Corte di Giustizia Sez. II sent. 7 luglio 2005
Direttiva 84/360/CEE – Inquinamento atmosferico – Impianti industriali – Centrale elettrica
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
7 luglio 2005 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 84/360/CEE – Inquinamento atmosferico – Impianti industriali – Centrale elettrica»
Nel procedimento C-364/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 agosto 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), P. Kuris e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 marzo 2005,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che la Repubblica ellenica, non avendo definito politiche e strategie per adattare progressivamente le turbine a vapore e a gas della centrale della società Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (Ente nazionale dell’energia elettrica; in prosieguo: la «DEI»), sita in Linoperamata, Creta (Grecia) (in prosieguo: la «centrale»), alla migliore tecnologia disponibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 13 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188, pag. 20).
Contesto normativo
2 Ai termini dell’art. 1 della direttiva 84/360:
«Oggetto della presente direttiva è prevedere misure e procedure supplementari intese a prevenire o a ridurre, all’interno della Comunità, l’inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali, in particolare da quelli che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I».
3 Tra le categorie di impianti industriali enumerate all’allegato I della direttiva 84/360 figura, al punto 1.4, l’industria energetica cui appartengono le centrali termiche, escluse le centrali nucleari, e gli altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 MW.
4 Agli effetti dell’art. 2, n. 1, della direttiva 84/360 s’intende per inquinamento atmosferico «l’immissione diretta o indiretta nell’atmosfera, per opera dell’uomo, di sostanze o d’energia aventi un’azione nociva tale da mettere in pericolo la salute umana, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e compromettere o pregiudicare le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente».
5 Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, è «esistente» un impianto in funzionamento o costruito o autorizzato prima del 1° luglio 1987.
6 L’art. 3 sempre della direttiva 84/360 recita quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I sia soggetto all’obbligo di un’autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti. Già al momento della progettazione degli impianti si deve tener conto della necessità che essi rispondano ai requisiti stabiliti per tale autorizzazione.
2. L’autorizzazione è inoltre richiesta nel caso di una modifica sostanziale di tutti gli impianti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I o che dovessero rientrare in queste categorie, a seguito di una modifica.
3. Gli Stati membri possono assoggettare altre categorie di impianti all’obbligo di un’autorizzazione preliminare o, qualora sia previsto dalle disposizioni nazionali, all’obbligo di una dichiarazione preliminare».
7 L’art. 8 della direttiva 84/360 enuncia:
«1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, fissa, se necessario, valori limite di emissione, fondati sulla migliore tecnologia disponibile, non comportante costi eccessivi, e tiene conto, a tal fine, della natura, delle quantità e della nocività delle emissioni di cui trattasi.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le tecniche e i metodi di misura e valutazione corrispondenti».
8 L’art. 13 della direttiva 84/360 dispone:
«In base all’esame dell’evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione dell’ambiente, gli Stati membri applicano politiche e strategie comportanti misure adeguate per adattare progressivamente gli impianti esistenti appartenenti alle categorie di cui all’allegato I alla migliore tecnologia disponibile , tenendo conto in particolare:
– delle caratteristiche tecniche degli impianti;
– del tasso di utilizzazione e della durata di vita residua degli impianti;
– della natura e del volume delle emissioni inquinanti degli impianti;
– dell’opportunità di evitare costi eccessivi per gli impianti in questione, tenendo conto in particolare della situazione economica delle imprese appartenenti alla categoria considerata».
9 Ai termini dell’art. 16, n. 1, della detta direttiva:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
Fatti del ricorso e procedimento precontenzioso
10 La centrale comprende sei unità di turbine a vapore, due di turbine a gas e quattro di turbine diesel. Mentre le prime otto unità sono state installate tra il 1965 e il 1974, l’installazione delle restanti quattro è stata autorizzata nel 1986.
11 Nella fattispecie, la centrale è uno degli impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 MW di cui all’allegato I, n. 1.4, della direttiva 84/360, è soggetta al sistema di controllo definito all’art. 3, n. 1, di quest’ultima e costituisce un impianto esistente ai sensi dell’art. 2, n. 3, della stessa.
12 A seguito di una denuncia in merito all’inquinamento ambientale causato dalla centrale, la Commissione, con lettera 12 maggio 1998, chiedeva alle autorità elleniche informazioni sulle condizioni del suo funzionamento, facendo riferimento, in particolare, agli obblighi derivanti dalla direttiva 84/360.
