 TAR Lombardia (MI) Sez. II sent. 1236 del 5 maggio 2010
TAR Lombardia (MI) Sez. II sent. 1236 del 5 maggio 2010
Ambiente in genere. V.i.a. e progetti di sviluppo delle aree urbane
Ai sensi dell' all. B punto 7 lett b) del D.P.R. 12 aprile 1996, devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i soli progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01236/2010 REG.SEN.
 N. 03127/2005 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2005, integrato da  motivi  aggiunti, proposto da:
 Bottini Luciana e Bottini Sandra, rappresentate e difese dall'avv.  Liberto Losa,  con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Aurelio Saffi  10;
 contro
 Comune di Legnano, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Ugoccioni,  con  domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Boccaccio 19;
 Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano, rappresentata e difesa   dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo  studio, in  Milano, via Larga 23;
 Azienda Sanitaria Locale di Milano 1, rappresentata e difesa dall'avv.  Marino  Bottini, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della  Regione  Lombardia, in Milano, via F. Filzi, 22;
 Provincia di Milano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia –  Arpa e  Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
 
 nei confronti di
 
 Genesi Uno Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Bembo e  Antonino  Cimellaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano,  corso di  Porta Vittoria, 17;
 Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Viviana Fidani e  Piera  Pujatti, domiciliata in Milano, via Fabio Filzi 22;
 
 a) con il ricorso principale degli atti di adozione e di definitiva  approvazione  del Programma Integrato di Intervento denominato PII 9 area nuovo  Ospedale del  Comune di Legnano;
 di tutti gli atti del procedimento espropriativo e di occupazione  d’urgenza dei  mappali 35, 36 e 124 del Foglio 48 del Comune di Legnano,
 del provvedimento prot. 17130 del 2.7.2005, con cui l’Azienda  Ospedaliera di  Legnano ha autorizzato la Società Genesi Uno Spa all’accesso alle aree  sopra  indicate;
 
 b) con i primi motivi aggiunti depositati il 10.2.2006 di tutti gli atti  della  conferenza di servizio indetta dall’Azienda Ospedaliera di Legnano in  data  25.7.2005 e conclusasi con la riunione del 19.9.2005;
 della delibera del Direttore Generale n. 608 del 15.11.2005 avente ad  oggetto  l’approvazione del progetto definitivo;
 del decreto di occupazione di urgenza del 14.12.2005 notificato in data  27.12.2005;
 dell’avviso di immissione in possesso delle aree delle ricorrenti,  notificato  unitamente al decreto di occupazione d’urgenza;
 
 c) con i secondi motivi aggiunti depositati in data 31 marzo 2006 degli  atti  sopra indicati, oltre degli atti di assenso espressi dall’ARPA, dall’ASL  di  Milano 1, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla Regione Lombardia e  dalla  Provincia di Milano nella seduta della conferenza di servizi del  19.9.2005;
 
 d) con i terzi motivi aggiunti depositati in data 18.7.2007 del decreto  di  esproprio n. 1/2007 del 7.5.2007, con cui il Direttore Generale  dell’Azienda  Ospedaliera di Legnano ha disposto l’espropriazione delle aree delle  ricorrenti;
 
 e) con i quarti motivi aggiunti depositati in data 27.02.2007 dell’atto  di  rettifica del 15.11.2007 del decreto di esproprio;
 
 f) con i quinti motivi aggiunti depositati in data 5.3.2010 di tutti i  provvedimenti già impugnati.
 
 Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Legnano,  dell’Azienda  Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano, della Società Genesi Uno Spa,  dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano 1 e della Regione Lombardia;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  introdotto  dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
 Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2010, relatore la  dott.ssa  Silvana Bini, l’avv. Cristina Belvisi, in sostituzione dell’avv. Losa,  per i  ricorrenti; l’avv. Joseph Brigandì, in sostituzione dell’avv. Ugoccioni,  per il  Comune di Legnano; l’avv. Max Diego Benedetti, in sostituzione dell’avv.   Ferrari, per l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”; l’avv.  Marino  Bottini per l’A.S.L. di Milano 1 ; l’avv. Pietro Bembo per la società  Genesi Uno  Spa e l’avv. Viviana Fidani per la Regione Lombardia;
 
