DECRETO 1 febbraio 2008, n.42
Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1.
GU n. 65 del 17-3-2008
Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2008
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare
decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
della sanita', in materia di norme costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, concernente le modifiche alle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
l'aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE della
Commissione, che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE del
Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento
recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei
veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle
macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita'
tecniche» e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado
di ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione
tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di
particolato emesso da autoveicoli dotati di motori ad accensione
spontanea.
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 160/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
21 gennaio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n.
400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della
massa di particolato prodotto da autoveicoli, dotati di motore ad
accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 e N1, omologati
ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti
regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli
in circolazione.
2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle
prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di
prova previste dalla direttiva 70/220/CEE, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE.
                               Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:
a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato,
uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore,
ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con
il suo sistema di alimentazione e controllo;
b) «fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli»,
convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai livelli
di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti
raggruppamenti:
Euro 0 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di
categoria M1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della
direttiva 91/441/CEE, e gli autoveicoli di categoria N1 omologati
antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE;
Euro 1 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di
categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 91/441/CEE(*) a
93/59/CEE(*) e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi
della direttiva 93/59/CEE(*);
(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2
Euro 2 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di
categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE(*) a
96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE e gli autoveicoli di categoria N1
omologati ai sensi della direttiva 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE;
(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2
Euro 3 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di
categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a
2003/76/CE, riga A;
Euro 4 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di
categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a
2003/76/CE, riga B.
All'allegato A, che e' parte integrante del regolamento, e'
riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di
particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce
di appartenenza di cui sopra.
c) «tipo di autoveicoli», l'insieme comprendente gli autoveicoli
individuati in relazione alle caratteristiche riportate nell'allegato
II punto B della direttiva 2001/116/CE;
d) «autoveicolo rappresentativo», un autoveicolo considerato
rappresentativo del tipo di autoveicoli in base ai parametri
riportati all'allegato C, che e' parte integrante del regolamento;
e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla
riduzione della massa di particolato emesso da un autoveicolo.
                               Art. 3.
Omologazione dei sistemi
1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal
costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente
accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalita'
previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda
informativa compilata in conformita' al modello riportato
nell'allegato B, che e' parte integrante del regolamento.
2. Nella domanda sono indicati:
a) i tipi di autoveicoli al quale e' destinato il sistema,
nonche' la fascia di originaria appartenenza (Euro ...), in funzione
della loro rispondenza ai livelli di emissione allo scarico;
b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede
l'inquadramento dei tipi di autoveicoli, dotati di sistema, ai soli
fini dell'inquinamento da massa di particolato.
3. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua
omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure
riportate nell'allegato D, che e' parte integrante del regolamento.
4. Un sistema che abbia conseguito l'omologazione per un tipo di
autoveicoli appartenente alla fascia Euro 3 e' ritenuto idoneo per
uno o piu' tipi di autoveicoli appartenenti alla fascia Euro 4,
prodotti dallo stesso costruttore di autoveicoli, dotati di motore ad
accensione spontanea, privi per costruzione di dispositivi di
riduzione della massa di particolato, subordinatamente al rilascio di
una specifica autorizzazione del costruttore degli autoveicoli di cui
trattasi. In tal caso lo stesso costruttore individua il tipo di
autoveicoli idoneo per l'installazione del sistema e ne stabilisce le
condizioni e le modalita', nonche' le eventuali specifiche
prescrizioni necessarie per il corretto funzionamento del motore.
5. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di
autoveicoli, che:
a) effettuera' la prevista procedura di verifica di durabilita'
del sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E, che e'
parte integrante del regolamento;
b) l'installazione del sistema non comporta, comunque, il
superamento dei valori massimi ammissibili di contropressione allo
scarico.
6. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle
prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione,
in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
7. La direzione generale per la motorizzazione rilascia il
certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al
modello riportato all'allegato F, che e' parte integrante del
regolamento.
                               Art. 4.
Caratteristiche generali dei sistemi
1. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore
dell'autoveicolo per sistemi funzionalmente connessi con uno o piu'
dei seguenti elementi o che comportano modifiche ai medesimi:
a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed
eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle
emissioni;
b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore
(con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);
c) motore di trazione;
d) sistema EGR.
2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva
contropressione allo scarico che segnali il livello critico di
intasamento.
3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso
dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del
sistema.
4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti
chimici il costruttore:
a) prevede sistemi automatici di additivazione;
b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di
segnalazione dell'assenza di additivo;
c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia
l'autoveicolo, ovvero il motore;
d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di
sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;
e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli
prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;
f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o
l'eccesso di additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul
motore;
g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte
dell'utilizzatore;
h) dichiara che la qualita' del combustibile, dopo
l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590,
nonche' dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e
dell'ambiente.
                               Art. 5.
Inquadramento degli autoveicoli ai soli fini dell'inquinamento da
massa di particolato
1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di
autoveicoli determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di
particolato, l'inquadramento del medesimo nella fascia di
appartenenza richiesta nella domanda di omologazione, di cui al
comma 2 punto b), dell'articolo 3.
                               Art. 6.
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in
circolazione
1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza,
procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la
conformita' del sistema installato al tipo omologato.
2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica
l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal
costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4,
dal costruttore dell'autoveicolo.
                               Art. 7.
Aggiornamento della carta di circolazione
1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della
visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile
aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante
l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente
annotazione:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di
particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini
dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro
».
2. Per i soli autoveicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia
Euro 4, rispondenti nella fattispecie di cui al comma 4
dell'articolo 3, l'aggiornamento della carta di circolazione reca la
seguente dicitura:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di
particolato, con marchio di omologazione ».
                               Art. 8.
Prescrizioni per il costruttore del sistema
1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione
conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la
numerazione di cui al comma 6 dell'articolo 3. Tale marchio va
apposto direttamente o tramite targhetta solidale su uno degli
elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.
2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le
prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti
le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni
di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali
informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei
carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il
contenuto di zolfo.
                               Art. 9.
Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al
controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione,
prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.
2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare
conformi al tipo omologato.
3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a
qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della
verifica:
a) della conformita' della produzione del sistema;
b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del
sistema.
4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se
non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.
                              Art. 10.
Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione
europea
1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea,
dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati
Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del
prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni
rilasciate nei paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame
documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di
protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle
richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli
gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1° febbraio 2008
Il Ministro dei trasporti Bianchi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro della salute Turco
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 Ufficio controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 280
                                                           Allegato A
Tabella recante i valori limite delle emissioni da massa di
particolato correlati con le fasce di appartenenza dei tipi di
autoveicoli omologati ai sensi della direttiva 70/220/CEE e
successive modifiche e integrazioni

