inoltre, in relazione alla presunta doverosità dell’integrazione documentale lamentata dalla ricorrente, deve osservarsi che, nonostante le modifiche normative intervenute nel tempo e relative al procedimento di “screening”, il legislatore ha sempre mantenuto uno spatium deliberandi intangibile in capo all’amministrazione procedente che può decidere se allungare i tempi del provvedimento di verifica di assoggettabilità nell’ottica di evitare la successiva fase di V.I.A. o, quando quest’ultima appare momento ineliminabile, evitare l’approfondimento istruttorio in fase di verifica di assoggettabilità e rinviarlo alla sede di V.I.A.

Infatti, deve ritenersi pienamente operante anche nell’attuale quadro normativo l’indirizzo ermeneutico, richiamato anche dall’amministrazione, secondo cui “nella fase della verifica di assoggettabilità a V.I.A. di un progetto (c.d. screening), l'Amministrazione ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere chiarimenti e dettagli di carattere tecnico o di altra natura, come espressamente previsto dall'art. 19, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ndr. vigente ratione temporis). Nell'inserire tale previsione il legislatore ha evidentemente inteso introdurre un elemento di discrezionalità valutativa anche in ordine alla scelta tra allungare i tempi dell'istruttoria, con il coinvolgimento della parte, ovvero addivenire al diniego allo stato degli atti, avendo esso ad oggetto non la V.I.A., ma la mera possibilità di pretermetterla” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 07/09/2020, n.5379).

Nella versione vigente, infatti, la norma di riferimento è l’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, che prevede che “entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni”.

Resta, quindi, in capo alla P.A. il potere, e non il dovere, di chiedere documenti e chiarimenti al soggetto proponente, peraltro solo ove ritenuto necessario, nell’ottica di garantire un equo bilanciamento degli interessi coinvolti sia procedimentali che ambientali.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha successivamente ribadito "la peculiarità dell'autonomia del procedimento di screening, che non si conclude mai con un diniego di V.I.A., bensì con un giudizio di necessità di sostanziale approfondimento. In altre parole, il rapporto tra i due procedimenti appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa. La "verifica di assoggettabilità", come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2021, n. 3302). Viene quindi pacificamente ammesso che l’esame della documentazione nella fase di “screening” possa non essere esaustivo anche se comunque idoneo ad indirizzare l’amministrazione “prima facie” verso la decisione più opportuna. Sono proprio le caratteristiche della verifica di assoggettabilità che incidono, quindi, sul grado di approfondimento richiesto per l’espletamento del procedimento.

6.3. Nel merito della corposa censura deve osservarsi che l’amministrazione, attraverso il richiamo al parere tecnico della C.T.S. n. n. 145 del 26/05/2021, ha avuto modo di indicare diversi profili di criticità, o anche solo di opportunità, che suggerivano la sottoposizione del progetto alla più approfondita sede di V.I.A. (da pag. 24 a 26 del parere) che non possono da questo Giudicante essere vagliati oltre i limiti surriferiti, non essendo né illogico né irragionevole il giudizio offerto dell’amministrazione che ha riscontrato, tra le altre, possibili incoerenze tra il progetto e le previsioni programmatiche in materia di rifiuti, scarso approfondimento sull’impatto che l’impianto può avere sui vicini centri abitati, insufficiente valutazione degli effetti cumulativi e omessa considerazione di alternative di progetto che implementino i principi dell’economia circolare.

In particolare, non convincono le doglianze della ricorrente nella parte in cui contesta all’amministrazione la mancata apertura di una fase di contraddittorio volta a produrre documentazione in linea con il piano regionale per la gestione dei rifiuti nel frattempo emanato. Oltre a quanto già chiarito al punto 6.2, è dato leggere nel parere citato che la ricorrente ha presentato un aggiornamento dello studio preliminare ambientale datato 14 aprile 2021, quando erano sicuramente già vigenti le nuove linee d’azione regionali in tema ambientale (Decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n. 8, Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia entrato in vigore il 9 aprile 2021). Peraltro, la ricorrente dichiara e sottoscrive in sede di aggiornamento dello studio preliminare (come detto in data successiva all’approvazione del piano regionale), di presentare "la scheda di sintesi revisionata, la relazione tecnica revisionata, il PMC revisionato e lo studio preliminare ambientale revisionato che annullano e sostituiscono i precedenti”. All’evidenza, la ricorrente poteva in sede di aggiornamento dello studio adeguare il progetto alle ormai vigenti linee d’azione regionali in tema ambientale, circostanza sottolineata dall’amministrazione nel parere gravato.