13 Ritenendo che le condizioni relative all’autorizzazione preventiva di cui all’art. 3 della direttiva 84/360 non fossero state rispettate, il 1° febbraio 1999 la Commissione inviava alle autorità elleniche una seconda lettera con cui chiedeva informazioni complementari circa l’autorizzazione ad ampliare la centrale.
14 Atteso che dalla risposta a tale lettera risultava che la Repubblica ellenica non rispettava gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 13 della direttiva 84/360, il 13 aprile 2000 la Commissione intimava al detto Stato membro di presentare osservazioni entro due mesi.
15 Con varie lettere le autorità elleniche trasmettevano alla Commissione, nel corso degli anni 2000-2001, informazioni relative, in particolare, all’approvazione dell’ampliamento della centrale, al decreto ministeriale 5 giugno 2000, n. 46998, che approvava un nuovo studio sull’impatto ambientale condotto dalla DEI per tutti gli impianti della centrale, al decreto ministeriale 19 maggio 2001, n. 56512, che modificava il precedente decreto, e alle autorizzazioni di funzionamento della centrale concesse il 16 febbraio e il 27 luglio 2001.
16 Ritenendo persistente solo la violazione dell’art. 13 della direttiva 84/360, con lettera 21 marzo 2002 la Commissione inviava alla Repubblica ellenica un parere motivato, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla detta disposizione entro due mesi dalla notifica del parere.
17 Dubitando che le informazioni trasmessele dalle autorità elleniche con lettere 10 luglio e 13 novembre 2002 potessero porre fine all’inadempimento all’art. 13 della direttiva 84/360, la Commissione proponeva il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti telle parti
18 Secondo la Commissione, dalle informazioni fornite dalle autorità elleniche sia nel corso del procedimento precontenzioso sia nel procedimento dinanzi alla Corte risulta che la centrale funziona con una tecnologia vetusta e molto inquinante, che non può essere definita «la migliore disponibile» nel senso della direttiva 84/360.
19 Negli anni dal 1992 al 2002 le emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto della centrale non sarebbero diminuite. Esse sarebbero comprese tra i 14,2 kt (nel 1995) e i 16,3 kt (nel 1999) per l’anidride solforosa e tra i 4,3 kt (negli anni 1992, 1998 e 2000) e i 5 kt (nel 1999) per l’ossido di azoto. Esse rappresenterebbero quasi la totalità dell’anidride solforosa e la metà dell’ossido di azoto emessi a Creta nel periodo considerato.
20 Quanto alle diverse misure che la Repubblica ellenica sostiene di aver adottato per conformarsi all’obbligo derivante dall’art. 13 della direttiva 84/360, la Commissione fa valere che esse:
– hanno carattere generale e non riguardano, dunque, specificamente la centrale per cui è causa, ovvero
– non hanno apportato miglioramenti quanto alle emissioni registrate, ovvero
– non sono vincolanti, ovvero ancora
– non costituiscono misure di adattamento alla migliore tecnologia disponibile come prescrive la detta direttiva.
21 La Commissione osserva, inoltre, che le autorità elleniche non hanno fissato valori limite per le emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto.
22 Per quanto riguarda l’argomento del governo ellenico secondo cui l’adattamento della centrale alla migliore tecnologia disponibile avrebbe comportato costi eccessivi per la DEI, la Commissione fa valere, da un lato, che i costi non costituiscono l’unico criterio di adeguamento stabilito all’art. 13 della direttiva 84/360 e, dall’altro, che essi devono essere relativizzati tenendo conto degli anni trascorsi dall’entrata in vigore della direttiva. La situazione finanziaria della società, poi, quale riflessa nel bilancio di esercizio 2002, non sarebbe stata tale da far risultare eccessive le spese per i necessari miglioramenti della centrale.
23 Il governo ellenico osserva, in primo luogo, che, fino all’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309, pag. 1), il diritto comunitario non prevedeva valori limite per le emissioni di impianti esistenti di dimensioni quali quelle della centrale per cui è causa e che la direttiva 84/360 non contiene né una definizione della nozione di «migliore tecnologia disponibile», né un termine concreto per il progressivo adattamento degli impianti esistenti a una tale tecnologia, e neppure un’indicazione del modo in cui valutare le diverse tecnologie.
24 Il detto governo, in secondo luogo, sottolinea che il livello di inquinamento provocato da una certa fonte si definisce in base al concorso delle emissioni che da essa provengono rispetto alle diverse sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera della regione in cui tale fonte è situata, nonché al volume delle sue emissioni. Pertanto, per valutare l’adattamento della centrale in questione alla migliore tecnologia disponibile occorrerebbe fare riferimento alle emissioni specifiche (valutate in gk Wh) che caratterizzano l’inquinamento medio della centrale a lungo termine, e non alle emissioni in termini assoluti, vale a dire alla quantità di tonnellate emesse per anno. Il livello di uso e l’ampliamento della centrale potrebbero, infatti, influire sulla quantità di queste ultime emissioni, ragion per cui non potrebbero trarsene conclusioni sullo standard della tecnologia adoperata.
