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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.183
Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.

Gazzetta Ufficiale N. 171 del 23 Luglio 2004

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2002/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare
l'allegato B;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 2 aprile 2002, n. 60;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 1° ottobre 2002, n. 261;
Vista la Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, ratificata con legge
27 aprile 1982, n. 289;
Vista la direttiva n. 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Vista la decisione della Commissione del 19 marzo 2004, concernente
gli orientamenti della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all'ozono nell'aria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
29 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro delle attivita' produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante
ozono:
a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia
di allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire o
ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni
di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori
dell'ozono nell'aria;
c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in
merito alle concentrazioni di ozono;
d) le misure volte a mantenere la qualita' dell'aria laddove la
stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a
consentirne il miglioramento negli altri casi;
e) le modalita' di cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67
del 9 marzo 2002.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002.». L'allegato B della citata legge, cosi' recita:
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
2001 /97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita'.
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 della citata legge,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca:
«Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 28 marzo 1983, reca: «Limiti massimi di
accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione
relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183).
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
20 maggio 1991, reca: «Criteri per la raccolta dei dati
inerenti la qualita' dell'aria.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
6 maggio 1992, reca: «Definizione del sistema nazionale
finalizzato al controllo ed assicurazione di qualita' dei
dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di
monitoraggio.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
15 aprile 1994, reca: «Norme tecniche in materia di livelli
e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale
20 maggio 1991.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
25 novembre 1994, reca: «Aggiornamento delle norme tecniche
in materia di limiti di concentrazione e di livelli di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici
nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni
inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
16 maggio 1996, reca: «Attivazione di un sistema di
sorveglianza di inquinamento da ozono.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999,
n. 163, reca: «Regolamento recante norme per
l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base
ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione.».
- Il decreto del Ministro dell'ambente e della tutela
del territorio 2 aprile 2002, n. 60, reca: «Recepimento
della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi
di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva
2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 20 settembre 2002, reca: «Modalita'
per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di
inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo
n. 351 del 1999.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 1° ottobre 2002, n. 261, reca:
«Regolamento recante le direttive tecniche per la
valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente,
i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351.».
- La legge 27 aprile 1982, n. 289, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sull'inquinamento atmosferico
attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a
Ginevra il 13 novembre 1979.».
- La direttiva 2001/81/CE e' pubblicata in GUCE n.
L 309 del 27 novembre 2001.
- La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67
del 9 marzo 2002.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla
formazione di ozono a livello del suolo;
b) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o
deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di
tempo, espressa secondo l'unita' di misura indicata negli allegati da
I a VI;
c) misurazione in siti fissi: misurazione effettuata ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351;
d) valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo
termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo
complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo
di tempo;
e) obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono nell'aria
al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle
conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute
umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo e' conseguito
nel lungo periodo, sempreche' sia realizzabile mediante misure
proporzionate, al fine di fornire un'efficace protezione della salute
umana e dell'ambiente;
f) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per
la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il
quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;
g) soglia di informazione: livello oltre il quale vi e' un
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata
per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e
raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste
dall'articolo 5;
h) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici,
diversi dal metano, provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche,
i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli
ossidi di azoto in presenza di luce solare.
2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.


Note all'art. 2:
- Il comma 7 dell'art. 6 e l'art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 cosi' recitano:
«7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli
inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con
campionamento continuo o discontinuo, il numero di
misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei
livelli rilevati.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella
troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di
lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa
direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente
che puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o
sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un
inquinante o deposito di questo su una superficie in un
dato periodo di tempo;
d) valutazione: impiego di metodologie per misurare,
calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante
nell'aria ambiente;
e) valore limite: livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o
ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per
l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere
raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;
f) valore obiettivo: livello fissato al fine di
evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la
salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale
livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel
corso di un dato periodo;
g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve
durata e raggiunto il quale si deve immediatamente
intervenire a norma del presente decreto;
h) margine di tolleranza: la percentuale del valore
limite nella cui misura tale valore puo' essere superato
alle condizioni stabilite dal presente decreto;
i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai
fini del presente decreto;
l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a
250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a
250.000 abitanti, con una densita' di popolazione per km
(elevato a)2 tale da rendere necessaria la valutazione e la
gestione della qualita' dell'aria ambiente a giudizio
dell'autorita' competente;
m) soglia di valutazione superiore: un livello al di
sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con
le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la
qualita' dell'aria ambiente;
n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di
sotto del quale e' consentito ricorrere soltanto alle
tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di
valutare la qualita' dell'aria ambiente.».