 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 FATTO
 Le ricorrenti, proprietarie di terreni nel Comune di Legnano,  contraddistinti al  Fg. 48, mapp. 35, 36 e 124, affermano di aver ricevuto nei mesi di  luglio e  agosto 2005 due comunicazioni provenienti dalla Società Genesi Uno, da  cui hanno  appreso che la suddetta società è concessionaria dell’Azienda  Ospedaliera di  Legnano della gestione e realizzazione del nuovo ospedale di Legnano in  forza di  una convenzione stipulata in data 23.3.2005.
 
 La suddetta concessionaria aveva ottenuto in data 22.7.2005 da parte  dell’Azienda Ospedaliera l’autorizzazione ex art 15 DPR 327/2001  all’accesso sui  loro terreni, al fine di effettuare rilievi e sondaggi, nonché tutte le  operazioni preliminari alla progettazione.
 
 Dalle sopra citate comunicazioni le ricorrenti sono venute a conoscenza  che  l’opera da realizzare è ricompresa in un PII – Programma integrato di  intervento  n. 9 - adottato e approvato nel corso del 2005.
 
 Gli atti del PII, nonché tutti gli atti del procedimento preordinato  all’esproprio, sono stati impugnati con il ricorso principale, per i  seguenti  motivi:
 
 1) violazione di legge: artt. 7 e 8 L. 241/90; artt. 11, 12 e 16 DPR  237/2001;  eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e  di buon  andamento della PA; carenza istruttoria: le ricorrenti non hanno  ricevuto alcuna  previa comunicazione dell’approvazione del PII, che vale come  approvazione di  opera pubblica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità e  urgenza.
 
 Il ricorso veniva notificato al Comune di Legnano, all’Azienda  Ospedaliera e  alla Società Genesi Uno nei giorni del 24 e 25 ottobre e depositato il  successivo 21 novembre.
 
 Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo il  rigetto  del ricorso.
 
 Con nota del 30.11.2005 la Soc. Genesi Uno comunicava alle ricorrenti  che “con  delibera n. 608 del 15.11.2005 era stato approvato il progetto  definitivo  inerente la realizzazione del nuovo Ospedale e con il medesimo atto è  stata  dichiarata ed è divenuta efficace la pubblica utilità dell’opera”.  Veniva  altresì reso noto che a conclusione della conferenza di servizi  conclusasi il  19.9.2005 era stata emanata una “determinazione costituente vincolo  preordinato  all’esproprio delle aree de quibus”.
 
 Seguiva poi la notifica del decreto di occupazione d’urgenza e di  determinazione  dell’indennità provvisoria in data 27.12.2005.
 
 Le ricorrenti presentavano allora una domanda di accesso, impugnando  contestualmente con i primi motivi aggiunti depositati in data  10.2.2006, gli  atti della conferenza di servizi indetta dall’Azienda ospedaliera di  Legnano in  data 25.7.2005 conclusasi con la riunione del 19.9.2005, la delibera del   Direttore Generale dell’Ospedale di Legnano n. 608 del 15.11.2005 avente  ad  oggetto l’approvazione del progetto definitivo del nuovo ospedale; il  decreto di  occupazione d’urgenza emesso in data 14.12.2005 a firma del Direttore  Generale  dell’Ospedale civile di Legnano; l’avviso di immissione in possesso  delle aree  soggette ad occupazione d’urgenza, per i seguenti motivi:
 
 A) quanto al Programma Integrato di intervento n. 9
 
 1.1) violazione di legge: L.R. 12/2005 art 14; incompetenza organica: il  PII è  stato adottato dal Consiglio Comunale, mentre la competenza rientrebbe  nella  Giunta, in quanto non comportava alcuna variante urbanistica;
 
 1.2) violazione di legge: art 92, commi 3,4,5 e 6 L.R. 12/2005, art 34  D. L.vo  267/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria: il PII,  presentando  interesse regionale, avrebbe dovuto essere approvato seguendo il  procedimento  dell’accordo di programma, con atto finale della Regione;
 
 1.3) violazione di legge: art 92 L.R. 12/2005, eccesso di potere per  difetto di  istruttoria, per la mancanza del parere di compatibilità del PTCP;
 
 b) quanto agli atti della conferenza di servizi e al provvedimento del  Direttore  Generale di approvazione del progetto:
 
 2.1) violazione di legge: artt. 7 e 8 L. 241/90; art. 11,12 e 16 DPR  327/2001;  eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e di buon  andamento  della P.A.; carenza di istruttoria: i procedimenti di imposizione del  vincolo e  di esproprio sono distinti da quello di pubblica utilità: per ciascuno è   necessario il rispetto della garanzia partecipativa; mentre nel caso de  quo gli  atti della conferenza di servizi non sono stati preceduti dalla  comunicazione di  avvio del procedimento;
 
 2.2) violazione delle direttive comunitarie e di norme di legge:  direttive del  Consiglio 97/11/CEE del 3.3.1997; L. 22.2.1994, 146 art 40 comma 1; DPR  12.6.1996 art 1 e 10, all. B e D; L.R. 20/1999, n. 20, art 2 comma 1  lett. d);  eccesso di potere per carenza di istruttoria: il progetto non è stato  sottoposto  a VIA;
 
 2.3) violazione di legge: DPR 327/2001, art 16 comma 2; DPR 21.12.1999  n. 554  art 25; eccesso di potere per indeterminatezza dei contenuti: mancano il  piano  particellare di esproprio e l’indicazione dei terreni oggetto di  espropriazione;
 
 c) quanto al decreto di occupazione d’urgenza:
 
 3.1) invalidità derivata: il decreto è illegittimo per invalidità  derivata dai  vizi che inficiano i precedenti atti e in particolare gli atti del PII;
 
 3.2) errata applicazione e violazione di legge: art 20 e 22 bis del DPR  327/2001; art 3 L. 241/90; eccesso di potere per difetto di presupposti;  difetto  di istruttoria e di motivazione: negli atti non è indicata la ragione  dell’urgenza;
 
 3.3) il decreto è illegittimo per indeterminatezza dei contenuti.
 
 Anche rispetto ai motivi aggiunti si costituivano in giudizio le  Amministrazione  intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
 
 A seguito della domanda di accesso le ricorrenti ottenevano in data  13.3.2006  copia delle delibere di adozione e approvazione del PII.
 
 Le stesse provvedevano ad integrare il contraddittorio, notificando il  ricorso  principale all’ASL, all’ARPA; alla Provincia di Milano, alla Regione  Lombardia e  al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
 
 Si costituivano in giudizio l’ASL e la Regione Lombardia, chiedendo il  rigetto  del ricorso.
 
 In data 31.3.2006 venivano poi notificati i secondi motivi aggiunti,  articolando  le seguenti censure, senza impugnare nuovi atti:
 
 Quanto al PII
 
 1.1) violazione di legge: art 14 L.R. Lombardia n. 12/2005; incompetenza   organica: il PII non produce effetti di variante e quindi non doveva  essere  adottato e approvato dal Consiglio Comunale, ma dalla Giunta;
 
 1.2) violazione di legge: art 25 comma 7 e art 92, comma 3 L.R. 12/2005,  eccesso  di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento, non  essendo  stato approvato il Documento di inquadramento di cui all’art 25  L.R.12/2005;
 
 Quanto agli atti della conferenza di servizi
 
 2.1) violazione delle direttive comunitarie e di norme di legge e di  regolamenti: direttive del Consiglio 337/85 del 27.6.1985; direttiva  97/11/CEE  del 3.3.1997; art 40 comma 1 L. 22.2.1994, n. 146; art 1 e 10 DPR  12.6.1996,  all. B e D; L.R. 20/1999, n. 20, art 2 comma 1 lett. d); eccesso di  potere per  carenza di istruttoria: il progetto non è stato sottoposto a VIA e  mancherebbe  ogni tipo di istruttoria sul punto;
 
