Cass. Sez. III n. 8678 del 24 febbraio 2014 (Ud. 13 nov. 2013)
Pres. Mannino Est. Andronio Ric. PM in proc. Vollero
Aria. Momento consumativo del reato di cui all'art. 279 comma 1 d.lgs. 152\06

Le condotte di “inizio di installazione” e “esercizio” di cui all’art. 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 dei 2006, qualora poste in essere di seguito dallo stesso soggetto, non configurano fatti separati, eventualmente uniti dell’identità del disegno criminoso, ma momenti successivi di una progressione criminosa, con la conseguenza che il reato deve considerarsi unico. Tale reato si consuma o con il rilascio dell’autorizzazione o, in alternativa, con la cessazione dell’esercizio dell’impianto. È ovvio, infatti, che la costruzione e l'attivazione dell’impianto si presentano come necessariamente prodromiche rispetto allo svolgimento dell’esercizio dello stesso impianto senza la prescritta autorizzazione. Le condotte poste in essere dall’imputato non possono, dunque, essere parcellizzate e prese in considerazione una per una ai fini della prescrizione, ma devono essere considerate globalmente

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