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T.A.R. Piemonte (Torino), Sezione I, sent. n. 2005 del 10.05.2006

Stazioni radiobase. a) L'installazione su un traliccio esistente già occupato da una stazione radiobase di un'ulteriore stazione appartenente ad un gestore di telefonia diverso non può essere ricompresa nel concetto di manutenzione ordinaria come definita dall'art. 3, lett. a) del D.P.R. 06.06.2001.
b) Le disposizioni dei regolamenti comunali con le quali sono stabilite le distanze minime delle stazioni radiobase dagli obiettivi sensibili devono dichiararsi illeggittime trattandosi di disposizioni che, per quanto inserite in un contesto di disciplina urbanistica, costituiscono esercizio di competenza in materia di tutela della salute, che la legge riserva esclusivamente allo Stato (tra le sentenze conformi più recenti: TAR Veneto, Venezia, Sez. II, sent. n. 1573 del 30.05.2006; "... in forza della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 i Comuni possono emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia ma non norme regolamentari con valenza radioprotezionistica e cioè di tutela sanitaria"; sull'argomento si rinvia anche alla recente sentenza TAR Sicilia, Sez. II, sent. n. 1009 del 09.05.2006) (a cura di Alan Valentino)

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Reg. Sent. n. 2005/06

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 500/06 proposto dalla società

siemens s.p.a., in persona dei procuratori autorizzati, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Mariano Protto e dall’avv. Paolo Borghi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via Camburzano, 7, come da mandato a margine del ricorso;

contro il

COMUNE DI MEINA, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 24 aprile 2006, n. 47 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Marco Pizzetti, domiciliatario in Torino, via Mercantini, 6, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;

nonché contro la

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

- della determinazione comunale 17 febbraio 2006, n. 1432, avente ad oggetto “atto conclusivo del procedimento - comunicazione di diniego”, con la quale, vista la domanda del 24 gennaio 2006 per l’installazione di una stazione radio-base in loclità Ghevio identificata al N.C.T. al fg. 6, mapp. 31, il Dirigente del Servizio Tecnico ha comunicato la determinazione di diniego, in quanto l’im-pianto, “ancorché su traliccio esistente, è in contrasto con l’art. 39-bis delle N.T.A. (…), che prevede per l’installazione di impianti ed apparati per le teleradiocomunicazioni una distanza minima non inferiore a mt. 300, misurata a raggio, dal filo di fabbricazione delle costruzioni esistenti destinate ad edifici residenziali, scuole, ospedali ed edifici pubblici in genere, nonché dalle aree edificabili a specifica destinazione residenziale in base alle previsioni di P.R.G.C.”;

- del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 16 febbraio 2006;

- della deliberazione G.R. 5 agosto 2002, n. 21-6857, con la quale è stata approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Meina, adottata e successivamente modificata e variata in itinere con deliberazioni consiliari nn. 35/1999, 1/2001, 25/2001 e 1/2002;

- del parere del Dirigente del Settore Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Biella allegato alla deliberazione G.R. 5 agosto 2002, n. 21-6857;

- delle deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione della variante in itinere alla revisione generale del P.R.G.C. (progetto definitivo adottato con deliberazione C.C. 24 luglio 1999, n. 35);

- del parere ex art. 49 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

- dell’art. 39-bis delle N.T.A., a norma del quale “la localizzazione ed installazione di impianti ed apparati per teleradiocomunicazioni con le disposizioni e procedure previste dalla L.R. 23 gennaio 1989, n. 6 è consentita alla distanza minima di mt. 300, misurata a raggio, dal filo di fabbricazione delle costruzioni esistenti destinate ad edifici residenziali, scuole, ospedali ed edifici pubblici in genere, nonché dalle aree edificabili a specifica destinazione residenziale in base al P.R.G.C.”;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Meina e della Regione Piemonte;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 10 maggio 2006 l’avv. Francesco Paolo Francica in sostituzione dell’avv. Paolo Borghi per la società ricorrente e l’avv. Marco Pizzetti per il Comune di Meina;

Vista l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, osservando che il diniego di autorizzazione non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi al suo rilascio;

Ritenuto che, stante la vincolatività per il Comune della norma di piano ostativa all’installazione dell’impianto, e stante l’assenza di qualsiasi discrezionalità am-ministrativa in materia, il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere diverso contenuto dispositivo, per cui, a sensi dell’art. 21-octies L. citata, la violazione del successivo art. 10-bis citato non può in ogni caso condurre ad una sentenza di annullamento;

Ritenuto che il primo motivo deve quindi dichiararsi inammissibile per carenza di interesse;

Considerato che, con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di comunicazione elettronica disciplinato dall’art. 87 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, l’ac-quisizione del parere della Commissione Edilizia non sarebbe necessaria e che il Dirigente comunale ne avrebbe perciò illegittimamente tenuto conto, conformandosi ad esso;

Ritenuto che la censura deve essere disattesa, in quato la speciale procedura semplificata di cui all’art. 87 citato non esclude la valutazione dell’istanza da parte di tutti i soggetti di Amministrazione preposti alla cura dei diversi interessi pubblici specifici, come comprovato dal disposto del comma 6, che disciplina le modalità di convocazione e funzionamento della conferenza di servizi conseguente al “motivato dissenso” di uno di tali soggetti di Amministrazione;