 2.2) violazione di direttive comunitarie e di norme legislative e  regolamentari:  direttiva del Consiglio della CEE 337/85/CE del 27.6.1985; art 40  L.146/94; art  2 L.R. 20/99; DGR 27.11.1998 n. 39975; eccesso di potere per carenza di  istruttoria: non è stata espletata neppure la procedura di impatto  ambientale  imposta dall’art 2 L.R.20/99;
 
 2.3) violazione di legge: art 14 e 19 L. 109/94; art 11 DPR 554/99; art 5  e 7 D.  Lvo 422/97; eccesso di potere per difetto di istruttoria;  contraddittorietà  intrinseca: il progetto non è stato preceduto dallo studio di  fattibilità;
 
 quanto al decreto di occupazione d’urgenza e agli atti successivi al  procedimento ablatorio: illegittimità derivata.
 
 Anche rispetto ai secondi motivi aggiunti si costituivano in giudizio le   Amministrazione intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
 
 In data 7.6.2007 e 14.6.2007 le ricorrenti hanno ricevuto il decreto n.  1/2007  con cui il Direttore dell’Azienda Ospedaliera ha disposto  l’espropriazione delle  aree, atto impugnato con i terzi motivi aggiunti depositati in data  18.7.2007,  facendo valere i seguenti profili di illegittimità:
 
 1) invalidità derivata dagli atti viziati presupposti;
 
 2) violazione di legge: artt. 23 e 26 DPR 327/2001; eccesso di potere  per  travisamento, per l’erronea indicazione dei proprietari delle aree  espropriate.
 
 L’Amministrazione, rilevando l’errata indicazione delle proprietà ha  emanato un  atto di rettifica in data 15.11.2007 eliminando il riferimento al  proprietario  Sig. Alberto Bottini, che risultava tale in base ai dati catastali.
 
 Con i quarti motivi aggiunti è stato impugnato quest’ultimo atto di  rettifica,  per invalidità derivata.
 
 Anche rispetto a questi motivi aggiunti si costituivano in giudizio le  Amministrazioni intimate.
 
 A fronte del deposito di documentazione da parte del Comune di Legnano  della  delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 4.5.2004 recante la “seconda  integrazione del Documento di inquadramento dei PII ai sensi della L.R.  9/99.  Documento di attivazione del PII già individuati dal vigente PRG della  Città di  Legnano” parte ricorrente ha notificato i quinti motivi aggiunti,  articolando le  seguenti censure:
 
 violazione di legge; art 3 L.241/90; artt. 6,25 e 87 L.R. 12/2005;  violazione  del PRG; violazione del documento di inquadramento del PII come  integrato dalla  delibera del C.C. 50/2004; eccesso di potere per contraddittorietà;  illogicità  manifesta, difetto di istruttoria e motivazione: il PII risulta in  contrasto con  il documento di inquadramento, che impone la VIA.
 
 In vista dell’udienza di merito tutte le parti depositavano memorie a  difesa  delle proprie posizioni.
 
 All’udienza del 8 Aprile 2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
 DIRITTO
 1) Le ricorrenti impugnano con il ricorso principale e i cinque motivi  aggiunti  gli atti finalizzati alla realizzazione del nuovo Ospedale di Legnano.
 
 Come evidenziato nelle difese degli enti intimati, l’opera è stata  realizzata  secondo la procedura prevista dagli artt. 37 bis della L. 109/94, con un   finanziamento in parte pubblico e in parte privato.
 
 Ad esito dell’espletamento delle procedure concorsuali previste dagli  artt. 37  bis L. 109/94, la concessione di costruzione è stata aggiudicata ad un  Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che ha poi costituito la società  ex art 37  quinques L. 109/94, denominata Genesi Uno spa, deputata a realizzare  l’intervento previa acquisizione delle aree interessate dall’intervento  per una  porzione di territorio pari a 180.000 mq.
 
 La localizzazione dell’ospedale è stata prevista per la prima volta nel  PRG  adottato dal Consiglio Comunale in data 23.4.2004 con delibera n. 38 e  definitivamente approvato con D.G.R. 12783 del 16.4.2003.
 