25 Per quanto concerne, in particolare, la centrale, il governo ellenico fa osservare che la sua produzione di energia è notevolmente aumentata tra il 1992 e il 2002. Dai dati forniti dalla DEI risulterebbe, tuttavia, che le emissioni specifiche di anidride solforosa di tale centrale sono scese da 18,0 g/k Wh nel 1992 a 13,0 g/k nel 2001 e che le emissioni di ossido di azoto sono passate da 4,1 g/k nel 1998 a 3,9 g/k nel 2001.
26 Il governo ellenico fa valere ancora, in terzo luogo, che nell’ambito dell’attuazione della politica e di una strategia più generali sono state adottate misure particolari di adattamento della centrale alla migliore tecnologia disponibile. In particolare:
– tra il 1993 e il 2002 il tenore massimo di zolfo nei combustibili sarebbe stato ridotto dal 4% al 3%, ossia sarebbe diminuito del 25%;
– l’utilizzazione di nafta dal tenore di zolfo inferiore di quasi il 13% ai limiti stabiliti a livello nazionale avrebbe fatto diminuire le emissioni specifiche di anidride solforosa di più di 5 kgM Wh;
– tra il 1993 e il 2002 il tenore massimo di zolfo della nafta sarebbe stato ridotto, a livello nazionale, dallo 0,5 allo 0,035%, vale a dire sarebbe diminuito del 93%;
– ci sarebbe stata una diminuzione quasi del 46% dell’elemento nafta nella produzione di energia elettrica a Creta, un aumento dell’elettricità prodotta con fonti di energia rinnovabile e un minor uso delle turbine a gas più vecchie;
– a partire dal 1999 sarebbero stati utilizzati additivi chimici destinati a migliorare la combustione delle unità di turbine a vapore, al fine di ridurre di circa il 50% le quantità di «particelle in sospensione» da queste emesse;
– i bruciatori di cinque delle sei unità di turbine a vapore della centrale sarebbero stati progressivamente sostituiti da nuovi bruciatori, del tipo «diffusione a vapore», di cui due sarebbero operativi dal 2001, altri due dal 2003, mentre l’ultimo sarebbe in corso di installazione;
– sarebbero stati posti nuovi obblighi di controllo dell’applicazione della misura e di sorveglianza delle emissioni, ad esempio l’obbligo di installare tre stazioni moderne di rilevazione della qualità dell’aria nella regione della centrale, un sistema di iniezione idraulica per la diminuzione degli ossidi di azoto nella nuova unità di turbine a gasolio, nonché sistemi per la rilevazione e la registrazione delle concentrazioni delle emissioni atmosferiche della centrale;
– sarebbe stato deciso nel febbraio 2003 di trasferire progressivamente la centrale, dopo il 2006, in un’altra regione di Creta e di installare una quarta centrale elettrica sull’isola funzionante con gas naturale, per assicurare agli impianti di produzione elettrica le migliori performance ambientali possibili.
27 Il governo ellenico sostiene, in quarto luogo, che dai dati a sua disposizione non risulta che la centrale causa un forte inquinamento ambientale. Per contro, la qualità dell’ambiente nella regione in cui essa si trova sarebbe eccellente e lo scarso inquinamento ivi registrato non costituirebbe un pericolo evidente per la salute pubblica.
28 Il medesimo governo osserva, in quinto luogo, che la situazione finanziaria della DEI descritta dalla Commissione non permette di trarre conclusioni sulla sua capacità finanziaria prima del 2002. Essa, invero, un’impresa pubblica trasformata in società anonima solo nel 2000, non avrebbe disposto delle liquidità necessarie per effettuare grossi investimenti. La detta società avrebbe peraltro ancora operato in perdita negli anni 1998-2000. I suoi profitti e la sua situazione finanziaria sarebbero migliorati solo a partire dal 2001. Pertanto non si può sostenere che la DEI era in grado di coprire i costi che le sarebbero derivati dalle misure indicate dalla Commissione per dotare la centrale della migliore tecnologia disponibile.
Giudizio della Corte
29 In via preliminare occorre ricordare che l’art. 13 della direttiva 84/360 fa obbligo agli Stati membri di applicare, in considerazione dell’evoluzione della tecnologia e della situazione dell’ambiente, politiche e strategie comportanti misure adeguate per adattare progressivamente impianti come la centrale alla migliore tecnologia disponibile, tenendo conto di criteri come la natura e il volume delle emissioni inquinanti degli impianti, nonché i costi generati dall’adattamento a tale nuova tecnologia.
30 L’art. 13 della direttiva 84/360, per quanto, come sostiene il governo ellenico, lasci agli Stati membri una certa libertà di decidere le misure più opportune per la lotta all’inquinamento atmosferico, impone loro di procedere all’adattamento progressivo alla detta tecnologia, man mano che questa si evolve, degli impianti indicati nella direttiva.
31 A tale riguardo si deve osservare che il volume delle emissioni di un impianto considerato nella direttiva 84/360 influisce senz’altro sul tipo di misure da adottare. Ciò non vuol dire, però, che, pure nel caso in cui le emissioni inquinanti non raggiungano un volume significativo, uno Stato membro può permettersi di non adeguare l’impianto alla migliore tecnologia disponibile. È proprio alla luce di tale constatazione che occorre verificare se nella fattispecie la Repubblica ellenica abbia adempiuto all’obbligo postole dall’art. 13 della detta direttiva.
32 Quanto, in primo luogo, all’affermazione del governo ellenico secondo cui la qualità dell’ambiente nella regione in cui si trova la centrale è eccellente e non presenta alcun pericolo per la salute pubblica, si osservi, da un lato, che essa contraddice il contenuto della lettera 10 luglio 2002, inviata in risposta al parere motivato della Commissione, in cui il medesimo governo ha ammesso l’esistenza di un problema di degrado ambientale dovuto al funzionamento della centrale.
33 Dall’altro lato, si deve ricordare che, ai termini dell’art. 1 della direttiva 84/360, quest’ultima intende prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico derivante da impianti industriali nel territorio della Comunità. Costituisce inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva, l’immissione diretta o indiretta nell’atmosfera, ad opera dell’uomo, di sostanze o di energia aventi un’azione nociva tale da mettere in pericolo la salute umana e danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi.
34 Ne consegue che, siccome è pacifico che le emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto hanno effetti nocivi sulla salute dell’uomo nonché sulle risorse biologiche e sugli ecosistemi, l’obbligo incombente agli Stati membri di adottare le misure necessarie a ridurre le emissioni di tali due sostanze prescinde, contrariamente a quanto sostiene il governo ellenico, dalla situazione ambientale generale della regione in cui si trova l’impianto industriale in causa.
35 Quanto, in secondo luogo, all’omessa adozione di valori limite per le emissioni di impianti come la centrale, si osservi che, come ha fatto giustamente presente il governo ellenico, l’art. 13 della direttiva 84/360 non pone expressis verbis agli Stati membri un obbligo in tal senso.
36 L’adozione di valori limite per le emissioni di impianti come la centrale sarebbe, tuttavia, una misura estremamente utile nell’ambito dell’attuazione di una politica o di una strategia quali definite all’art. 13 della direttiva 84/360.
37 Quanto, in terzo luogo, ai dati relativi alle emissioni specifiche di anidride solforosa e di ossido di azoto invocati dal governo ellenico, che la Commissione peraltro contesta, si osservi che essi, se indicano effettivamente un lieve calo di tali emissioni dal 1992 al 2001, non permettono comunque di trarre conclusioni sull’effettivo adattamento della centrale alla migliore tecnologia disponibile. Al più possono provare che le misure adottate dal governo ellenico hanno portato ad una riduzione delle emissioni.
38 Ebbene, la Commissione non contesta al governo ellenico di non aver adottato misure di riduzione dell’inquinamento atmosferico generato dalla centrale, bensì di non aver attuato una politica e una strategia per adattare la centrale alla miglior tecnologia disponibile.
39 Quanto, in quarto luogo, alle diverse misure elencate dal governo ellenico per provare di aver rispettato l’obbligo postogli dall’art. 13 della direttiva 84/360, si deve constatare innanzi tutto che la riduzione del tenore massimo di zolfo nella nafta e nel gasolio utilizzati dalla centrale può, in linea di principio, essere considerata una misura di adattamento alla migliore tecnologia disponibile di un impianto industriale come la centrale, poiché è idonea a ridurre sensibilmente il livello di inquinamento atmosferico proveniente da tale impianto. Ciò, però, sul presupposto che il tenore di zolfo del combustibile utilizzato sia il più basso possibile sul mercato.