Art. 3.
Valori bersaglio
1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria ambiente da
conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010, sono stabiliti
all'allegato I, parte II.
2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla base delle
valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, definiscono un
elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono
nell'aria superano i valori bersaglio di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome competenti, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano, nelle
zone e negli agglomerati di cui al comma 2, un piano o programma
coerente con il piano nazionale delle emissioni predisposto in
attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i
valori bersaglio previsti al comma 1, sempreche' il raggiungimento di
detti valori bersaglio sia realizzabile attraverso misure
proporzionate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il
Ministro delle attivita' produttive e sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei
piani e dei programmi di cui al comma 3 ed i criteri per
l'individuazione delle misure proporzionate previste allo stesso
comma.
5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono,
anche in parte, con zone e agglomerati nei quali sono adottati, ai
sensi dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
piani o programmi per inquinanti diversi dall'ozono, le regioni e le
province autonome competenti, se necessario, al fine di conseguire il
valore bersaglio di cui al comma 1, adottano piani o programmi
integrati per l'ozono e per detti inquinanti.
6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono almeno le
informazioni descritte nell'allegato V del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351.


Note all'art. 3.
- L'allegato V del citato decreto legislativo n. 351
del 1999, cosi' recita:
«Allegato V
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O
NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
AMBIENTE
Informazioni da fornire a norma dell'art. 8, comma 4:
1. Luogo in cui il superamento del valore limite e'
stato rilevato:
regione;
citta' (mappa);
stazione di misurazione (mappa e coordinate
geografiche).
2. Informazioni generali:
tipo di zona (centro urbano, area industriale o
rurale);
stim».

Art. 4.
Obiettivi a lungo termine
1. Gli obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono nell'aria
sono stabiliti all'allegato I, parte III.
2. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla
base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, un elenco
delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria
superano gli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1, ma sono
inferiori o uguali ai valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma
1.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine previsti al
comma 1, le regioni e le province autonome competenti individuano e
attuano nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2 misure
efficaci dal punto di vista dei costi, purche' proporzionate.
4. Le misure di cui al comma 3 sono almeno coerenti con i piani o i
programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, con le misure previste
dal programma nazionale delle emissioni predisposto in attuazione
della direttiva 2001/81/CE e con le misure stabilite dalle altre
disposizioni vigenti in materia.
5. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla
base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, un elenco
delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria
sono conformi agli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome competenti, per quanto
possibile, tenuto conto della natura transfrontaliera
dell'inquinamento da ozono e delle condizioni meteorologiche,
mantengono, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 5, i
livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine previsti
al comma 1 e adottano misure proporzionate, al fine di preservare la
migliore qualita' dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e
con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute
umana.


Nota all'art. 4:
- Per la direttiva 2001/81/CE vedi note alle premesse.

Art. 5.
Soglie di allarme e soglie di informazione
1. Le soglie di allarme e le soglie di informazione per le
concentrazioni di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato II,
parte I.
2. L'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' l'autorita' competente per la
gestione dei piani di azione previsti al comma 3 e per le
informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi
dell'articolo 6, sussiste un rischio di superamento della soglia di
allarme, le regioni e le province autonome competenti adottano piani
d'azione che indicano le misure specifiche da adottare a breve
termine, tenendo conto delle circostanze locali particolari, qualora
vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o
della durata o gravita' dei superamenti della soglia di allarme.
Detti piani possono prevedere, secondo i casi, misure di controllo
graduali ed economicamente valide e, ove risulti necessario, misure
di riduzione o di sospensione di talune attivita' che contribuiscono
alle emissioni che determinano il superamento della soglia di
allarme, in particolare del traffico di autoveicoli, nonche' misure
efficaci connesse all'attivita' degli impianti industriali e
all'utilizzazione di prodotti. Le regioni e le province autonome non
sono tenute all'adozione del piano d'azione solo nel caso in cui
accertano, con idonei studi, che non sussiste una possibilita'
significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravita' dei
superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche,
meteorologiche ed economiche.
4. Tenuto conto delle particolari esigenze operative e di
sicurezza, ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure dei
piani di cui al comma 3.


