Appunti sul concetto di vicinalità delle strade.

di Cristiano MANNI

 

Le strade vicinali rappresentano un import5ante elemento culturale e paesaggistico del nostro paese. La loro natura giuridica, tuttavia, è alquanto incerta e poco conosciuta, a causa della frammentarietà della normativa che le riguarda. Questo fa sì che, in molti casi, le amministrazioni comunali decidano di “sdemanializzarle” e di privatizzarle con provvedimenti amministrativi sommari e potenzialmente illegittimi.
Questo articolo è solo una ricognizione della normativa nazionale, a supporto della tesi della loro natura demaniale..
Il “Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572”, all' Art. 50, recita:
Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscono particelle catastali da numerarsi:
a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;
b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;
c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;
d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'art. 89.
L’estratto del § 13 (5° c.v.) del D.M. 1° marzo 1949 (Istruzione XIV) recita:
“Nelle partita speciale Strade pubbliche si iscrive la superficie complessiva delle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, delle piazze”.
Questa normativa elenca una serie di elementi di certa natura demaniale, e non vi è quindi ragione che le strade vicinali debbano rappresentare una eccezione.
Le strade vicinali, infatti, facendo parte di questa partita speciale assieme a tutte le altre strade pubbliche (statali, regionali, provinciali, ecc...), formano il Demanio stradale dello Stato, della Regione, della Province e dei Comuni.
Le strade vicinali, per il D.M. 1° marzo 1949, fanno quindi parte del Demanio Comunale.
La strada è da intendersi appartenente al Demanio Comunale se non vi sono altri titoli validi che ne attestino una differente proprietà, in base all'art. 950 del cc: “Quando il confine tra due fondi e' incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova e' ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
L’art. 829 c.c. recita che per quanto riguarda i beni dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio dal Demanio pubblico al Patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti.
Quindi il Comune (al pari dello Stato ) non può vendere un bene demaniale, può trasferirlo ai beni patrimoniali e poi venderlo.
La cosiddetta “sclassifica”  è un procedimento amministrativo (delibera del consiglio comunale), oggetto di pubblicazione, che dispone solamente che un'area demaniale a destinazione di strada pubblica non sarà più, in virtù dell'atto, tale.
I beni demaniali e patrimoniali sono regolati dal codice civile nei seguenti articoli:
Art. 822.
Demanio pubblico.
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Art. 823.
Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.
Art. 824.
Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Dlgs 285/92 art. 2, 5° comma
Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
Dlgs 285/92 art. 2, 6° comma
Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in: (...)
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.  
Dalla lettura di questo disposto si ricava che le strade vicinali sono assimilate alle comunali (Dlgs 285/92 art. 2, 6° comma). L'ente proprietario è pertanto il comune (Dlgs 285/92 art. 2, 5° comma) . Allora, in base al combinato disposto degli artt. 822 e 824 del C.C. se appartengono al comune, fanno parte del demanio comunale. Come tale sono inalienabili (art 823 cc). Possono formare oggetto di diritti a favore di terzi solo con l'istituto della concessione (art. 823 cc).
L'unica norma che apparentemente contrasta con il quadro sopra descritto e la seguente:
articolo 3 dlgs 285/92: Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: (...)
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
Questo articolo è una mera definizione, e fa rientrare nell'ambito delle strade vicinali anche quelle private. Si rileva infatti che in questo articolo il termine è posto senza virgolette, e come sinonimi vengono affiancati i termini di “poderale” o “di bonifica”. Nel Dlgs 285/92 art. 2, 6° comma, il termine “vicinali” è virgolettato, riferendosi quindi ad un significato differente a quello che viene poi dato al successivo art 3. Si riferisce probabilmente all'accezione di “vicinale catastale”, essendo il catasto l'ambito tipico in cui si usa questo termine. Quindi la strada “vicinale” (catastale) è differente da quella vicinale (o Poderale o di Bonifica), e detta strada “vicinale” è, appunto, assimilabile alla strada comunale (Dlgs 285/92 art. 2, 6° comma), e l'ente proprietario è il comune (Dlgs 285/92 art. 2, 5° comma).
A questo punto si possono individuare 3 tipologie di strade vicinali:
strada vicinale privata (o via agraria): il sedime è privato. In catasto  non è indicata la dicitura “vicinale” ed è ivi rappresentata con linea tratteggiata, essendo inclusa in particelle numerate. Ne possono usufruire solo i frontisti iure communionis o iure condominii.
strada vicinale pubblica: il sedime è privato. In catasto  non è indicata la dicitura “vicinale” ed è ivi rappresentata con linea tratteggiata, essendo inclusa in particelle numerate. Ne può usufruire la collettività iure servitutis. Sono queste le strade vicinali, o poderali, o di bonifica di cui al Dlgs 285/92 art. 2, 6° comma.
strada vicinale demaniale: Il sedime è di proprietà del comune ed ha natura demaniale. In catasto  è indicata la dicitura “vicinale” ed è ivi rappresentata con linea continua, non essendo inclusa in particelle numerate. È catastalmente inclusa nella partita speciale n° 5 “Strade pubbliche”. Ne può usufruire la collettività.
In base all'art. 2, 3° comma, lett. F-bis del dlgs 285/92, anche i sentieri sono considerati strade, pertanto le vicinali rimangono tali anche se si sono trasformate in sentieri non idonei al traffico veicolare.