Cons. Stato Sez. VI n. 7588 del 20 ottobre 2010
Elettrosmog. Insediamento impianti

La selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L’ assimilazione per effetto del’ art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259,delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse. La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi, inoltre, per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute.

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 07588/2010 REG.SEN.
N. 08337/2005 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 8337 del 2005, proposto dal Comune di Veggiano, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Penasa, con domicilio eletto presso l’ avv. Loredana Pignoloni in Roma, via Boezio, n. 16;


contro


Alcatel Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Valter Cassola, con domicilio eletto presso l’avv. Giammaria Camici in Roma, via Monte Zebio, n. 30;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 02339/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Scalone e Camici in sostituzione, rispettivamente, degli avv.ti Penasa e Cassola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo per il Veneto, Alcatel Italia s.p.a. impugnava, per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, il provvedimento del Comune di Veggiano n. 2324 del 7 marzo 2005, a firma del responsabile dell’ Area gestione del territorio, recante il diniego di autorizzazione all’ installazione di una stazione radiobase di telefonia cellulare.

A motivazione dell’atto di diniego era posto in rilievo il contrasto della richiesta “con la variante al p.r.g. ai sensi del 3° comma dell’ art. 50 della L.R. n. 61/1985, adottata don d.d.c. n. 4 del 25.02.2005, con la quale sono stati individuati alcuni siti nei quali è possibile installare antenne per telefonia mobile”.

Con la sentenza in forma semplificata di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso.

Il Tribunale amministrativo in particolare, sul rilievo che la menzionata delibera consiliare non esclude che le antenne di telefonia mobile possono trovare collocazione, oltre che nei siti individuati nella variante al P.r.g., anche in altre porzioni del territorio comunale, se ciò necessario ai fini della sua intera copertura per l’ irradiazione del segnale, dichiarava in conseguenza l’illegittimità dell’ atto di diniego impugnato.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Veggiano, che ha confutato le conclusioni del Tribunale amministrativo e chiesto, in riforma della decisione impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio Alcatel Italia s.p.a. ed ha contraddetto i motivi di impugnativa e rinnovato le censure non esaminate per assorbimento dal Tribunale amministrativo, concludendo per la conferma della sentenza appellata.

All’ udienza del 13 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ appello è infondato.

2.1). Con la delibera consigliare n. 4 del 25. febbraio 2005 di variante parziale al P.r.g. il Comune di Veggiano individuava tre siti per l’ installazione di impianti di telefonia mobile rispettivamente in area industriale nord, in area industriale sud ed in zona limitrofa al cimitero.

La localizzazione di detti impianti di telecomunicazione dà seguito alla circolare della Regione Veneto n. 12 del 12 luglio 2001 volta a sollecitare i Comuni a “definire le aree maggiormente idonee all’ installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale”, favorendo, in particolare, la scelta di ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico edilizio, ed indirizzando, ove possibile, i gestori a localizzare gli impianti in aree produttive o comunque interessate già dalla presenza di impianti tecnologici. La circolare precisava, inoltre, che “l’ eventuale installazione in siti diversi debba essere accompagnata da un’ adeguata motivazione”.

Alla luce del riferito atto di indirizzo, la selezione di aree nel cui ambito localizzare gli impianti di telefonia mobile non assume carattere tassativo e non preclude - proprio in relazione alla peculiarità degli impianti di telefoni cellulare ed all’esigenza sul piano tecnico, per la bassa intensità del segnale irradiato, di una loro capillare ed organica distribuzione sul territorio - – la possibilità di installazione anche al di fuori dei siti a ciò appositamente individuati. Tanto più che i criteri di localizzazione recepiti dal Comune di Veggiano assumono a riferimento tre zone (con destinazione cimiteriale ed industriale) tutte esterne al centro abitato, nel quale è maggiore la presenza dell’ utenza e sussiste, pertanto, l’ esigenza di assicurare l’ idonea irradiazione del segnale di telefonia mobile.

In fattispecie analoghe la giurisprudenza di questa Sezione ha ripetutamente posto in rilievo che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L’ assimilazione per effetto del’ art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259,delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse (cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 28 aprile 2010, n. 304)

La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi, inoltre, per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons. Stato, VI, 3 marzo 2007, n. 1017; 5 giugno 2006, n. 3332; 5 agosto 2005, n. 4159; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095).

Alla luce dei riferiti principi, come correttamente posto in rilievo dal Tribunale amministrativo, il Comune di Veggiano nel pronunciarsi sulla domanda della Soc. Alcatel di installazione dell’ impianto di telefonia mobile non doveva limitarsi alla mera ricognizione della regolamentazione di P.r.g. sui siti di localizzazione preferenziale degli impianti, attribuendo ad essa assoluto valore cogente e non derogabile in presenza di specifiche esigenze di sviluppo della rete di telecomunicazione di cui Wind S.p.a. è gestore.

È pur vero che ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.” Ma la giurisprudenza, anche recente, di questa Sezione ha affermato che ne debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (es., per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico di certe porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), non già un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche (Cons. Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4557). Nel caso di specie il Comune, prima dell’adozione dell’ atto negativo, era tenuto a verificare – attivando eventualmente ogni utile accertamento istruttorio – l’ idoneità della localizzazione indicata a soddisfare lo sviluppo di rete prefigurato dal gestore di telefonia mobile, con riferimento alla stessa presenza e distribuzione della popolazione sul territorio cui assicurare in condizioni congrue il servizio di telefonia mobile, ove si consideri la non contiguità con il centro abitato delle tre aree indicate a ciò destinate in via ordinaria. In tal senso è del resto è orientato il richiamato atto di indirizzo della Regione Veneto , che rimette all’ amministrazione comunale la possibilità di consentire, con determinazione corredata da idonea motivazione, l’ installazione delle stazioni radio base in siti diversi da quelli all’ uopo individuati nell’atto di pianificazione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto; ciò esime il collegio dall’esame degli motivi di impugnativa assorbiti dal Tribunale amministrativo e reiterati in controricorso da Alcatel Italia s.p.a..

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Severini, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2010