----> Vedere tabelle a pag. 6 <----
                                                           Allegato B
Modello della scheda informativa
Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di scarico
per la riduzione della massa di particolato
Le seguenti informazioni, ove applicabili, sono fornite in triplice
copia.
Gli eventuali disegni e fotografie sono forniti in scala adeguata e
con sufficienti dettagli; in formato A4 o in fogli piegati in detto
formato.
Qualora i sistemi includano funzioni controllate elettronicamente,
sono fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0.DATI GENERALI|
---------------------------------------------------------------------
0.1. |Marca (denominazione commerciale del costruttore):
---------------------------------------------------------------------
0.2. |Tipo:
---------------------------------------------------------------------
0.3. |Nome ed indirizzo del costruttore:
---------------------------------------------------------------------
|Posizione e modo di fissaggio del marchio di
0.4. |omologazione:
---------------------------------------------------------------------
0.5. |Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
---------------------------------------------------------------------
1. |DESCRIZIONE DEL SISTEMA
---------------------------------------------------------------------
1.1. |Marca e tipo del sistema:
---------------------------------------------------------------------
1.2. |Disegni del sistema:
---------------------------------------------------------------------
|Descrizione del principio di funzionamento del
1.2.2. |sistema:
---------------------------------------------------------------------
1.2.3. |Tipo di additivo o reagente chimico utilizzato:
---------------------------------------------------------------------
|Intervallo di temperatura di funzionamento del
1.2.4. |sistema:
---------------------------------------------------------------------
|Descrizione del dispositivo di verifica
1.2.5. |dell'intasamento del sistema:
---------------------------------------------------------------------
|Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali
1.3. |e' destinato sistema:
---------------------------------------------------------------------
|Descrizione e disegni che mostrano la posizione del
|sistema per l'abbattimento della massa di
1.4. |particolato in relazione al motore:
---------------------------------------------------------------------
1.5 |Osservazioni:
                                                           Allegato C
Criteri per la scelta e la validazione
dell'autoveicolo rappresentativo
1) La scelta dell'autoveicolo rappresentativo e' effettuata secondo
i seguenti criteri:
a) fascia di appartenenza ( EURO . . . .) del tipo di
autoveicoli;
b) cilindrata massima dei motori installati sugli autoveicoli
appartenenti al tipo di autoveicoli;
c) metodo di aspirazione dei motori di cui al punto b);
2) La validazione dell'autoveicolo rappresentativo, ai fini della
procedura di verifica dell'idoneita' del sistema, contempla la
verifica dei valori dei parametri di emissione degli inquinanti (CO,
HC, NOx, PT), rilevati con le stesse modalita' di prova prescritte
dalle norme in vigore all'atto dell'omologazione dell'autoveicolo.
Tali valori debbono essere ricompresi in una fascia di tolleranza
di non oltre il 20% rispetto ai corrispondenti valori limite di
inquinamento previsti dalla norma, in conformita' della quale e'
stato omologato l'autoveicolo rappresentativo.
                                                           Allegato D
Procedura per la verifica dell'idoneita'
di un sistema ai fini della sua omologazione