 Ai sensi dell’art 56 della NTA la realizzazione del nuovo ospedale era  subordinato alla presentazione ed approvazione di un Programma Integrato  di  Intervento, denominato PII n. 9 “area nuovo ospedale”.
 
 La comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del PII  veniva  pubblicata in data 10.6.2005 all’Albo pretorio, sul sito del Comune e  mediante  affissioni murali; quindi il Consiglio Comunale procedeva all’adozione e  alla  approvazione rispettivamente con delibere n. 55/2005 e 85/2005.
 
 A fronte del numero dei soggetti espropriati, (ottantatre), l’avviso di  avvio  del procedimento espropriativo veniva dato con il sistema degli artt. 11  e 16  DPR 327/2001, ovvero mediante pubblicazione su tre quotidiani (Corriere  della  Sera, Repubblica e La Prealpina), nonché sugli Albi Pretori e sui siti  internet  degli enti interessati. Alle ricorrenti la prima comunicazione  individuale  veniva data con la nota del 4.7.2005, ricevuta dalle stesse il 7.7.2005,  con cui  si rendeva noto che la Società Genesi Uno aveva chiesto all’Azienda  Sanitaria  l’autorizzazione all’ingresso nelle aree al fine di effettuare le  operazioni  altimetriche preordinate all’espropriazione.
 
 Sono poi stati adottati gli atti del procedimento espropriativo,  effettuando  altresì l’occupazione d’urgenza.
 
 2) Nel presente giudizio deve trovare applicazione l’art 23 bis L.  1034/1971,  introdotto dalla L. 205/2000, essendo oggetto dell’impugnazione un PII,  che, in  base all’art 34 T.U. 267/2000 comporta dichiarazione di pubblica  utilità,  indifferibilità e urgenza delle opere ivi previste, nonché gli atti  della  procedura espropriativa.
 
 2.1) Applicando quindi il c.d. rito accelerato, il ricorso principale è  inammissibile, in quanto depositato oltre il termine dimidiato: l’ultima   notifica è stata ricevuta in data 25 ottobre, ma il deposito è avvenuto  il 21  novembre.
 
 Poiché con il ricorso principale sono stati impugnati gli atti del PII e  gli  atti del procedimento espropriativo ed in particolare il provvedimento  del  22.7.2005 con cui veniva autorizzata l’accesso alle aree delle  ricorrenti, tutte  le ulteriori censure, introdotte nei diversi motivi aggiunti, avverso i  medesimi  atti, divenuti inoppugnabili, vanno dichiarate inammissibili.
 
 3) Per tale ragione i primi motivi aggiunti vanno dichiarati  inammissibili,  nella parte in cui sono dedotte le censure avverso il PPI, mentre vanno  esaminate quelle articolate avverso gli atti impugnati per la prima  volta, cioè  gli atti della conferenza di servizi, in data 25.7.2005 e conclusasi con  la  riunione del 19.9.2005, la delibera del Direttore Generale n. 608 del  15.11.2005  avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo, il decreto di  occupazione di urgenza del 14.12.2005 notificato in data 27.12.2005,  nonché  l’avviso di immissione in possesso delle aree delle ricorrenti,  notificato  unitamente al decreto di occupazione d’urgenza.
 
 3.1 Nei confronti degli atti della conferenza di servizi e del  provvedimento del  Direttore Generale di approvazione del progetto parte ricorrente  articola tre  motivi.
 
 Nel primo lamenta la violazione delle norme in materia di  partecipazione, in  quanto non sarebbe stata data alcuna comunicazione individuale di avvio  né del  procedimento di imposizione del vincolo espropriativo, né del  procedimento  preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, né di  approvazione del progetto definitivo, che risulta avvenuta con delibera  n.  608/05.
 
 Il motivo non ha pregio.
 
 Come emerge dalla puntuale ricostruzione delle difese delle  Amministrazioni, si  sono intersecati due procedimenti, uno pianificatorio, con l’imposizione  del  vincolo e l’approvazione del PII e l’altro espropriativo.
 
 La censura per la mancata comunicazione di avvio del procedimento del  PII non  può essere presa in considerazione, in quanto inammissibile, per le  ragioni  sopra esposte.
 
