Cass. Sez. III n. 16687 del 20 aprile 2009 (Cc 05 mar. 2009)
Pres. De Maio Est. Squassoni Ric. P.M. in proc. Romano ed altri
Beni ambientali. Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e decesso del condannato

In tema di tutela paesaggistica, il decesso del condannato non giustifica la sospensione o la revoca dell\'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto tale statuizione, di natura reale, conserva la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, diventano proprietari del bene su cui esso incide. (Fattispecie nella quale l\'istanza di sospensione/revoca era stata presentata dagli eredi del condannato, estranei al reato).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00391
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 036064/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ROMANO MARIA N. IL 26/12/1917;
2) CIRELLI CARLO;
3) CIRELLI AGATA N. IL 21/02/1960;
avverso ORDINANZA del 20/08/2008 TRIB. SEZ. DIST. di GAETA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l\'annullamento senza rinvio dell\'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 20 agosto 2008, il Tribunale di Latina, quale Giudice della esecuzione, ha revocato l\'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (emesso dal Pretore di Minturno con le sentenze n. 36/1997, n. 37/1997 passate in giudicato) a causa del decesso della condannata Romano Maria.
Per l\'annullamento della ordinanza, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge per essere le conclusioni del Giudice contrarie alla giurisprudenza di legittimità.
Hanno presentato memorie Cirelli Carlo e Cirelli Agata figli della Romano; il primo sostiene la legittimità del provvedimento del Tribunale e la seconda rileva (e documenta) che un manufatto è già stato abbattuto.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La prevalente giurisprudenza di questa Corte, ritiene che l\'ordine di rimessione in pristino dello stato originale dei luoghi (emesso con la sentenza di condanna a sensi della L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, comma 2, vigente all\'epoca della decisione del Pretore, e dell\'attuale D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2) abbia natura di sanzione amministrativa a contenuto oggettivamente riparatorio, irrogabile dal Giudice ordinario, finalizzata alla restaurazione dello interesse pubblico violato dall\'abuso.
L\'ordine in oggetto non è annoverabile tra le pene accessorie e non è disciplinato dal relativo regime; di conseguenza, non si estingue con la estinzione della pena principale ed, avendo natura reale, ricade su tutti, i soggetti che, a qualsiasi titolo, diventano proprietari del bene su cui incide l\'ordine (salva la eventuale responsabilità risarcitoria del dante causa).
Da quanto esposto, consegue che la statuizione conserva la sua efficacia, in caso di morte del condannato, nei confronti dei suoi eredi pur estranei alla commissione del reato; ciò non si pone in contrasto con i principi, affermati a livello costituzionale, che valgono per le sanzioni amministrative a carattere punitivo e non per quella in esame volta a tutelare il prioritario interesse collettivo alla integrità del territorio (Cassazione sezione terza sentenza n. 3679/2000).
Tanto premesso, si rileva che la Cirelli Agata ha documentato la demolizione di un manufatto abusivo (dagli atti in visione di questa Corte non risulta se l\'immobile da abbattere fosse unico); valuterà il Giudice del rinvio se tale demolizione abbia comportato una reintegrazione totale della area protetta per cui l\'ordine di rimessione in pristino possa ritenersi inutiliter datum. P.Q.M.
La Corte annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gaeta.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009