Nota all'art. 5:
- L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 351 del
1999, cosi' recita:
«Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono,
sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del
proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu'
inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori
limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita'
competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono
i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve
periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure
di controllo e, se necessario, di sospensione delle
attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che
contribuiscono al superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme.».

Art. 6.
Valutazione dei livelli di ozono e dei suoi precursori
1. Le regioni e le province autonome effettuano una valutazione
preliminare della qualita' dell'aria per l'ozono ai fini della prima
individuazione delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3,
comma 2, ed all'articolo 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tale fine, ove
non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per
tutte le zone e gli agglomerati, dette regioni e province autonome
svolgono campagne di misurazioni rappresentative, utilizzando i
dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche'
indagini o stime.
2. Successivamente alla valutazione preliminare di cui al comma 1,
le regioni e le province autonome effettuano la valutazione della
qualita' dell'aria con riferimento all'ozono secondo quanto stabilito
dal presente articolo.
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e
all'articolo 4, commi 2 e 5, nelle quali, durante uno qualsiasi degli
ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno
superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, le
misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie. Nel caso in cui
siano disponibili esclusivamente dati relativi ad un periodo
inferiore a cinque anni, l'accertamento dei superamenti degli
obiettivi a lungo termine puo' essere effettuato mediante brevi
campagne di misurazioni svolte in periodi e siti rappresentativi dei
massimi livelli di inquinamento, integrate con inventari delle
emissioni e con l'uso di modelli.
4. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nel caso in
cui la misurazione continua in siti fissi sia l'unica fonte di
informazioni per la valutazione della qualita' dell'aria, il numero
minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua
dell'ozono e' stabilito nell'allegato V, parte I.
5. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nelle quali
la misurazione continua in siti fissi sia integrata da informazioni
provenienti da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative,
il numero complessivo di punti di campionamento stabilito
nell'allegato V, parte I, puo' essere ridotto nel caso in cui sono
rispettate le condizioni stabilite dalla parte II dello stesso
allegato. Nei casi previsti dal presente comma si tiene conto dei
risultati ottenuti con tecniche di modellizzazione e con misure
indicative ai fini della valutazione della qualita' dell'aria in
riferimento ai valori bersaglio.
6. Per le zone e per gli agglomerati nei quali, durante tutti gli
ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono non
hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4,
il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione
continua in siti fissi dell'ozono e' stabilito nell'allegato V,
parte III.
7. I criteri per determinare la classificazione e l'ubicazione dei
punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono
nell'aria ambiente in siti fissi sono stabiliti nell'allegato IV.
8. La misurazione dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato
VI e' effettuata presso uno o piu' punti di campionamento in siti
fissi individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, secondo quanto stabilito nell'allegato VI. Per la
misurazione in siti fissi del biossido di azoto il numero minimo di
punti di campionamento e' stabilito nell'allegato V.
9. Le regioni e le province autonome possono effettuare,
nell'ambito dei propri programmi di monitoraggio, la misurazione dei
precursori, secondo quanto stabilito nell'allegato VI.
10. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono sono stabiliti
nell'allegato VIII, parte I.
11. Le tecniche di modellizzazione dell'ozono sono stabilite
nell'allegato VIII, parte II.
12. Gli obiettivi di qualita' dei dati da utilizzare nei programmi
di garanzia di qualita' sono stabiliti nell'allegato VII.

