Consiglio di Stato, Sez. Vi, n. 3940, del 14 agosto 2015
Beni Ambientali.Legittimità ordinanza demolizione di pavimentazione in masselli autobloccanti su area posta all’interno del parco naturale

Nel caso di specie, il diniego di sanatoria si fonda proprio sulla violazione della disciplina del Piano urbanistico comunale, avendo il Comune riscontrato che i ricorrenti da un lato, non si sono limitati a ripristinare i tracciati esistenti, che sono stati mutati, invece, nella loro consistenza, attraverso la mutazione da sterrati in piastrellati; dall’altro hanno alterato il sottobosco esistente, realizzando un piazzale completamente asfaltato in un’area nella quale, come si evince dalla documentazione fotografica versata in atti, prima dell’intervento contestato esisteva un’area verde e del sottobosco. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03940/2015REG.PROV.COLL.

N. 09263/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9263 del 2014, proposto da: 
Zanetti Oscar, Rosso Silvana, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Bilanci, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 

contro

Comune di Varazze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Masetti e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso l’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01200/2014, resa tra le parti, concernente demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Varazze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Bilanci e Masetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. I signori Oscar Zanetti e Silvana Rosso hanno appellato la sentenza del T.a.r. Liguria, sez. I, 24 luglio 2014, n. 1200 con la quale è stato respinto il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellanti per ottenere l’annullamento dei provvedimenti 12 novembre 2013, prot. n. 25770 e 23 dicembre 2013 prot. n. 290721, aventi rispettivamente ad oggetto il diniego di sanatoria e l’ordine di rimessa in pristino relativamente ad un intervento di pavimentazione in masselli autobloccanti di un’area di circa 700 mq posta all’interno del parco naturale del monte Beigua.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Varazze chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 16 giugno 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L’appello non merita accoglimento.

5. I provvedimenti amministrativi impugnati si fondano sul rilievo che le opere realizzate siano in contrasto con la normativa del Piano urbanistico comunale (di seguito anche solo PUC) e con le norme di livello puntuale di P.T.C.P.

6. Le censure formulate dagli odierni appellanti nel ricorso di primo grado e riproposte in appello non riescono a superare le ragioni su cui si fonda il diniego di sanatoria e il successivo ordine di ripristino.

7. Occorre, anzitutto, in punto di fatto, evidenziare le seguenti circostanze, che risultano documentate o, comunque, non contestate.

Le opere oggetto del presente ricorso riguardano l’esecuzione abusiva di una pavimentazione, mediante autobloccanti e cordoli in calcestruzzo, di un’area di oltre 700 mq sita all’interno del Parco Naturale del Monte Beigua.

8. L’area interessata dall’abuso è sottoposta ad un regime vincolistico particolarmente stringente atteso che:

a) è sottoposta al vincolo paesistico ambientale sia ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004 (in quanto compresa nella fascia di 150 metri dal rio Bellose), sia ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) in quanto trattasi in parte di zona boscata;

b) è situata all’interno del Parco Naturale del Monte Beigua e, pertanto, soggetta alla norme previste dal relativo Piano, approvato con D.C.R. n. 44 del 3 agosto 2001;

c) è ricompresa all’interno dei siti di interesse comunitario (SIC) di cui alla D.G.R. n. 1716 del 23 dicembre 2005;

d) è situata nell’ambito “EN – Aree non insediabili” del PUC, disciplinata dall’elaborato n. 13 delle relative N.d.A. ai sensi delle quali sono consentiti solo interventi di “ripristino di sentieri pedonali e tracciati carrabili esistenti […]”, e sono comunque vietati gli interventi suscettibili di provocare il degrado del patrimonio boschivo (in particolare movimenti di terra ed alterazione del manto sottobosco).

Nel caso di specie, il diniego di sanatoria si fonda proprio sulla violazione della disciplina del PUC, avendo il Comune riscontrato che i ricorrenti: a) da un lato, non si sono limitati a ripristinare i tracciati esistenti, che sono stati mutati, invece, nella loro consistenza, attraverso la mutazione da sterrati in piastrellati; b) dall’altro lato, hanno alterato il sottobosco esistente, realizzando un piazzale completamente asfaltato in un’area nella quale, come si evince dalla documentazione fotografica versata in atti, prima dell’intervento contestato esisteva un’area verde e del sottobosco.

