Cass. Sez. III n. 13736 del 22 marzo 2013 (ud. 26 feb. 2013)
Pres. Mannino Est. Fiale Ric. Manzella
Beni Ambientali. Legittimità costituzionale art. 181 comma 1-ter d.lgs. 42\2004

E' manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-ter d.lgs. 42\2004 per la violazione degli artt. 3, 25 27, 42 e 97 della Costituzione - nella parte in cui non prevede che, conseguito l'accertamento di compatibilità paesaggistica secondo il procedimento disciplinato da detta disposizione, non siano applicabili le sanzioni penali previste dalla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1 bis della medesima norma.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 26/02/2013
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 564
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 29014/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANZELLA GUIDO N. IL 06/01/1970;
avverso la sentenza n. 1367/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 03/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv.to DALOISI Sandro, sostituto processuale dell'Avv.to NADALINI Giuseppe M., il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 3.5.2012, in parziale riforma della sentenza 11.2.2011 del Tribunale di quella città:
a) ha ribadito l'affermazione della responsabilità penale di Manzella Guido in ordine al reato di cui:
- al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, (per avere realizzato, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico con i D.M. 4 agosto 1949 e D.M. 11 dicembre 1954, in assenza
dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, la demolizione e ricostruzione con sopraelevazione della copertura di un fabbricato, nonché una pista in terra battuta con sbancamento di un fronte roccioso - acc. in Genova, con permanenza al 3.5.2006);
b) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha determinato la pena in mesi otto di reclusione, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, il quale -sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la insussistenza del reato, in quanto sarebbero stati eseguiti lavori di mera "manutenzione", che non hanno modificato lo stato dei luoghi in termini rilevanti per la disciplina di tutela del paesaggio dettata dal D.Lgs. n. 42 del 2004;
- la erronea qualificazione della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, quale delitto autonomo, con conseguente erronea mancata applicazione della sanatoria paesaggistica ottenuta ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter.
Il difensore ha poi depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. 2. Quanto al primo motivo di gravame, va ribadito l'orientamento costante di questa Corte Suprema (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3, 19.9.2012, n. 35891 ma già, tra le pronunzie meno remote, Cass., Sez. 3: 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol;
7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro;
3.6.2004, Coletta; 24.5.2005, Garofalo; 17.11.2005, Villa; 3.7.2007, Carusotto) secondo il quale il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dalla L. n. 1497 del 1939, art. 7, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla L. n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro- silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).
Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto. 2.1 Nella situazione di fatto in concreto accertata dai giudici del merito ed a fronte delle disposizioni normative vigenti, appare infondata la prospettazione difensiva che vorrebbe escludere qualsiasi rilevante alterazione dello stato dei luoghi; sussiste, al contrario, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante.
Sono state realizzate, infatti, opere che ad evidenza avrebbero (ed in concreto hanno) irreversibilmente modificato l'assetto ambientale e quello del territorio.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione dei fatti e dell'attribuzione degli stessi alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
3. I giudici del merito hanno affermato che il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, limita l'efficacia estintiva alla sola fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 181, comma 1, senza alcun riferimento al delitto di cui all'art. 181, comma 1 bis. Secondo la prospettazione del ricorrente, invece, tale affermazione sarebbe errata alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia: l'accertamento di compatibilità paesaggistica, previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, commi 1 ter e 1 quater, dovrebbe essere applicato a tutte le fattispecie incriminabile contenute nella disposizione, che sarebbero omogenee ed anzi omologhe, essendo formulate come reati di pericolo con identica condotta.
3.1 Trattasi di interpretazione che, a giudizio del Collegio, non può essere condivisa, dovendo ribadirsi la giurisprudenza costante di questa Corte, secondo la quale i caratteri distintivi, in senso di maggiore gravità, della nuova previsione penale del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, (introdotta dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308) hanno inciso così pesantemente sulla struttura della fattispecie originaria dell'art. 181, comma 1, da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Questo dato recide ogni collegamento con un reato-base di diversa natura ed è quindi da escludere la possibilità di qualificare come reato circostanziato la nuova fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis (vedi Cass., Sez. 3, 23.3.2011, n. 18509; 17.11.2010, n. 7215/11).
4. In subordine, il ricorrente ha ritenuto configurabile la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, - per la violazione degli artt. 3, 25 27, 42 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevede che, conseguito l'accertamento di compatibilità paesaggistica secondo il procedimento disciplinato da detta disposizione, non siano applicabili le sanzioni penali previste dalla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1 bis della medesima norma.
La concezione di "paesaggio" introdotta dalla legge n. 431 del 1985 e successivamente recepita nel D.Lgs. n. 42 del 2004. Imporrebbe la valutazione unitaria e la tutela unitaria di tutte le sue componenti, tutela che ha come valore essenziale la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e non sarebbe quindi corretto distinguere tra beni ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (in base alle legislazioni previgenti al D.Lgs. n. 42 del 2004) ed aree sottoposte al vincolo per categoria, nel senso di attribuire ai primi una rilevanza maggiore rispetto alle seconde: pertanto la limitazione dell'operatività della clausola di non punibilità alle sole opere eseguite nelle zone di cui all'art. 142 del D.Lgs. sarebbe una scelta irragionevole.
Mantenere, inoltre, la criminalizzazione nonostante il positivo accertamento di compatibilità paesaggistica dell'opera realizzata si tradurrebbe nella previsione di una sanzione penale a fronte di una condotta astrattamente priva di ogni offensività, in violazione anche del principio della funzione rieducativa della pena. 4.1 A giudizio del Collegio, l'eccezione non è accoglibile. Si è già rilevato, in proposticene il c.d. delitto paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, rappresenta una figura autonoma di reato e non un'ipotesi di reato circostanziato dei reato base di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Il legislatore, infatti, ha ritenuto di sanzionare più severamente quelle condotte, che sono state ritenute maggiormente offensive del bene tutelato dell'integrità ambientale, consistenti o in lavori di qualsiasi genere eseguiti su immobili o aree tutelate già in precedenza con apposito provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ovvero in lavori di consistente entità (come determinata con i parametri richiamati dalla lett. b del citato comma) che ricadono su immobile o aree tutelate per legge al sensi dell'art. 142 dello stesso corpus normativo.
Occorre richiamare, quindi, i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in base ai quali la discrezionalità in materia di disciplina delle condizioni di estinzione del reato o della pena spetta in via esclusiva al legislatore e - quindi - l'estensione di una condizione di non punibilità, quale quella di cui si tratta, attraverso una pronuncia del Giudice delle leggi, è possibile solo quando risulti piena identità fra te discipline che vengono confrontate.
Questo Collegio rileva, invece, che - nella specie - la diversificazione tra le situazioni poste a raffronto non appare violare alcuno dei parametri costituzionali evocati, trattandosi per l'appunto di situazioni non omogenee, in relazione alle quali non risulta irragionevole una disciplina normativa diversa (in un caso, lavori realizzati in aree o immobili tutelati in via specifica ed individualizzata, e nell'altro, lavori realizzati in aree tutelate per legge, con richiamo generale alla categoria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142).
L'adombrata questione di legittimità costituzionale risulta, pertanto, manifestamente infondata (sul punto vedi già Cass., Sez. 3, n. 7216/11 del 17.11.2010, dep. 25.2.2011).
5. Al rigetto dei ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013