Art. 7.
Informazioni al pubblico
1. In caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di
informazione previste all'articolo 5, comma 1, e, se possibile, anche
nel caso in cui si prevede il superamento di dette soglie,
l'autorita' di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 fornisce al
pubblico informazioni dettagliate che comprendono almeno gli elementi
indicati nell'allegato II, parte II. In caso di superamento in corso
o previsto delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente
comma sono comunicate con la massima tempestivita' alla popolazione
interessata ed alle strutture sanitarie competenti.
2. Le regioni e le province autonome competenti mettono
regolarmente a disposizione del pubblico informazioni sulle
concentrazioni di ozono nell'aria, aggiornate con frequenza almeno
giornaliera ovvero, se opportuno e possibile, con frequenza oraria.
Dette informazioni includono almeno i casi di superamento
dell'obiettivo a lungo termine riferito alla protezione della salute
umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle
soglie di allarme, con la specificazione delle ore di superamento,
nonche', se opportuno, una breve valutazione degli effetti sulla
salute di tali casi di superamento.
3. Le regioni e le province autonome competenti mettono a
disposizione del pubblico relazioni annuali dettagliate nelle quali
sono indicati i casi di superamento del valore bersaglio e
dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della salute
umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle
soglie di allarme, per il periodo di mediazione pertinente di
superamento, i casi di superamento del valore bersaglio e
dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della
vegetazione, nonche', se opportuno, una breve valutazione degli
effetti di tali casi di superamento. Le relazioni possono, altresi',
contenere, se opportuno, informazioni concernenti la protezione delle
foreste, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte I, ed
informazioni concernenti i precursori dell'ozono.
4. Le informazioni e le relazioni annuali di cui al presente
articolo sono rese in forma chiara, comprensibile ed accessibile e
sono messe a disposizione del pubblico attraverso mezzi adeguati,
quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e
reti informatiche.
5. Le regioni e le province autonome competenti mettono a
disposizione del pubblico i piani o i programmi di cui all'articolo
3, commi 3 e 5, i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, le
informazioni relative alla attuazione di detti piani d'azione,
nonche' ogni studio connesso alla loro adozione.

Art. 8.
Inquinamento transfrontaliero
1. Nel caso in cui il superamento dei valori bersaglio o degli
obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo
sia causato da emissioni di precursori dell'ozono verificatesi in
altri Stati appartenenti alla Comunita' europea, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle
attivita' di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province
autonome interessate, nonche' sulla base delle attivita' di
monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, coopera
con le autorita' competenti di tali Stati al fine di predisporre, se
opportuno, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, piani o programmi
concertati, contenenti misure proporzionate, finalizzate a
raggiungere i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine
previsti dal presente decreto legislativo.
2. Nel caso in cui le zone di cui all'articolo 5, comma 3,
confinino con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle
attivita' di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province
autonome interessate, nonche' sulla base delle attivita' di
monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003,
coopera con le autorita' competenti di detto Stato al fine di
predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, piani
d'azione congiunti da attuare nelle predette zone. Tali piani
prevedono, altresi', le modalita' dirette ad assicurare
l'informazione del pubblico.
3. Nel caso di superamento della soglia di informazione o della
soglia di allarme nelle zone di cui al comma 2, l'autorita'
individuata dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, informa l'autorita' competente dello Stato
confinante, appartenente alla Comunita' europea, al fine di
consentire l'informazione del pubblico di tali Stati.
4. Le attivita' di cooperazione di cui al presente articolo sono
poste in essere, per quanto possibile, anche in relazione a Stati non
appartenenti alla Comunita' europea.


Nota all'art. 8:
- Il regolamento (CE) n. 2152/2003 e' pubblicato in
GUCE n. L 324 dell'11 dicembre 2003.