Ritenuto, in altre parole, che la specialità della procedura ha fini di accelerazione e semplificazione dell’iter per la decisione della domanda, ma non esclude la valutazione della Commissione Edilizia circa la compatibilità dell’intervento con la normativa urbanistica locale (con l’unica precisazione che, se la determinazione finale negativa non viene adottata nei termini di legge, sull’istanza si forma comunque il silenzio-assenso e l’eventuale parere sfavorevole della Commissione Edilizia resta automaticamente superato);

Ritenuto per contro che se, come in questo caso, la determinazione negativa sia comunicata prima della formazione del silenzio-assenso, essa può legittimamente fondarsi sul parere sfavorevole della Commissione Edilizia acquisito in corso di procedimento;

Ritenuto che il secondo motivo deve essere perciò respinto per infondatezza;

Considerato che, con il terzo mezzo, la ricorrente deduce che, siccome l’impian-to avrebbe dovuto essere collocato su un traliccio già esistente, dal punto di vista urbanistico l’installazione costituirebbe manutenzione ordinaria del traliccio medesimo e quindi dovrebbe considerarsi attività, libera, non soggetta alla valutazione della Commissione Edilizia;

Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa, posto che il concetto di manutenzione ordinaria, come definito dall’art. 3, lett. a) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comprende sì gli interventi diretti ad “integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, ma in tale concetto non può farsi rientrare l’installazione, su un traliccio già occupato da una stazione radio base di un determinato gestore di telefonia cellulare, di un’ulteriore stazione appartenente ad un gestore diverso, in concorrenza col primo;

Considerato che, con il quarto mezzo, la ricorrente sostiene che l’art. 39-bis delle norme di attuazione del piano regolatore di Meina, invocato a sostegno del provvedimento impugnato, avrebbe perduto efficacia a seguito della sopravvenienza del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, il cui art. 86 ha assimilato gli impianti di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria, rendendole compatibili con tutte le destinazioni di zona previste dal piano regolatore;

Ritenuto che il motivo non è pertinente, in quanto la norma dell’art. 39-bis citato non stabilisce che in determinate zone del territorio comunale le installazioni in discorso non sono ammesse, ma si limita a definire delle distanze di sicurezza da obiettivi sensibili, valevoli sull’intero territorio del Comune ed in tutte le zone previste dal piano regolatore;

Ritenuto di poter tralasciare il quinto motivo, che si limita a denunciare il provvedimento impugnato per generica “invalidità derivata” da quella della citata di-sposizione di piano;

Considerato che il sesto mezzo denuncia mancata comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato;

Ritenuto che anche questa censura è inammissibile per difetto di interesse, in applicazione dell’art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l’obbligato-rietà dell’applicazione della norma di piano non avrebbe consentito al Comune di adottare un provvedimento con diverso contenuto dispositivo;

Considerato che, con i motivi settimo, ottavo, nono e decimo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 3, 4, 5 e 8 L. 22 febbraio 2001, n. 36, degli artt. 46 e 48 L.R. 26 aprile 2000, n. 44 e dell’art. 86 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, deducendo che il Comune non avrebbe alcun potere di disciplinare direttamente i criteri di protezione dalle fonti di emissione elettromagnetica stabilendo delle distanze in materia, in quanto tale intervento deve obbligatoriamente conformarsi ai criteri localizzativi da stabilirsi con legge regionale;

Ritenuto che questa censura merita di essere condivisa, in quanto, come più volte già affermato da questa stessa Sezione, a norma dell’art. 86, comma 7 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono determinati in base ai criteri di cui al-l’art. 4, comma 2 L. 22 febbraio 2001, n. 36, che a sua volta riserva allo Stato le relative determinazioni (concretamente adottate con i due D.P.C.M. 8 luglio 2003);

Ritenuto che, in applicazione di tale principio, devono dichiararsi illegittime le disposizioni dei regolamenti comunali con cui sono stabilite distanze minime dagli obiettivi sensibili, trattandosi di disposizioni, che, per quanto inserite in un contesto normativo di disciplina urbanistica, costituiscono esercizio di competenze in materia di tutela della salute, che la legge riserva esclusivamente allo Stato (T.A.R. Piemonte, I, 5 dicembre 2001, n. 2302; T.A.R. Piemonte, I, 9 settembre 2002, n. 1492; T.A.R. Piemonte, I, 11 febbraio 2004, n. 228);

Ritenuto che la rilevata fondatezza dei motivi da settimo a decimo comporta l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in principalità e del presupposto art. 39-bis N.T.A., nonché con assorbimento del motivo undicesimo, espressamente dedotto in via subordinata al-l’eventuale reiezione dei motivi precedenti;

Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Meina in data 17 febbraio 2006, n. 1432, impugnata in principalità, nonché il presupposto art. 39-bis delle norme di attuazione del piano regolatore generale di quel Comune, approvato con deliberazione G.R. 5 agosto 2002, n. 21-6857.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 10 maggio 2006 con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore

Richard Goso - Referendario

Il Presidente L’Estensore

f.to. A. Gomez de Ayala F.to B. Baglietto

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 10 maggio 2006

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave