TAR Veneto Sez. II n. 3875 del 17 dicembre 2008
Beni Ambientali. Indennità

L’indennità ex art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004) va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno.
Ric. n. 3007/1994 Sent 3875/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Riccardo Savoia Consigliere, relatore
Marco Morgantini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3007/1994 proposto da Giuseppe, Paolo e Francesco Rinaldo, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Alba e Massimo Pavan, con elezione di domicilio presso la segreteria del TAR ai sensi dell’art.35 del R.D. 2.6.1924 n.1054;
CONTRO
il Comune di Pianiga, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Provincia di Venezia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dapprima dagli avv. Adelchi Chinaglia e Alvise Cecchinato, poi, dall’avv. Roberta Brusegan e Cristina De Benetti, con elezione di domicilio presso la sede dell’ufficio legale dell’ente, in Venezia, S. Marco 2662;
PER
l'annullamento del decreto 6.6.1994, n. 25 con cui il presidente della Provincia ha decretato il nullaosta al rilascio della concessione in sanatoria nella parte in cui irroga ai ricorrenti l’indennità pecuniaria di lire 12400000 e ne ingiunge il pagamento entro 60,giorni;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la segreteria , con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione provinciale;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla Pubblica Udienza del 2 ottobre 2008 - relatore il consigliere Riccardo Savoia – i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
CONDIDERATO IN FATTO E DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti, proprietari di un rustico in comune di Pianiga, di aver ottenuto il rilascio di concessione edilizia avente a oggetto la demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio a uso abitazione bifamiliare con annessi agricoli.
Necessitando tuttavia l’autorizzazione provinciale veniva presentata la corrispondente domanda, cui la provincia rispondeva denunciando parere negativo alla demolizione del fabbricato, una volta che, peraltro, era stata quasi ultimata la costruzione del nuovo edificio, sicchè, con il provvedimento impugnato, veniva decretato il nullaosta alla detta costruzione, irrogandosi l’indennità pecuniaria di lire 12.400.000, pur dando atto dell’insussistenza di danno paesistico-ambientale e della conseguente mancata necessità di provvedere all’irrogazione della sanzione ripristinatoria ex art.15 L . n.1497/39.
Impugnano il decreto i ricorrenti richiamando la circolare ministeriale 2.8.77 n.61 adottata su conforme parere del Consiglio di Stato, secondo cui le opere che non arrecano danno al paesaggio non sarebbero suscettibili di sanzione pecuniaria ex art.15, posto che alla stessa non può essere riconosciuta valenza meramente sanzionatoria- punitiva, sicchè, dovendosi parametrarla con riferimento alla maggior somma tra danno arrecato e profitto conseguito, in assenza del primo termine di paragone non sarebbe possibile stabilirne la misura; alle dette considerazioni seguono le censure correlate di illogicità manifesta, e di difetto di motivazione.
Si è costituita l’amministrazione replicando puntualmente.
All’odierna udienza, dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sul punto va evidenziato che l’indennità ex art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004) va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno. Secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante C.d.S. Sez. IV Sent. n. 7405 del 15.11.2004; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 395 del 4.2.2004; C.d.S. Sez. V Sent. n. 5373 del 9.10.2000; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 5875 del 6.10.2003; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 4481 del 5.8.2003; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6279 del 12.11.2002; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3184 del 2.6.2000), al quale il Collegio aderisce, l’indennità (al riguardo si osserva che tale termine viene usato dal Legislatore non solo per indicare il risarcimento del danno da fatto illecito, ma anche come sinonimo di somma di denaro dovuta per altre cause) ex art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 va qualificata come una sanzione amministrativa per le seguenti ragioni: 1) dal tenore letterale del citato art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 si desume che la sanzione pecuniaria (“equivalete alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito”) è alternativa alla sanzione della demolizione e va applicata non solo per le violazioni di carattere sostanziale, ma anche per le violazioni meramente formali che non hanno provocato alcun danno ambientale come per es. la sola inottemperanza all’obbligo previsto dalla legge di chiedere ed ottenere prima dell’inizio dei lavori il nulla osta paesistico, per cui tale sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, in quanto prescinde dalla sussistenza di un danno all’ambiente; 2) il danno arrecato all’ambiente è previsto dalla norma in commento solo come un criterio di quantificazione alternativo al profitto conseguito, cioè solo in sede di quantum debeatur e non di an debeatur (infatti, nel caso in cui l’opera realizzata senza il previo rilascio del nulla osta paesistico risulta conforme alle prescrizioni ambientali poiché non vi è danno all’ambiente, l’indennità in esame va commisurata soltanto facendo riferimento al profitto conseguito); 3) inoltre, l’ordinamento giuridico prevede lo specifico strumento dell’azione di risarcimento del danno ambientale ex art. 18 L. n. 349/1986, “promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidono i beni ambientali oggetto del fatto lesivo” e dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’art. 13 della medesima L. n. 349/1986.
Si osservi, poi, che l’art. 2, comma 46, L. n. 662/1996, nell’interpretare autenticamente l’art. 38 L. n. 47/1985, ha espressamente puntualizzato che “per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al R.D. n. 1497/1939 e al D.L. n. 312/1985 conv. nella L. n. 431/1985 il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 15 R.D. n. 1497/1939”, per cui l’art. 38, comma 4, L. n. 47/1985, quando statuisce che la concessione della sanatoria impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative, si riferisce soltanto alle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme urbanistiche-edilizie, ma non alle norme previste in materia di tutela dell’ambiente, anche perché gli illeciti paesistici sono presi in considerazione dalla normativa sul condono edilizio solo sotto il profilo di possibili cause impeditive della sanatoria.( Tar Basilicata n. 86/06).
La somma poi non è contestata nel suo quantum, peraltro risultante dalla relazione di perizia redatta dagli uffici provinciali, come indicato nel decreto impugnato.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Le spese possono essere compensate, apparendo la questione proposta non univocamente interpretata dalla giurisprudenza.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2008.
il Presidente L'Estensore

Il Segretario



SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione