Consiglio di Stato Sez. VI n. 2620 del 2 maggio 2018
Beni Ambientali.Motivazione diniego autorizzazione paesaggistica

Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo

Pubblicato il 02/05/2018

N. 02620/2018REG.PROV.COLL.

N. 05262/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5262 del 2012, proposto da
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Lecce Brindisi e Taranto non costituito in giudizio;

contro

Simant S.r.l. non costituito in giudizio;
Simant S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Gallipoli non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 02144/2011, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione paesaggistica per mantenimento annuale struttura balneare


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Simant S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 aprile 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;


Rilevato in fatto che:

- con l’appello in esame l’odierna amministrazione appellante impugnava la sentenza n. 2144\2011 con cui il Tar Lecce aveva accolto l’originario gravame;

- quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata, in qualità di titolare di una struttura ricettiva balneare, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti di diniego al mantenimento per l’intero anno solare della struttura e degli atti consequenziali;

- nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza appellata ritenendo legittima la motivazione recante l’espressione di parere sfavorevole sull'istanza avanzata dal ricorrente richiamando la disciplina statale di cui agli artt. 142 ss. d.lgs. 42\2004 e la dichiarata illegittimità costituzionale della disciplina regionale;

- le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;

- alla pubblica udienza del 26\4\2018 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto che:

- l’appello è infondato, nei termini già evidenziati in analoghe fattispecie (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI n. 633\2018);

- in linea generale, la giurisprudenza della sezione ha già più volte evidenziato come nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione non possa limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma debba specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo;

- non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all'istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 05 dicembre 2016 n. 5108);

-analoga adeguatezza della motivazione, a maggior ragione, va verificata laddove lo stesso manufatto sia stato reputato pienamente compatibile con il vincolo, alla cui tutela è preposta l’amministrazione odierna appellante, esistente in loco;

- laddove, come nel caso di specie, venga in rilievo un’eccezionale diversa valutazione per diversi periodi stagionali, occorre che l’amministrazione, proprio a fronte di tale peculiarità, evidenzi e chiarisca i profili di incompatibilità con il vincolo, opposti a quelli che hanno consentito la realizzazione ed il mantenimento per la stagione balneare; stagione che, per evidenti caratteristiche intrinseche, comporta una presenza ben più massiccia sul territorio e, conseguentemente, una maggiore rilevanza in termini di impatto paesaggistico, anche in relazione ai numerosi fruitori dello stesso bene tutelato;

- invero, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, tali principi risultano già applicati dalla sezione in precedenti, relativi a fattispecie analoghe anche in termini di collocazione territoriale, cui occorre all’evidenza adeguarsi (cfr. ad es. decisioni nn. 634\2018 e 2963\2017);

- anche nella specie non trattasi di realizzazione di una nuova costruzione, ma della richiesta del mantenimento di un manufatto di una struttura ricettivo balneare per l’intero anno, mentre in precedenza la sua installazione stagionale era stata ritenuta compatibile, con i valori paesistici interessati, dalla medesima Soprintendenza, la quale non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata;

- all’opposto, le considerazioni poste a fondamento delle difese erariali si scontrano con il generale principio che ritiene inammissibile l’integrazione della motivazione in sede giudiziale, al di fuori del necessario e preliminare contesto procedimentale, caratterizzato dalle proprie peculiarità sia di merito che di necessario rispetto delle garanzie partecipative;

- né nel caso de quo le censure dedotte involgono le considerazioni svolte dalla pronuncia appellata, sia in relazione alle chiare indicazioni desunte dalla legislazione regionale vigente, - che, con norma diversa e successiva alla pronuncia costituzionale invocata dall’appello, consente il mantenimento delle opere precarie poste a servizio di uno stabilimento balneare per l'intero anno solare -, sia in relazione alla evidente necessità di approfondire la motivazione in merito ai paventati danni derivanti dalla ripetuta attività di montaggio e smontaggio;

- orbene, in tale situazione, caratterizzata da precedenti favorevoli (l’impatto dell’opera sul paesaggio va considerato come valore in sé, a prescindere dalla durata e dalla collocazione stagionale della permanenza dell’opera sul territorio), ritiene la Sezione che il provvedimento impugnato sia privo della necessaria adeguata motivazione, nei termini correttamente evidenziati dalla stessa sentenza appellata;

- anche in termini di paventato danno paesaggistico, il concetto di limitazione dello stesso appare contraddittorio rispetto all’esigenza di tutela primaria di un bene soggetto a vincolo; in sostanza, o l’opera è compatibile con il vincolo esistente in loco oppure non lo è, risultando manifestamente illogica una valutazione che ponga la verifica a fini di tutela in termini di mera limitazione di un danno al bene tutelato;

- alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto;

- le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata costituita, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Davide Ponte        Sergio Santoro