Ancora, l’amministrazione evidenzia che i quantitativi di rifiuti stimati in progetto (sino a 200 t/giorno) sono di poco inferiori a quelli che implicherebbe l’avvio della procedura di V.I.A. in automatico (oltre 200 t/giorno) (operazioni di cui all'allegato B, lettera D13. D14 e D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Di per sé questo dato, unito alle altre criticità riscontrate dalla C.T.S., evidenzia la non manifesta irragionevolezza della decisione presa dall’ARTA.

In ultimo, appare anche condivisibile l’esigenza evidenziata dall’amministrazione di procedere ad una valutazione complessiva ed approfondita dell’intera attività espletata nell’insediamento industriale in considerazione della complessità dei vari processi autorizzativi che si sono comunque succeduti nel tempo, anche nel periodo emergenziale Covid.

Deve concludersi, pertanto, per il rigetto del motivo in quanto appaiono ragionevoli le perplessità dell’amministrazione che, valutato nel suo complesso il progetto, ha ritenuto che l’intervento (per dimensioni, tipologia e vicinanza ad abitazioni) possa determinare impatti significativi sull’ambiente circostante tanto da richiedere il necessario approfondimento in sede di V.I.A.

7. Deve essere invece accolto il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente mette in luce le carenze motivazionali legate alla diffida presente nell’art. 3 del decreto impugnato con il quale dispone: “Nelle more della presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell’espressione del parere della CTS sull’istanza di prosecuzione delle attività ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente è diffidato, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del suddetto D.Lgs., dall’esercire l’impianto a condizioni diverse da quelle di cui agli elaborati progettuali presentati nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al prot. ARTA n. 6982 del 01/02/2011”.

L’art. 29, comma 2, del d.lgs. 152/06 prevede che: “2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all’articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente”.

L'amministrazione, in maniera del tutto apodittica, ha quindi proceduto a diffidare la ricorrente dal porre in esercizio l’impianto a condizioni diverse da quelle autorizzate con provvedimento ARTA n. 6982 del 01/02/2011, non tenendo conto del fatto che la potenzialità massima dell’impianto è stata autorizzata con il successivo D.D.G. n. 192 del 22/02/2017 il cui procedimento di annullamento in autotutela è stato poi definitivamente archiviato con nota n. 47445 del 6.12.2021, da cui deriva la perdurante vigenza del provvedimento autorizzativo del 2017. Restano quindi non chiariti, quantomeno nel testo del provvedimento impugnato, quali sarebbero gli “inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28” o le “modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”.

Né l’amministrazione difendendosi ha replicato alcunché in proposito, da cui discende l’invalidità dell’atto gravato in parte qua attesa la motivazione carente a supporto fornita dall’amministrazione.

8. Per le ragioni esposte il ricorso va in parte respinto (motivi 1 e 2) ed in parte accolto (motivo 3).

9. Passando all’esame del ricorso RG 50/22, la ditta istante impugna la nota n. 49688 del 21.12.2021 con cui anche il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti la diffida dall’esercire le attività autorizzate con il D.D.S. 192/2017, peraltro facendo richiamo del decreto n. 635 del 3.06.2021.

10. Le censure possono essere scrutinate congiuntamente attesa la loro contiguità.

11. La società ricorrente lamenta che il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti con il provvedimento impugnato sia ricorso ad un potere di diffida che sarebbe invece riservato al solo Dipartimento regionale dell’ambiente presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Inoltre, sono evidenziati diversi profili di perplessità della motivazione e di difetto di istruttoria nonché la violazione dell’art 29 T.U.A. nella sua versione vigente dopo la novella di cui al d.lgs. n. 104/2017.

12. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Sul profilo della competenza si dilungano molto le parti per cercare di individuare sulla scorta di quale norma abbia agito il Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti nell’emettere la nota 49688 del 21.12.2021.

A tal fine viene richiamato l’art. 29, co. 2, d. lgs. n. 152/2006 che assegna il potere di diffida, asseritamente qui esercitato, a “l'autorità competente”, così definita dall’art. 5, lett. p): “la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio” che per la regione Sicilia è l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente (Delibera di Giunta n. 307 del 20.07.2020).

In realtà, la difesa erariale nei propri scritti ha precisato che: “La “diffida” oggetto della odierna impugnativa non richiama l’art. 29 del testo unico: e la circostanza non è affatto casuale. Si tratterebbe, infatti, di una determinazione puramente riproduttiva di quanto già deciso “a monte” dall’Assessorato territorio ed ambiente: che, come specificato in fatto e sulla scorta degli apprezzamenti formulati dalla Commissione, aveva in data 3 giugno 2021 (ndr decreto n. 635/21 dell’ARTA) già sostanzialmente inibito lo svolgimento dell’attività”.

Appurato, pertanto, che il Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti non ha agito intenzionalmente attraverso i poteri previsti dall’art. 29, comma 2, riservati invece al Dipartimento dell’ambiente (autorità competente), la prima autorità dichiara di agire in esecuzioni di pregressi accertamenti svolti proprio dall’autorità competente.

Il Collegio osserva che, a prescindere da un innegabile comportamento tortuoso, se non contraddittorio delle amministrazioni in giudizio che pur ammettendo di non aver annullato/revocato il D.D.G. n.192 del 22.02.2017 allo stesso tempo ritengono che la ricorrente non possa esercitare l’impianto in conformità alle autorizzazioni di cui è titolare, l’annullamento dell’art. 3 del D.R.S. n. 635 del 3.06.2021, in esito al giudizio RG 1553/21, priva ulteriormente di sostanza le difese dell’amministrazione. La diffida presente nell’articolo richiamato è infatti alla base della nota qui impugnata che viene ad essere viziata anch’essa dai medesimi pregiudizi già individuati ai punti precedenti.

A ciò deve per forza di cose aggiungersi che, con nota 26718 dell’8 luglio 2021, è proprio il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti che ammette una propria incompetenza in argomento: “Per quanto sopra, facendo presente che in tempi brevi sarà definito il procedimento di secondo grado relativo all’annullamento del D.D.G. n. 192/2017 e prendendo atto della rinuncia comunicata con nota 22933 del 10.6.2021, si ribadisce, comunque, che la prosecuzione delle attività autorizzate con il predetto decreto potrà essere consentita dall’autorità competente in materia ambientale, così come previsto all’art. 29, comma 3, del d.lgs.152/2006. A tal fine, si sollecita codesto Dipartimento Regionale dell’Ambiente ad esprimersi nel più breve tempo possibile sulla prosecuzione delle attività di cui sopra”.

Inoltre, effettivamente perplessa appare la motivazione presente nella nota gravata, che richiama la nota n. 65377/2020 del Dipartimento dell’ambiente che però riguarda la diversa istanza ed il diverso procedimento di aumento della capacità di impianto in base alla normativa straordinaria Covid (art. 5, comma 3, lettera f) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.2/Rif del 25/09/2020).

Per quanto detto, anche la nota n. 49688 del 21.12.2021 del D.A.R., emessa in dichiarata osservanza di quanto già stabilito dall’ARTA con il decreto 635/21, deve essere annullata perché affetta in via derivata dagli stessi vizi che affliggono l’art. 3 del decreto suddetto e descritti nei punti precedenti.

13. Concludendo sul ricorso RG 50/22 questo deve essere accolto con conseguente annullamento della nota impugnata della 49688 del 21.12.2021 del D.A.R.

14. La reciproca soccombenza delle parti in lite nei due giudizi consente comunque la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:

1) riunisce i ricorsi RG 1553/21 e 50/22;

2) in parte accoglie ed in parte rigetta il ricorso RG 1553/21:

3) accoglie il ricorso RG 50/22.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore