TAR Liguria sent. n. 310 del 13 marzo 2003
Inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso di IN, WWF e Legambiente sulla nomina dell' esperto e rappresentante della Regione Liguria nel consiglio direttivo parco Aveto Si ringrazia Augusto ATTURO per la segnalazione
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SENTENZA

sul ricorso n. 524/2002 R.G.R. proposto dalle Onlus Associazione per il World Wide Fund for Nature – WWF – con sede in Roma, via Po n. 25/c, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Arch. Fulco Pratesi, “Italia Nostra”, con sede in Roma, via Porpora n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore,prof. Antonietta Desideria Pasolini Dall’Onda, Associazione Legambiente, in persona del presidente regionale e legale rappresentante pro tempore Stefano Sarti, con sede in Genova, via Caffa n. 3, Associazione Legambiente – Circolo Tigullio Verde, con sede in Rapallo, via Libertà n. 81, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. Silvana Vernazza, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Granara (Studio di domiciliazione in Genova, via alla Porta degli Archi n. 10/27-28);

CONTRO

Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica;

Ente Parco dell’Aveto, in persona del Presidente in carica;

e nei confronti di

Ing. Claudio Sivori, residente in Lavagna, via dei Devoto n. 195/31;

per l’annullamento

del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 13.03.2002 avente ad oggetto Consiglio dell’Ente Parco dell’Aveto. Nomina rappresentante regionale, nonchè per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso e successivo, cognito e non, ed in particolare della deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 22.01.2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Antonio Bianchi;

Uditi alla pubblica udienza del 14 novembre 2002 l’avv. D. Granara per le ricorrenti e l’avv. L. Cocchi per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

L’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature è ente morale riconosciuto con D.P.R. 4 aprile 1974, n. 493, che in armonia con la missione del WWF internazionale, cui è affiliato, si propone per l’Italia la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell’ambiente. “Italia Nostra” e Legambiente sono associazioni riconosciute a carattere nazionale, con il fine di tutelare i valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese.

Legittimate ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e rappresentate dal Consiglio Nazionale per l’Ambiente ex art. 12 della legge medesima, designano d’intesa con le Associazioni Pro Natura e L.I.P.U. due loro esperti nel Consiglio dell’Ente Parco dell’Aveto, istituito con Legge Regionale 22 febbraio 1995, n. 12, per tutelare un territorio montano di alto valore paesistico e naturalistico delle Valli dell’Aveto, Sturla e Graveglia nel Levante Ligure.

In sede di rinnovo dell’organo, con D.P.G.R. n. 5 del 14.01.2002, venivano nominate, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, le persone di seguito indicate:

Sig.ra Maria Antonietta Cella in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Santo Stefano d’Aveto o suo delegato;

Sig. Silvio Cella in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Rezzoaglio o suo delegato;

Sig. Giuseppino Maschio in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Borzonasca o suo delegato;

Sig. Pierluigi Beronio in qualità si Sindaco pro tempore del Comune di Mezzanego o suo delegato;

Sig.ra Maria Antonietta Cella in qualità di Presidente pro tempore della Comunità Montana Aveto-Graveglia-Sturla o suo delegato;

Sig. Franco Clemente rappresentante della Provincia di Genova;

Sig. Marco Raggio rappresentante delle Associazioni Professionali Agricole;

Arch. Edoardo Baraldi;

Dott. Anton Maria Magnarin, esperti delle Associazioni Ambientaliste rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Ambiente;

rag. Gian Guido D’Amico, esperto in gestione turistica degli enti turistici – Pro loco e APT dei Comuni del Parco”.

Con successivo D.P.G.R. n. 13 del 25.01.2002, preso atto delle designazioni pervenute dall’Università degli Studi di Genova, erano nominati quali rappresentanti della stessa nel Consiglio dell’Ente Parco il Prof. Roberto Cabella e il Prof. Michele Piazza.

Il Consiglio così composto, con Deliberazione n. 1 del 1° febbraio 2002 prendeva atto delle nomine e del suo insediamento e procedeva nella seduta dell’8.2.2002 alla elezione del Presidente.

Avverso i provvedimenti anzidetti, le odierne ricorrenti proponevano ricorso a questo TAR in data 26.03.2002. R.G. n. 436/2002, chiedendone l’annullamento, siccome ritenuti illegittimi.

Senonchè con D.P.G.R. n. 41 del 13.03.2002, visti i precedenti decreti, considerato che “rimaneva da acquisire la nomina del rappresentante della Regione Liguria” e “preso atto che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 36 del 22.1.2002 ha provveduto a nominare il rappresentante regionale nella persona dell’Ing. Claudio Sivori”, il medesimo era nominato “per i motivi indicati in premessa ad integrazione del nuovo Consiglio dell’Ente Parco dell’Aveto”.

Ritenendo illegittimi tali ulteriori atti le istanti, con il ricorso in epigrafe, hanno adito nuovamente questo TAR chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 e dell’art. 11, comma 4, dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Sviamento di potere.

In virtù dell’art. 11, comma 4, dello Statuto, il Consiglio è composto, tra gli altri, “da un rappresentante esperto nominato dalla Regione”.

E’ pertanto necessario che il prescelto rappresentante della regione possieda requisiti di esperienza e competenza in materia di parchi e di valori dai parchi tutelati.