 Per quanto attiene invece agli altri atti, nel modus operandi  dell’Amministrazione non si ravvede alcuna illegittimità, dal momento  che sia  per la convocazione della Conferenza di servizi, sia per il procedimento   espropriativo l’avviso è stato dato con la pubblicazione sui quotidiani,  essendo  più di 50 soggetti espropriati, come prescrive l’art 11 comma II DPR  327/2001.
 
 3.2 Nella censura di cui al punto 2.2) si rileva la violazione della  normativa  in materia di VIA, in quanto il progetto non sarebbe stato sottoposto a  tale  procedimento.
 
 La censura è infondata, dal momento che l’area interessata dalla  realizzazione  dell’opera è di 180.000 mq, cioè 18 ettari, mentre ai sensi dell' all. B  punto 7  lett b) del D.P.R. 12 aprile 1996, devono essere sottoposti alla  valutazione di  impatto ambientale i soli progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o  in  estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha.
 
 3.3 Anche il terzo motivo è infondato, dal momento che il piano  particellare di  cui le ricorrenti lamentano l’assenza è allegato sia al progetto  definitivo sia  al PII.
 
 3.4 Quanto al decreto di occupazione d’urgenza, viene lamentata oltre  alla  invalidità derivata, che può essere respinta fin da subito, essendo  legittimi  gli atti presupposti, l’illegittimità per la mancata indicazione delle  ragioni  dell’urgenza (motivo di cui al punto 3.2) e la errata indicazione di  validità  del decreto di occupazione, posto in 5 anni dalla data di immissione in  possesso  (motivo 3.3).
 
 La prima censura è infondata.
 
 L’art 22 bis DPR 327/2001 prevede testualmente che il decreto di  occupazione  anticipata dei beni immobili necessari possa essere emanato senza  particolari  indagini o formalità, allorché il numero dei destinatari della procedura   espropriativa sia superiore a 50.
 
 Secondo l’interpretazione prevalente, in presenza dei presupposti  procedimentali  prescritti dall'art. 22 bis, t.u. 8 giugno 2001 n. 327 per l'emanazione  dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, e cioè il vincolo preordinato  all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione  può  immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione della  suddetta  ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata  l'approvazione del  progetto e lo stanziamento delle relative risorse, essendo sufficiente  che  l'ordinanza di occupazione si limiti a richiamare espressamente la  dichiarazione  di pubblica utilità, che costituisce l'unico presupposto e che consenta  di  rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere (Consiglio Stato,  sez. IV, 29  maggio 2009, n. 3353) decisione in cui è stato specificato che “ essendo   divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed  urgenza,  in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l'emanazione  dell'ordinanza di occupazione (il vincolo preordinato all'esproprio e la   dichiarazione di pubblica utilità), l'amministrazione ben può immettersi   senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione dell'ordinanza, per  realizzare  le opere per le quali vi è stata l'approvazione del progetto e lo  stanziamento  delle relative risorse”.
 
 Nel caso di specie, in presenza della dichiarazione di pubblica utilità,  la  necessità di espropriare 83 soggetti costituisce non solo la condizione  per  adottare il provvedimento di occupazione d’urgenza, ma anche la  motivazione del  provvedimento stesso.
 
 Nella censura successiva viene lamentata la violazione del termine di  cui  all’art 13 comma 4 del DPR 327/2001, in quanto l’efficacia del decreto  di  occupazione, stabilito in cinque anni dalla data di immissione nel  possesso,  supererebbe il termine massimo entro cui deve essere pronunciato  l’esproprio.  Rispetto a tale rilievo si ritiene venuto meno l’interesse, dal momento  che il  decreto di esproprio è stato emanato in data 7.5.2007, ponendo così fine   all’occupazione d’urgenza.
 
 Per le ragioni sopra esposte i primi motivi aggiunti vanno dichiarati in  parte  inammissibili e in parte infondati.
 
 4) Con i secondi motivi aggiunti, notificati da ultimo in data 21.3.2006  e  depositati in data 31.3.2006 (è stata depositata infatti una copia, in  attesa  del ricevimento delle notifiche), non vengono impugnati nuovi  provvedimenti, ma  sono articolate ulteriori censure, avverso gli atti già gravati.
 
 4.1 I motivi avverso il PII sono inammissibili, per quanto sopra già  esposto.
 
 4.2 Relativamente agli altri atti parte ricorrente ripropone la censura  relativa  alla mancata sottoposizione del progetto alla VIA e in subordine alla  verifica  di impatto ambientale di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) L.R. 20/99 e  dell’all.  B del DPR 12.4.1996.
 
 Le censure sono infondate: quanto alla VIA si rinvia a quanto sopra  dedotto,  mentre rispetto alla mancata verifica di impatto ambientale, si osserva  come  anche la norma regionale presupponga che l’opera occupi una superficie  superiore  a 40 ettari, circostanza che non sussiste nel caso de quo.
 
 4.3 Nel terzo motivo si rileva come il progetto, inserito nell’atto di  programmazione dell’Azienda ospedaliera fin dal 2003, non sarebbe stato  preceduto dalla studio di fattibilità, di cui all’art 14 L. 109/94 che  valuta le  componenti di integrazione urbanistica e socio-economica  dell’intervento.  Sarebbe mancata, anche in sede di conferenza di servizi, lo studio  preliminare  sull’organizzazione dei trasporti pubblici di collegamento.
 
 Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di tardività e di carenza  di  interesse rispetto a questo motivo, stante la manifesta infondatezza.
 
 Il PII prevede infatti la realizzazione di strutture di collegamento e  al  progetto definitivo è allegata una Relazione tecnico-illustrativa sulla  viabilità.
 
 4.4 Avverso il decreto di occupazione d’urgenza e gli atti successivi al   procedimento ablatorio viene lamenta sola l’illegittimità derivata,  senza  tuttavia alcuna specifica.
 
 Il vizio oltre che generico è infondato, essendo stati respinti i motivi  avverso  gli atti presupposti e precedenti.
 
 5) Nei terzi motivi aggiunti, con cui è stato impugnato il decreto di  esproprio,  l’unico motivo è l’errata indicazione della proprietà: a fronte del  provvedimento di rettifica con cui sono state riportate esattamente i  proprietari, il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta  carenza di  interesse.
 
 6) I quarti motivi aggiunti avverso l’atto di rettifica sono  inammissibili per  violazione del termine di deposito: l’ultima notifica è infatti  dell’11.2.2008  ma il deposito è avvenuto in data 27.2.2008, quindi oltre il termine di  15  giorni.
 
 7) I quinti motivi aggiunti sono inammissibili in quanto contengono una  sola  censura avverso il PII, lamentando il contrasto del PII n. 9 con le  previsioni  del documento di inquadramento di cui alla delibera del Consiglio  Comunale n.  50/2004, che imporrebbe per il suddetto Programma Integrato  l’espletamento della  VIA.
 
 Poiché, come detto, il PII è stato impugnato con il ricorso principale,  dichiarato inammissibile, per la tardività del deposito, le ulteriori  censure  proposte con motivi aggiunti avverso il medesimo atto, divenuto  definitivo, sono  inammissibili.
 
 8) Conclusivamente il ricorso principale va dichiarato inammissibile; i  primi e  i secondi motivi aggiunti in parte inammissibili e in parte infondati; i  terzi  motivi aggiunti improcedibili; i quarti motivi aggiunti inammissibili; i  quinti  motivi aggiunti inammissibili.
 
 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II,  definitivamente  pronunciando, dichiara il ricorso e i motivi aggiunti, in parte  inammissibili,  in parte infondati e in parte improcedibili.
 
 Condanna i ricorrenti in solido a liquidare la somma di € 5.000/00  (cinquemila)  da ripartirsi in parte uguale a favore del Comune di Legnano,  dell’Azienda  Ospedaliera – Ospedale civile di Legnano, dell’Azienda Sanitaria Locale  di  Milano 1, della Regione Lombardia e della società Genesi uno Spa.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010  con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Mario Arosio, Presidente
 Giovanni Zucchini, Primo Referendario
 Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 05/05/2010
 
                    




