Consiglio di Stato Sez. VI sent. 1019 del 3 marzo 2007
Beni culturali. Riesame autorizzazione paesaggistica

N. 1019/07
Reg.Dec.
N. 10123 Reg.Ric.
ANNO 2001


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello
proposto da MILO Vito, rappresentato e difeso dall’avv.to Pietro Nicolardi, con domicilio eletto in Roma, via Mantegazza, n. 24, presso il cav. Luigi Gardin;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 gennaio 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’ avv.to Nicolardi e l’ Avvocato dello Stato Nicoli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO DIRITTO


1).Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, respingeva il ricorso proposto dal sig. MILO Vito avverso il decreto del Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, emesso in data 05.10.2000, di annullamento, nell’ esercizio del potere di controllo previsto dall’art. 151 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, del provvedimento del Sindaco del Comune di Morciano di Leuca n. 55 del 03.05.2000, recante parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria in ordine ad immobile adibito a ristorante realizzato in zona dichiarata con d.m. 26.03.1970 di notevole interesse pubblico agli effetti della legge n. 1497/1939.


La statuizione di annullamento traeva motivazione in rilievi inerenti :
- all’assenza totale di motivazione del provvedimento autorizzatorio “limitandosi semplicemente ad affermare di aver acquisito il parere favorevole della C.C.E. nella tornata del 18.04.2000, verbale n. 2”;
- all’incidenza negativa dell’abuso nel contesto paesaggistico con ostruzione “dalla strada litoranea delle visuali verso il mare in una zona di rilevante interesse ambientale e paesaggistico contraddistinta da scogliere degradanti verso il mare”.


Avverso la decisione del T.A.R. il sig. MILO ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusioni del giudice di primo grado, ha dedotto:
- che non è stato assolto l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del provvedimento comunale, onere che non può, in ogni caso, ritenersi adempiuto con la comunicazione per conoscenza al privato interessato di note istruttorie della Soprintendenza di cui, peraltro, non vi è prova in atti dell’effettivo inoltro e ricezione;
- che il provvedimento di annullamento è stato adottato da organo incompetente, poiché il d.m. 18.12.1996 ha delegato alla locale Soprintendenza “esclusivamente le attribuzioni inerenti ad autorizzazioni già rilasciate e non già del parere previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985” ai fini della sanatoria postuma di abusi edilizi;
- che il provvedimento autorizzatorio del sindaco è stato ricevuto dalla Soprintendenza il 08.08.2000, mentre la determinazione di annullamento - cui va riconosciuta natura ricettizia ai sensi dell’art. 2 del d.m. 18.12.1996 - è stata adottata il 05.10.2000 e notificata all’interessato il 13.10.2000, oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall’art. 151 del d.lgs. n. 490/1999 per l’ esercizio del controllo di legittimità;
- che non può, inoltre, riconoscersi effetto interruttivo o sospensivo del termine predetto a richieste istruttorie, meramente defatiganti e dilatorie, perché inerenti ad elementi ultronei rispetto alla sfera di attribuzioni del Soprintendente;
- che l’attività di controllo del Soprintendente, in violazione dei limiti segnati dall’art. 151 del d.lgs. n. 490/1939, ha investito aspetti afferenti al merito del nulla osta rilasciato dal Sindaco che è intervenuto in presenza di vincolo non preclusivo in assoluto di interventi modificativi dei luoghi.


L’ Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.


All’ udienza del 12 gennaio 2007 l’appello è stato trattenuto per la decisione.


2). L’ appellante ripropone il motivo, su cui ha omesso di pronunziarsi il giudice di primo grado, sul tardivo esercizio del potere di controllo della legittimità dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Sindaco del Comune di Marciano, non potendosi attribuire valenza interruttiva di detto termine alla richiesta della Soprintendenza - formulata una prima volta il 26.05.2000 e reiterata il 19.07.2000 - di acquisire ad integrazione degli elaborati prodotti “atto notorio in cui risulti dichiarato il periodo dell’abuso edilizio” oggetto del provvedimento di sanatoria postuma.


Il motivo è fondato e vizia con carattere assorbente l’atto gravato.


2.1). La giurisprudenza della Sezione è concorde nel ritenere che, ai fini del decorso del termine di sessanta giorni per il riesame di legittimità del nulla osta paesistico rilasciato dall’ Amministrazione delegata, è necessario che esso pervenga corredato dagli elementi documentali utili al controllo. Detto indirizzo trova, invero, conforto nella lettera dell’ art. 82 del d.P.R. 24.07.1977, n. 616 - come integrato dall’art. 1 della legge 08.08.1985, n. 431, e poi riprodotto all’art. 151, comma quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 - ove è stabilito che “le regioni danno immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione”.


La possibilità di disporre acquisizioni istruttorie e del resto evenienza procedimentale peculiare ad ogni procedimento di controllo interorganico e si collega all’esigenza che il controllo medesimo avvenga secondo criteri di serietà e di piena cognizione di ogni elemento rilevante ai fin del giudizio di legittimità dell’atto.


Eventuali carenze di elementi documentali utili all’esercizio del potere di verifica della legittimità dell’atto autorizzatorio possono, quindi, dare ingresso ad attività istruttoria con effetto interruttivo del termine assegnato per il controllo in base al noto principio “contra non valentem non agit prescriptio”. Una volta pervenuta alla Soprintendenza la documentazione integrativa indispensabile per il riscontro di legittimità prenderà vigore “ex novo” il termine perentorio per il riesame di secondo grado.


Le richieste istruttorie devono, tuttavia, fondarsi su una effettiva insufficienza del supporto documentale necessario al riesame di legittimità del nulla osta regionale. Esse devono essere finalizzate all’acquisizione di elementi documentali afferenti al titolo autorizzatorio, così da consentire una corretta, completa ed attenta valutazione della tipologia dell’intervento assentito, in raffronto alla disciplina di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali della zona e della stessa conformazione dei luoghi oggetto di modifica.


Nella specie l’appellante fondatamente si duole che i documenti richiesti dalla Sopraintendenza con note datate 26.05.2000 e 19.07.2000 non assumono alcun rilievo ai fini dell’ esercizio del potere di verifica della compatibilità nei profili paesistico/ambientali delle opere per le quali è stato rilasciato dal Sindaco del Comune di Marciano parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.


La Soprintendenza, come in precedenza accennato, ha infatti inteso conoscere, a mezzo di dichiarazione per atto notorio, la data in cui è stato consumato l’abuso edilizio. Si tratta tuttavia di un dato temporale che, come posto in rilievo dal ricorrente, costituisce elemento del tutto ininfluente agli effetti dell’esercizio dei poteri di riscontro della legittimità del nulla osta sindacale in raffronto alle disposizioni di tutela paesistico/ambientale e di vincolo della zona e che, invece, assume esclusivo rilievo ai fini del controllo sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dei lavori - in base alla successione nel tempo delle disposizioni che consentono la sanatoria “ex post” - riservato all’ esclusiva competenza dell’ Autorità comunale.


Si versa, quindi, a fronte di un’iniziativa istruttoria che non trae serio fondamento in effettive carenze della documentazione annessa al nulla osta paesistico, tali da precludere il controllo di legittimità entro il termine di legge che non può, quindi, considerarsi interrotto per l’esercizio dell’ attività istruttoria.


L’ appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, va annullato il provvedimento con esso impugnato.


Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese per entrambi i gradi di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2007, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Sabino Luce Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore


Presidente
f.to Claudio Varrone


Consigliere Segretario
f.to Bruno Rosario Polito f.to Annamaria Ricci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 03/03/2007.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)