Le emissioni di sostanze pericolose

di Mauro SANNA

Le modifiche apportate a partire dal 19 dicembre 2017 dall’art. 4 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, al punto JJ) dell’allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, relativo agli I mpianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 1, con la soppressione del secondo periodo: “Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall’allegato I alla Parte quinta del presente decreto” hanno indotto in alcuni casi in errore portando ad affermare che le emissioni di impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi di un impianto non sono soggette ad autorizzazione anche nel caso siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, sostanze o miscele di sostanze pericolose[1].

In proposito si riporta di seguito la normativa in materia prevista dalla Parte Quinta del D.

Lgs. 152/06 prima e dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183.

Normativa vigente fino al 18 dicembre 2017 Normativa vigente dal 19 dicembre 2017
D.lgs. 152/06 Parte Quinta ALLEGATO IV Impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 1 D.lgs. 152/06 Parte Quinta ALLEGATO IV Impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 1
1.Elenco degli impianti e delle attività’ : jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall’allegato I alla Parte quinta del presente decreto. 1.Elenco degli impianti e delle attività’ : jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. ((PERIODO SOPPRESSO dall’art.4 comma 1 lettera e) DEL D. LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183.))
D.lgs. 152/06 Parte Quinta Art. 272 (impianti e attività in deroga) D.lgs. 152/06 Parte Quinta Art. 272 (impianti e attività in deroga) integrato e modificato dal D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all’articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l’uso di tali combustibili nella parte III II, dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell’elenco della parte I dell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell’elenco, l’autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell’articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L’autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all’articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive. 1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all’articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l’uso di tali combustibili nella parte III II, dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell’elenco della parte I dell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell’elenco, l’autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell’articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L’autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all’articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive. ((1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, l a legislazione regionale di cui all’articolo 271, comma 3, individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli e possono imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, l’autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l’esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione. La decisione dell’autorità competente per il controllo e’ ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione.))
2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi da 5 a 7. L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59)). Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59)) .Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l’autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. I gestori degli stabilimenti per cui e’ stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. ((2. L’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore e’ tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell’articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l’articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi da 5 a 7. L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. I gestori degli stabilimenti per cui e’ stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. L’installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali e’ soggetta alle autorizzazioni di cui all’articolo 269. L’installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più’ autorizzazioni generali e’ ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali e’ ammessa, previa procedura di adesione, l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. In stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista all’articolo 269, e’ ammessa, previa procedura di adesione, l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l’entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l’autorità competente provvede ad aggiornare l’autorizzazione prevista all’articolo 269 sulla base dell’avvenuta adesione.
3. Almeno quarantacinque giorni prima dell’installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all’autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesione all’autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L’autorità che riceve la domanda puo’, con proprio provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l’obbligo di sottoporre lo stabilimento all’autorizzazione di cui all’articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia piu’ conforme alle previsioni dell’autorizzazione generale. L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L’autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e’ effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall’autorizzazione stessa, durante i quali l’esercizio puo’ essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. 3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima dell’installazione il gestore invia all’autorità competente una domanda di adesione all’autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell’ambito delle autorizzazioni generali vigenti. L’autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista all’articolo 269, comma 6, che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l’obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste all’articolo 269 in caso di modifiche relative all’installazione di impianti o all’avvio di attività non previsti nelle autorizzazioni generali. L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L’autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso.)) ((3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, devono disciplinare anche le voci previste all’allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse quelle riportate alle lettere a), g) e h). Le relative domande di adesione devono contenere tutti i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.))
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano: a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità’ particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o b) nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. 4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l’allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l’indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l’autorità competente può permettere, nell’autorizzazione generale, l’utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d’impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni. ((4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.)) 4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277. ((5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidita’ e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l’autorità competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione. Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.)) ((5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di combustione. L’autorizzazione dello stabilimento prevede valori limite e prescrizioni solo per tali impianti:))

Conclusioni

Le modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera f) punto 4) del D.Lgs. 183/ 2017, con cui è stato modificato il comma 4 [2] dell’art. 272 nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H7 (cancerogeno) ed H10 (teratogeno), a cui competevano in passato le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 ed alle quali ora competono le indicazioni di pericolo H350 (può provocare il cancro), H340 (può provocare alterazioni genetiche), non escludono che le emissioni siano soggette ad autorizzazione.
Pertanto, anche se a seguito delle modifiche apportate al comma 4 all’art. 272 del D.Lgs. n. 152/06, l’art. 1, comma 1, lettera f) punto 4) del D.Lgs. 183/2017, ha eliminato il riferimento al comma 1 del medesimo articolo 272, escludendo l’applicabilità dei commi 2 e 3, tuttavia permane nei casi in cui le emissioni derivano da impianti o attività in cui siano utilizzate, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo: H350 (può provocare il cancro), H340 (può provocare alterazioni genetiche) H350i, H360D (può nuocere al feto), H360F (può nuocere alla fertilità), H360FD (può nuocere alla fertilità, può nuocere al feto), H360Df (può nuocere al feto, sospettato di nuocere alla fertilità) e H360Fd (può nuocere al feto, sospettato di nuocere alla fertilità), la necessità che esse siano autorizzate ai sensi dell’articolo 269.
L’obbligo di autorizzazione per le emissioni derivanti da impianti o attività in cui siano utilizzate le sostanze o le miscele di sostanze pericolose si evince anche dal comma 14[3] dell’articolo 271 del D. Lgs. 152/06 dove stabilisce che: l’autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.
In conclusione, a seguito delle modifiche intervenute una variante apportata è costituita dal fatto che mentre nella versione precedente si faceva riferimento sia alle sostanze pericolose presenti nelle emissioni (art. 272 c. 4 lettera a) ed a quelle utilizzate nell’impianto (art. 272 c. 4 lettera b), nella nuova versione ci si riferisce alle medesime sostanze pericolose ma solo in quanto sostanze utilizzate (art. 272 c. 4), nell’impianto o nell’attività, da cui scaturiscono le emissioni e non in quanto presenti in esse. Un’altra variante apportata è che l’obbligo di autorizzazione per le emissioni provenienti da impianti o attività in cui sono utilizzate sostanze o miscele con indicazioni di pericolo, anche per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico, é ricondotto per tutte le emissioni nell’alveo generale previsto dalla parte quinta del D.Lgs. n.152/06, indipendentemente dal tipo di impianto.
Infatti a tale norma rinvia anche l’articolo 271 relativamente alla disciplina delle emissioni degli impianti nei periodi di avviamento, di arresto e altri periodi transitori.

Riferimenti

[1] con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

[2] ((4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.))

[3] D.lgs. 152/06 Parte Quinta
ART. 271
Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto e’ in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
L’autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all’articolo 272, comma 4, lettera a), l’autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore ((di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter.)) . Il gestore e’ comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto ((e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile.)) . Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell’impianto.