Art. 9.
Trasmissione di informazioni e di relazioni
1. Le regioni e le province autonome competenti comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero
della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:
a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, i metodi seguiti per effettuare la valutazione
preliminare della qualita' dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma
1, nonche' gli eventuali metodi utilizzati in attuazione
dell'articolo 6, comma 9;
b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco
delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di
cui all'articolo 4, commi 2 e 5;
c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati
rilevati superamenti dei valori bersaglio, una relazione contenente
la descrizione, in un quadro unitario, dei casi di superamento dei
valori bersaglio stabiliti nell'allegato I, parte II, l'indicazione
delle cause dei superamenti dei valori bersaglio stabiliti per la
protezione della salute umana e delle circostanze in cui gli stessi
si sono verificati, nonche' dei piani e programmi adottati ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 5;
d) ogni tre anni, una relazione concernente i progressi
realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma di cui alla
lettera c);
e) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni
anno, a decorrere dal 2004:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo, per ogni
giorno in cui si rilevano superamenti delle soglie di informazione e
di allarme, le informazioni, formulate in via provvisoria,
concernenti la data, la durata dell'episodio in ore, il valore o i
valori massimi registrati in un'ora;
2) entro il 10 ottobre, le altre informazioni provvisorie,
indicate nell'allegato III;
f) entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal 2005,
con riferimento all'anno antecedente quello della comunicazione, le
informazioni di cui all'allegato III, formulate in via definitiva,
congiuntamente alle concentrazioni medie annuali dei precursori
dell'ozono indicati nell'allegato VI;
g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di
ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:
1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati a
seconda dei casi nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo
3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5;
2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 3;
3) i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, ed i
relativi provvedimenti attuativi, nonche' una relazione che descriva
gli effetti di detti piani.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla
base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla
Commissione europea:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le informazioni di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le
informazioni di cui al comma 1, lettera b);
c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono stati
rilevati i superamenti dei valori bersaglio di cui all'articolo 3,
comma 1, la relazione di cui al comma 1, lettera c);
d) ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata
ai sensi della lettera c), le informazioni di cui al comma 1, lettera
d);
e) entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine
previsto al comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni di cui al
citato comma e, entro il 30 ottobre di ogni anno, le informazioni di
cui al comma 1, lettera e), numero 2);
f) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le
informazioni di cui al comma 1, lettera f);
g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di
ciascun triennio, a decorrere dal 2007, nell'ambito della relazione
prevista dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre
1991, le informazioni di cui al comma 1, lettera g).


Nota all'art. 9:
- La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
377 del 31 dicembre 1991.

Art. 10.
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogate le disposizioni concernenti l'ozono
contenute nei seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
b) decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
c) decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio l992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
d) decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
e) decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290
del 13 dicembre 1994;
f) decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996.
2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 continuano ad
applicarsi i piani ed i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle
province e dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, comma 4, ai fini
dell'elaborazione dei piani e dei programmi ivi previsti per il
raggiungimento dei valori bersaglio si applicano i criteri stabiliti
agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261.
4. Ai fini dell'individuazione degli organismi incaricati di
svolgere le funzioni tecniche previste dal presente decreto
legislativo, inclusa l'attivita' di validazione di cui agli allegati
VI, parte III, e VIII, parte II, si applicano le pertinenti
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 20 settembre 2002. A tale fine i riferimenti
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)
contenuti nel citato decreto in data 20 settembre 2002 sono da
intendersi effettuati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente
21 aprile 1999, n. 163, e successive modificazioni, le disposizioni
relative ai piani ed ai programmi previsti dagli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono da intendere riferite
anche ai piani ed ai programmi di cui agli articoli 3 e 5 del
presente decreto.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono modificati gli allegati al presente
decreto in conformita' alle variazioni apportate in sede comunitaria.
7. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non
scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Le attivita' e le misure previste dal presente decreto rientrano
nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli
enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo
scopo destinate a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 10:
- Per il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio in data 20 settembre 2002, vedi note
alle premesse.
- L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi'
recita:
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del Servizio sismico nazionale
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia».
- Per il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile
1999, n. 163, vedi note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n.
351 del 1999 vedi nelle note all'art. 5.
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, cosi' recita:
«Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i
livelli sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei
quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi
tra il valore limite ed il valore limite aumentato del
margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli
agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera
il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano o un programma per il
raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti
supera i valori limite, le regioni predispongono un piano
integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili
al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
rischia di essere superiore al valore limite aumentato del
margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di
allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, provvede alla consultazione con le autorita'
degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di
risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi
piani.».
- Per il decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281,
vedi note alle premesse.

allegati

omissis