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SEZ. 3 SENT. 10641 DEL 07/03/2003 (UD.30/01/2003) RV. 224355
PRES. Savignano G REL. Vitalone C COD.PAR.342
IMP. Spinosa S PM. (Diff.) Meloni V
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato di cui all'art. 163 D.L.G. 490 del 1999 - Natura di reato di pericolo pre sunto - Valutazione in concreto della offensivita' della condotta - Possibilita' - Condizioni e limiti.
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431
D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1 SEXIES
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 163 COST.

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In materia paesaggistica il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che si pone in continuita' normativa con l'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, non viene integrato da qualsiasi opera o attivita' compiuta senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo, atteso che anche in presenza di un reato formale e di pericolo presunto e' riservata al giudice la verifica dell'offensivita' specifica della condotta tenuta, con valutazione ex ante e che percio' deve essere diretta ad accertare non gia' se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensi' se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato.

Fonte CED CASSAZIONE