1) La procedura per la verifica dell'idoneita' del sistema alla
riduzione della massa di particolato e' effettuata attraverso la
rilevazione dei valori delle emissioni inquinanti dell'autoveicolo
rappresentativo.
2) Le prove di emissioni inquinanti sono effettuate in sequenza sia
sull'autoveicolo rappresentativo privo di sistema che sullo stesso
dotato di sistema, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa
correlata con la fascia di appartenenza nella quale si chiede
l'inquadramento.
3) Nel caso di sistemi che si avvalgono di tecniche di
rigenerazione di tipo discontinuo (per le quali e' previsto un
processo di rigenerazione), la sequenza delle prove di emissione deve
essere conforme al seguente schema:
a) una prova con il sistema nuovo;
b) una prova con l'elemento filtrante del sistema in condizioni
prossime a quelle critiche (prima della rigenerazione).
La media dei valori misurati nelle due prove e' assunta quale
livello finale della massa di particolato.
4) Il sistema e' da ritenersi idoneo se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) il valore della massa del particolato, ottenuto con
l'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema, con le procedure di
prova di cui al punto 2, e' inferiore al limite della fascia di
appartenenza nella quale si richiede l'inquadramento;
b) i valori di emissione degli inquinanti gassosi (CO, HC),
ottenuti con l'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema, non
devono essere superiori ai corrispondenti valori rilevati durante la
prova effettuata con lo stesso autoveicolo privo di sistema;
c) il valore di emissione degli inquinanti gassosi (NOx),
ottenuto dall'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema non deve
superare di oltre il corrispettivo valore rilevato durante la prova
effettuata con lo stesso autoveicolo privo di sistema.
E' ammesso che il valore di emissione dell'NO2 ottenuto dal motore
dotato di sistema non debba superare il trenta per cento del valore
totale di emissione di NOx ottenuto nelle stesse condizioni.
d) Il consumo specifico di carburante, rilevato nella prova di
cui ai punti 2) e 3) con il sistema installato, non deve superare di
oltre il 4% il corrispettivo valore rilevato in assenza di sistema.
                                                           Allegato E
Procedura per l'effettuazione
della verifica di durabilita' del sistema

1) La verifica di durabilita' si basa sulla effettuazione di un
programma finalizzato all'accumulo di particolato nel sistema.
A scelta del costruttore, puo' essere realizzato:
facendo percorrere all'autoveicolo rappresentativo, dotato di
sistema, una distanza non inferiore a 50.000 km;
ovvero
sottoponendo il tipo di motore che correda l'autoveicolo
rappresentativo ed il relativo sistema ad un programma di accumulo al
banco dinamometrico della durata non inferiore a 1000 ore.
2) Il costruttore prevede le condizioni operative in base alle
quali procede alla effettuazione del programma di accumulo.
Stabilisce inoltre quando debbano essere verificate le emissioni di
particolato; e' comunque prevista almeno una prova iniziale ed una
finale, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata
con la fascia di appartenenza dell'autoveicolo, nella quale si chiede
l'inquadramento.
3) Il programma e' descritto dettagliatamente nella domanda di
omologazione del sistema. L'autorita' che concede l'omologazione puo'
prescrivere variazioni o integrazioni del programma.
I risultati delle prove di emissione, effettuate durante il
programma, sono messe a disposizione dell'autorita' che concede
l'omologazione.
4) Al termine del programma e' ammesso che la variazione del valore
della massa di particolato non ecceda di oltre il 20% il
corrispondente valore ottenuto nella prova iniziale, di cui al punto
2.
                                                           Allegato F
Modello del certificato di omologazione
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione generale per la motorizzazione
Ufficio.....
Certificato riguardante: l'omologazione di un sistema idoneo alla
riduzione della massa di particolato prodotto dagli autoveicoli
dotati di motore ad accensione spontanea.
N. ...........
Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della
Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
2 maggio 2001, n. 277 e successive modifiche ed integrazioni; recante
norme sulle procedure amministrative di omologazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del, recante
«Disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi
idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da
autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti
alle categorie Ml ed N1»;
Vista la domanda presentata in data da intesa ad ottenere
l'omologazione del tipo di sistema denominato;
Vista l'omologazione;
Visti il verbale n in data redatto dal Centro Prova Autoveicoli di;
Si dichiara omologato il tipo di sistema:

0.1 |marca (denominazione commerciale del costruttore);
0.2 |tipo;
0.3 |tipo di autoveicolo;
0.3.1 |fascia di appartenenza EURO;

la cui installazione, ai soli fini dell'inquinamento da massa di
particolato, determina l'inquadramento del tipo di autoveicolo, nella
fascia EURO Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo
omologato e devono recare un marchio di omologazione di cui al
comma 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del
...... li' .....
Il direttore