TAR Toscana Sez. I n. 1205 del 10 ottobre 2017
Beni ambientali.Individuazione beni paesaggistici
 
Ai sensi degli artt. 134, 138 e 141 del D. Lgs. 42/2004 i beni soggetti a vincolo devono essere correttamente individuati e, ciò, affinché sia identificabile la sussistenza del requisito del “notevole interesse pubblico”, valutazione alla base dell’atto di apposizione del vincolo e adottata in considerazione delle caratteristiche degli stessi beni.


Pubblicato il 10/10/2017

N. 01205/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00563/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2016, proposto da:
Aldemaro Machetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maddalena Gajo in Firenze, via del Pellegrino 26;

contro

Comune di Castiglione della Pescaia, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro tempore e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena, Grosseto e Arezzo, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

- dell'atto prot. 2182 del 29.01.2016 della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, recante "comunicazioni" in merito alle osservazioni presentate dal proponente e contestuale conferma del parere parzialmente favorevole trasmesso con nota prot. 186 del 5.01.2016;

- del provvedimento prot. 3061 del 3.02.2016 del Responsabile Pianificazione e Gestione Tecnica del Territorio del Comune di Castiglione della Pescaia recante "parziale diniego su istanza di parere alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. P.E. n. 15/23/3/15".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro tempore e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena, Grosseto e Arezzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso il Sig. Machetti Aldemaro ha impugnato l'atto (prot. 2182) del 29 gennaio 2016 della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, con il quale si è confermato il parere parzialmente favorevole in precedenza trasmesso e, ciò, unitamente al provvedimento (prot. 3061) del 03.02.2016 del Comune di Castiglione della Pescaia recante "parziale diniego su istanza di parere alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. P.E. n. 15/23/3/15".

Si è evidenziato che il ricorrente aveva in precedenza presentato un’istanza relativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione di opere di trasformazione edilizia sull’edificio denominato “villa Nanni”, immobile quest’ultimo situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico sulla base del Decreto Ministeriale del 3 luglio 1962.

In particolare il progetto presentato prevedeva: a) la realizzazione di tre scale; b) il posizionamento di una balaustra in acciaio; c) la realizzazione di due accessi al giardino; d) la realizzazione di un gazebo in legno nella grande terrazza nell'area a quota più bassa; e) la chiusura di n. 4 (quattro) logge esterne rivolte a nord, verso il bosco con infissi e persiane in douglas.

Malgrado la Commissione Comunale per il Paesaggio avesse espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intero progetto, la Soprintendenza aveva rilevato, con nota (prot. 186) del 05/01/2016, la non compatibilità paesaggistica della chiusura delle logge, con una motivazione articolata che si concludeva ritenendo che “l’intervento altererebbe la coerenza e la leggibilità dell'unitarietà dell'impianto architettonico di Villa Nanni ed in particolar modo il rapporto pieni/vuoti".

A seguito delle osservazioni del ricorrente detto parziale diniego veniva ribadito con nota (prot. 2182) del 29 gennaio 2016 della Soprintendenza, nota quest’ultima il cui contenuto motivazionale veniva riportato nel provvedimento (prot. 3061/2013) del Comune di Castiglione della Pescaia che disponeva, in via definitiva, il parziale diniego dell’autorizzazione paesaggistica.

Nel chiedere l’annullamento dei provvedimenti sopra citati, limitatamente alla parte in cui prescrivono la chiusura delle logge, il ricorrente sostiene l’esistenza dei seguenti motivi:

1. la violazione degli artt. 134 e 136, D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 4 e 19 della Disciplina di Piano del P.I.T. con valenza di piano paesaggistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37/2015, nonché del DM del 3 luglio 1962; a parere del ricorrente la Soprintendenza avrebbe erroneamente interpretato le norme che attengono alla salvaguardia dei valori paesaggistici dell'area che, in quanto tali, non ricomprenderebbero la “villa Nanni”;

2. l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’intervento sarebbe conforme alla disciplina dettata dal piano paesaggistico.

Si è costituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, unitamente alla Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio delle province di Siena Grosseto e Arezzo, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

A seguito della camera di consiglio del 4 maggio 2016 questo Tribunale, ritenendo insussistenti i presupposti del periculum, ha respinto l’istanza cautelare (ordinanza n. 215/2016).

Detto provvedimento è stato riformato dal Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 3913 dell’8 settembre 2016, ha accolto l’istanza cautelare, rinviando il fascicolo a questo Tribunale per l’esame del merito.

All’udienza del 20 settembre 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere risultando fondato il primo motivo.

1.1 In primo luogo è necessario premettere che ai sensi degli artt. 134, 138 e 141 del D. Lgs. 42/2004 i beni soggetti a vincolo devono essere correttamente individuati e, ciò, affinché sia identificabile la sussistenza del requisito del “notevole interesse pubblico”, valutazione alla base dell’atto di apposizione del vincolo e adottata in considerazione delle caratteristiche degli stessi beni.

