Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 228, del 17 gennaio 2014
Beni Ambientali.Vincolo d’inedificabilità ex art. 1-ter e 1-quinquies del d.l. n. 312 del 1985

ll decorso del termine del 31 dicembre 1986, di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 312 del 1985, stabilito per l'approvazione dei piani paesistici da parte delle regioni, non poteva, in ogni caso, far venir meno il vincolo d’inedificabilità previsto dagli articoli 1-ter e 1-quinquies del d.l. n. 312 del 1985, non essendo tale termine di carattere perentorio ma solo ordinatorio, con la conseguenza che anche le misure di salvaguardia previste dagli articoli da ultimo citati avrebbero potuto perdere la loro efficacia solo dopo l’approvazione dei predetti piani. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00228/2014REG.PROV.COLL.

N. 10199/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10199 del 2009, proposto da: 
G. B., rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Ruotolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Capri, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nel presente grado di giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 19553/2008, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza del 12 dicembre 2013 presentata dall’appellante;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il Cons. Claudio Boccia e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che in data 12 dicembre 2013 il difensore della signora G.B. ha depositato una istanza in cui dichiara di rinunciare al ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse, chiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere.

Ritenuto che, in relazione all’esigenza di regolazione dell’onere delle spese di lite, si debba far applicazione del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, ponendo le medesime a carico dell’appellante, poiché quanto dalla quest’ultima sostenuto - relativamente alla circostanza che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto annullare l’autorizzazione comunale in considerazione del fatto che nell’area in cui avrebbe dovuto aver luogo l’intervento edilizio non sussisteva il vincolo d’inedificabilità - non risulta fondato.

Infatti, conformemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, il decorso del termine del 31 dicembre 1986, di cui all’art. 1 bis del d.l. n. 312 del 1985, stabilito per l'approvazione dei piani paesistici da parte delle regioni, non poteva, in ogni caso, far venir meno il vincolo d’inedificabilità previsto dagli articoli 1 ter e 1 quinquies del d.l. n. 312 del 1985, non essendo tale termine di carattere perentorio ma solo ordinatorio, con la conseguenza che anche le misure di salvaguardia previste dagli articoli da ultimo citati avrebbero potuto perdere la loro efficacia solo dopo l’approvazione dei predetti piani (Cons. di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7971 e 14 gennaio 2004, n. 82).

Ciò posto non resta al Collegio che prendere atto della rinuncia al ricorso in appello presentata dall’appellante e, per l’effetto, dichiarare improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza d’interesse, ponendo, in relazione a quanto precede, a carico dell’appellante le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (Ricorso n. 10199 del 2009), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che quantifica in euro 2000,00 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)