Tali requisiti non possiede l’ing. Claudio Sivori, che, al contrario, si sarebbe distinto per la sua reiterata opposizione al Parco dell’Aveto.

2) Violazione dell’art. 10 della L.R. 22 febbraio 1995 in relazione alla violazione dell’art. 11, comma 4, dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto e dell’art. 3 della L.R. 14 dicembre 1993, n. 55. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Sviamento di potere.

Dall’impugnata delibera della Giunta Regionale n. 36 del 22.01.2002, risulta che “in data 29.11.2001 la Commissione Consultiva per le Nomine ha individuato, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 55/93, i seguenti criteri per l’effettuazione della nomina in questione: “Persona che abbia acquisito esperienza amministrativa in ente pubblico elettivo con particolare esperienza tecnico-professionale in relazione alle competenze dell’Ente Parco”.

Senonchè l’ing. Sivori non avrebbe alcuna esperienza tecnico-professionale in relazione alle competenze dell’Ente Parco.

La Giunta Regionale non ha minimamente indicato i motivi a giustificazione della scelta nè la sua “effettiva corrispondenza” ai criteri stabiliti dalla Commissione, che palesemente non sussiste.

Concludono le ricorrenti associazioni, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio la Regione Liguria intimata la quale, con memoria nei termini, ha chiesto il rigetto del gravame siccome inammissibile ed infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2002, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1.Il gravame è inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti.

1.1.Ed invero, come il Collegio ha già avuto modo di precisare con la pronuncia resa nell’odierna camera di consiglio sul ricorso R.G. n. 436/2002, la legittimazione ad agire delle odierne ricorrenti deve essere riconosciuta in relazione ai provvedimenti di nomina sia dei “due esperti delle Associazioni Ambientaliste”, che dei restanti “esperti in materia ambientale”, chiamati a comporre l’organo di gestione dell’Ente Parco dell’Aveto.

Nel primo caso, infatti, la posizione differenziata e qualificata delle associazioni ambientaliste è rinvenibile espressamente nella legge regionale ligure n. 12/95 e nell’art. 11 dello Statuto dell’Ente, ove è previsto l’intervento delle stesse nel procedimento di nomina del Consiglio con effetti costitutivi e non meramente collaborativi, al chiaro fine di assicurare in via diretta (trattasi di “due esperti delle Associazioni Ambientaliste” come specificato all’art. 11 sub 7 dello Statuto) la tutela degli interessi paesistico-ambientali in sede gestionale.

Nel secondo caso, l’anzidetta posizione è enuncleabile dal combinato disposto degli artt. 13 e 18 della L. n. 349/1986, la quale attribuisce alle odierne ricorrenti la legittimazione, in via generale, a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi, che possano produrre un danno ambientale.

E tali atti non possono essere limitati in modo rigido a quelli che comportino una incisione materiale del bene ambiente, ma devono ragionevolmente ricomprendere tutti i provvedimenti idonei a recare un apprezzabile pregiudizio al bene stesso, indipendentemente dalla loro specifica natura.

Così ben può essere sindacato dalle odierne associazioni, ai sensi del citato art. 18 della L. 349 del 1986, il provvedimento di nomina degli esperti in materia ambientale in quanto ancorchè preordinato sul piano formale alla costituzione del Consiglio del Parco dell’Aveto, assolve altresì, sul piano sostanziale, alla specifica funzione di assicurare la presenza di soggetti in grado di tutelare adeguatamente, per la loro competenza, il “valore ambiente”, sia in sede di programmazione che di composizione dei vari interessi perseguiti dall’organo di governo in relazione alle finalità statutarie.

1.2.Tanto premesso, rileva il Collegio come con l’odierno gravame le associazioni ricorrenti si dolgano della nomina del “rappresentante esperto” designato dalla Regione, e quindi della nomina di un soggetto che non è chiamato a comporre il Consiglio dell’Ente Parco per assicurare in via diretta la tutela di interessi ambientali in virtù della specifica competenza posseduta, ma per garantire la presenza di una professionalità differenziata in ragione della molteplicità dei fini perseguiti. Non v’è dubbio infatti come, alla stregua dei principi statutari, l’Ente non sia stato costituito ad esclusivo presidio dei valori ambientali presenti nella Valle dell’Aveto, ma per garantire la più proficua gestione di quel territorio attraverso l’equilibrata composizione dei molteplici interessi a tal fine rilevanti.

Ne consegue, pertanto, che non può riconoscersi la legittimazione ad agire delle odierne associazioni, in quanto la contestata nomina non incide in via diretta nè altrimenti apprezzabile sugli interessi ambientali tutelati dalle associazioni medesime. Diversamente ritenendo, del resto, si finirebbe con l’attribuire a queste ultime un generale potere di controllo sull’Ente Parco, e ciò in palese contrasto con il disposto di cui all’art. 18 della L. 349/1986, che espressamente limita la legittimazione a ricorrere delle associazioni ivi contemplate, nei confronti dei soli atti che possano produrre un danno ambientale.

2) Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria sez. Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore della parte resistente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 14 /11 /2002 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Renato Vivenzio Presidente

Roberto Pupilella Consigliere

Antonio Bianchi Consigliere estensore.

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Depositato in Segreteria il 13 MAR. 2003

Il Direttore di Segreteria

(Dott.ssa A. Calcagno)