1.2 In ossequio a dette disposizioni un costante orientamento giurisprudenziale ha affermato che “il vincolo, in quanto tale e per gli effetti limitativi che comporta, occorre che sia chiaramente individuato, anche al fine di porre in condizione il titolare del bene di adeguare i propri comportamenti, anche e non solo a fronte delle rilevanti ricadute che la sussistenza di un vizio comporta. Pertanto, in assenza di qualsiasi elemento formale cui riferire la sussistenza dell'invocato vincolo paesaggistico in termini di area boscata, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto svolgere una adeguata e completa valutazione circa la sussistenza, nel caso di specie e con specifico riferimento ai caratteri ed allo stato dei luoghi interessati, degli elementi in base ai quali ritenere effettivamente sussistente il vincolo prospettato (per tutti si veda T.A.R. Liguria, sez. I, 18/03/2014, n. 428).

Anche la Cassazione, seppur in tema di agevolazioni tributarie, ha avuto modo di precisare che “il mero inserimento di una costruzione nel perimetro di un "piano paesistico" non implica di per sé che la stessa abbia le caratteristiche di eccezionale bellezza naturale, idonee, ai sensi degli art. 33 comma 3 l. 23 dicembre 2000 n. 388 e 76 l. 28 dicembre 2001 n. 448, alla sottoposizione a "vincolo paesistico (Cassazione civile, sez. trib., 26/06/2013, n. 16070)".

1.3 E’, peraltro, noto che i piani territoriali paesistici presuppongono l'esistenza del vincolo paesaggistico, da qualunque fonte esso derivi, mentre lo stesso piano paesistico attiene ad una fase successiva rispetto a quella di imposizione del vincolo paesaggistico e, più precisamente, alla fase di pianificazione delle zone già dichiarate di particolare interesse sotto il profilo del paesaggio (in questo senso Consiglio di Stato sentenza n. 450/1994 e sent. n. 167/1993).

1.4 Applicando detti parametri normativi è evidente l’illegittimità dei provvedimenti di diniego parziale ora impugnati.

1.5 Sul punto è dirimente constatare che il D.M. 3 luglio 1962, che sottopone a vincolo l'area su cui insiste "villa Nanni", non comprende tra i valori oggetto di tutela le costruzioni edilizie, limitandosi a descrivere le caratteristiche paesaggistiche di un’area di “notevole interesse pubblico”, in considerazione delle caratteristiche morfologiche e della bellezza panoramica del litorale.

1.6 Nemmeno il riferimento alla necessità di tutelare le ville e le costruzioni è desumibile dal piano paesaggistico regionale, essendo incontestato che la scheda di vincolo relativa al D.M. 03.07.1962 e alla lettera B, fa riferimento al solo insediamento turistico residenziale "Il Gualdo" di Punta Ala.

1.7 Anche quanto contenuto nella direttiva (punto 3.b.3) della scheda di paesaggio del piano paesaggistico non è di per sé sufficiente a ricomprendere la villa di cui si tratta all’interno del vincolo paesaggistico, considerando che le direttive, sulla base di quanto disposto dagli artt. 4 e 19 della Disciplina di Piano, comportano la previsione di obblighi di natura programmatica al fine di dettare delle linee guida per la futura attività pianificatoria dell’Amministrazione comunale.

1.8 E’ allora evidente che la “villa Nanni” non può essere considerata, in assenza di un’espressa previsione, automaticamente inserita nell’ambito dei beni oggetto di interesse architettonico di “Punta Ala", cui si riferisce la prescrizione di cui al punto 3.b.3 della scheda di vincolo, scheda quest’ultima che ricomprende esclusivamente determinati insediamenti espressamente individuati.

1.9 La lettura del decreto ministeriale del 3 luglio 1962 evidenzia, poi, come oggetto della tutela di quest’ultimo sia un paesaggio dalle caratteristiche ben identificate, il cui interesse ritenuto meritevole di tutela è stato individuato nella rilevanza paesaggistica della "zona montuosa sita nel territorio del comune di Castiglione della Pescaia, tra Forte Rocchette, Punta Ala, la strada provinciale".

2. Ciò premesso risulta dimostrato che l’interesse paesaggistico oggetto del decreto ministeriale del 3 luglio 1962 non ricomprende le costruzioni edilizie, non avendo nulla ha a che vedere con esse, circostanza quest’ultima che consente di escludere che la Soprintendenza, in assenza di una specifica menzione, avrebbe potuto ricomprendere automaticamente “villa Nanni” tra i beni oggetto di tutela.

2.2 Non solo il vincolo non riguarda espressamente la villa di cui si tratta, ma l’entità dell’intervento (chiusura di quattro logge con vetrate e infissi in douglas) consentono di dubitare circa l’esistenza di un effettivo impatto ambientale, considerando come sia stata la stessa Soprintendenza ad affermare (si veda la nota prot. 9834/2014) che la villa è completamente circondata da una fitta vegetazione.

2.3 Si consideri, inoltre, che le affermazioni della ricorrente circa l’inesistenza di un effettivo impatto ambientale siano rimaste incontestate, risultando al contrario accertato che l'intervento non comporta modifiche della sagoma e allo skyline, circostanze queste ultime evincibili anche dalla documentazione in atti.

3. In conclusione la censura è fondata e va accolta, con conseguente assorbimento dell’ulteriore doglianza proposta.

3.1 Il ricorso è, pertanto, fondato, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla parte in cui prescrivono che "non sia realizzata la chiusura delle logge .. ”.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui alla parte motiva.

Condanna l’Amministrazione ora costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre oneri di legge e con refusione del contributo unificato; spese compensate nei confronti del Comune di Castiglione della Pescaia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto        Manfredo Atzeni