40 Ebbene, nella fattispecie, come la Commissione ha precisato in risposta ad un quesito posto dalla Corte e senza smentite da parte del governo ellenico, il tenore di zolfo segnatamente della nafta utilizzata dalla centrale, pari al 2,6%, è notevolmente superiore a quello della nafta a minor tenore di zolfo disponibile sul mercato, pari allo 0,4%, e ben maggiore di quello della nafta utilizzata dagli impianti industriali della regione di Atene, pari allo 0,7%.
41 L’argomento del governo ellenico secondo cui l’art. 13 della direttiva 84/360 non può prescrivere l’utilizzazione di combustibili con il minor tenore di zolfo possibile sul mercato perché ciò comporterebbe una spesa eccessiva per la DEI non può essere accolto.
42 Nella fattispecie, è infatti pacifico che l’utilizzazione della nafta contenente un tenore di zolfo dell’1% circa avrebbe comportato un unico investimento di 3 milioni di euro e un aumento delle spese correnti per l’acquisto della nafta di circa 6 milioni di euro all’anno.
43 Ebbene, contrariamente a quanto sostiene il governo ellenico, tali importi non costituiscono costi eccessivi rispetto, da un lato, alla situazione finanziaria della DEI quale descritta dalle parti in causa e, dall’altro, alla circostanza che la detta società ha circa 6,7 milioni di clienti.
44 Non può essere accolto, poi, neppure l’argomento secondo cui l’utilizzazione di nafta o di gasolio contenenti un minor tenore di zolfo non sarebbe giustificata dalla qualità dell’ambiente nella regione in cui è situata la centrale, dato che, come risulta al punto 34 della presente sentenza, l’obbligo di ridurre le emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto prescinde da un particolare inquinamento ambientale.
45 In ordine, poi, all’indicazione secondo cui la percentuale di nafta nella produzione di energia a Creta è stata ridotta di circa il 46% tra il 1992 e il 2002, è sufficiente constatare che essa ha carattere troppo generale e non fa fede di un’eventuale riduzione dell’inquinamento dello stesso ordine di grandezza per le emissioni della centrale.
46 Per quanto riguarda l’utilizzazione di additivi chimici destinati a migliorare la combustione delle unità di turbine a vapore, si osservi che il governo ellenico medesimo ha ammesso che tale misura influisce soltanto sull’emissione delle «particelle in sospensione» la quale, ebbene, non rientra nel presente ricorso.
47 Quanto alla sostituzione progressiva dei bruciatori di alcune unità di turbine a vapore, effettivamente tale misura può, in linea di principio, essere considerata un adattamento della centrale alla migliore tecnologia disponibile. Nella fattispecie, tale sostituzione è avvenuta, però, in gran parte dopo la scadenza del termine di due mesi impartito nel parere motivato.
48 Per quanto riguarda, infine, le misure di sorveglianza e di controllo delle emissioni, esse possono senz’altro valere ad adeguare la centrale alla migliore tecnologia possibile, purché siano accompagnate da altre azioni dispieganti un effetto diretto sulle emissioni della centrale.
49 Ebbene, tali misure di accompagnamento nella fattispecie mancano. Come il governo ellenico ha indicato in risposta ad un quesito posto dalla Corte all’udienza, i controlli e i rilevamenti delle emissioni alla base di diversi rapporti indirizzati alle autorità nazionali competenti portano, nel caso si constati un’irregolarità, solo ad una riduzione temporanea ovvero a una sospensione della produzione della centrale e, pertanto, delle sue emissioni. Ne discende che le dette misure non possono essere considerate un adattamento della centrale alla migliore tecnologia disponibile.
50 Altrettanto dicasi del progetto di dislocazione progressiva della centrale in un’altra regione di Creta, visto che tale misura vale soltanto a dismettere gradualmente tale impianto.
51 Tutto ciò considerato, si deve concludere che le misure invocate dal governo ellenico non valgono ad attuare una politica o una strategia di adattamento della centrale alla migliore tecnologia disponibile, come prescritto dall’art. 13 della direttiva 84/360.
52 Si deve conseguentemente constatare che la Repubblica ellenica, non avendo definito politiche e strategie per adattare progressivamente le turbine a vapore e a gas della centrale della DEI, sita in Linoperamata, Creta, alla migliore tecnologia disponibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 13 della direttiva 84/360.
Sulle spese
53 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo definito politiche e strategie per adattare progressivamente le turbine a vapore e a gas della centrale della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (Ente nazionale dell’energia elettrica), sita in Linoperamata, Creta, alla migliore tecnologia disponibile, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 13 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Firme