9. La documentazione versata in atti conferma la sussistenza di tali fattori ostativi e consente di superare agevolmente i motivi formulati dagli odierni appellanti.

Risultano dirimenti le seguenti considerazioni.

A) Il T.a.r. non ha operato alcuna integrazione della motivazione dei provvedimenti impugnati, in quanto le considerazioni svolte nella sentenza appellata sulla consistenza delle opere realizzate (segnatamente il riferimento alla circostanza che l’intervento realizzato fosse esterno alla viabilità preesistente o riguardasse una viabilità non pavimentata) sono proprio funzionali a dimostrare la sussistenza della ragione di diniego indicata dal provvedimento impugnato, ovvero la contrarietà con il PUC che consente solo il ripristino dei sentieri esistenti e non la creazione di una nuova viabilità.

B) La motivazione del diniego non è generica, ma puntale e circostanziata, richiamando espressamente la prescrizioni del PUC e del PTCP ostative al rilascio della sanatoria richiesta;

C) Non è condivisibile la tesi dell’appellante, secondo cui le norme del PUC e del PTCP, poste a fondamento del diniego di sanatoria non vieterebbero il mantenimento dell’abusivo intervento di cui si discute. In particolare, non può essere condivisa la tesi secondo il PTCP imporrebbe il “mantenimento dello sterrato” solo in relazione ai nuovi tracciati, ovvero in relazione ai tracciati storici, ma non anche per i diversi tracciati esistenti che non rientrano tra quelli storici, quali quelli pavimentati dagli appellanti. Una simile interpretazione darebbe luogo a risultati contraddittori e illogici, perché finirebbe per imporre il rispetto della morfologia esistenti solo per i nuovi percorsi (che dovrebbero avere le stesse caratteristiche di quelli sterrati preesistenti), consentendo, invece, che gli sterrati preesistenti possano essere liberamente modificati con asfalto e autobloccanti. Al contrario, appare chiaro che la prescrizione contenuta nel PTCP per cui il fondo dei “nuovi tracciati stradali” dovrà essere “mantenuto sterrato”, sia stata impartita per evitare che la realizzazione di nuovi percorsi stradali muti l’assetto territoriale preesistente e non già per consentire ogni forma di trasformazione dei sentieri esistenti.

D) Non è parimenti condivisibile la tesi secondo cui gli interventi oggetto dell’impugnato diniego di sanatoria sarebbero comunque ammessi dalla disciplina del Parco regionale del Beigua che prevarrebbe, consentendo “interventi di potenziamento delle aree di parcheggio” e di “potenziamento delle strutture turistico-ricettive”, su quella del PUC e del PTCP. Il motivo non ha pregio in quanto il Piano in menzione (approvato dalla Regione Liguria con D.C.R. n. 44 del 3 agosto 2001, rinvia, comunque, per la zona in oggetto, ai limiti previsti dal PRG/PUC del Comune di Varazze, dovendosi quindi escludere che la disciplina del Piano del Parco possa autorizzare interventi vietati dal PUC.

E) Infondato è anche il motivo di appello dove si deducono, da un lato, ancora profili di difetto di motivazione con particolare a quanto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e, dall’altro, la mancata acquisizione delle valutazioni di competenza della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza ex artt. 146 e 147 d.lgs. n. 42 del 2004.

Il vizio di difetto di motivazione è insussistente, anche rispetto a quanto previsto dall’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, essendo le ragioni del diniego (e, quindi, anche del mancato accoglimento delle osservazioni formulate dagli istanti ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990) chiaramente individuabili nelle preclusioni derivanti dal contrasto con i vincoli previsti dal PUC e dal PTCP. Dall’altro lato, fondandosi il diniego non su un giudizio estetico, ma sulla violazione di una puntuale prescrizione normativa, non era necessario acquisire, ai fini del rigetto dell’istanza, i pareri della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza.

F) Infondate sono, infine, le censure contro il provvedimento di demolizione: l’intervento oggetto del negato permesso di costruire in sanatoria è ascrivibile, tenendo conto delle dimensioni delle opere di pavimentazione, dei materiali utilizzati e della radicale trasformazione dello stato dei luoghi che ne è derivata) ad un intervento di nuova costruzione come tale legittimamente sanzionabile con la demolizione ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. n. 380/2001.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.

11. Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio, anche in considerazione della severità della disciplina pianificatoria, circostanza già rilevata dal T.a.r. e valorizzata come motivo di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)