Tribunale Cosenza Sez. II n. 1205 del 26 novembre 2021
Est. Branda Imp. G. I. ed altri
Beni Ambientali.Deroghe al regime vincolistico

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 rivestono carattere tassativo e inderogabile, in considerazione dei primari valori ambientali di rango costituzionale (art. 9 Cost.) dalle stesse tutelati. Non è consentita un’applicazione estensiva delle ipotesi normative di deroga al regime vincolistico ex art. 142 cit., le quali sono da intendersi, quindi, di stretta interpretazione. Non è pertanto ammessa la deroga al regime autorizzatorio per le costruzioni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ancorché compresa in piani particolareggiati di attuazione adottati successivamente alla data di entrata in vigore della legge Galasso (6 settembre 1985).

MOTIVAZIONE

In fatto e diritto . Tizio, Sempronia, Caio, Mevio e Filano, il primo in qualità di committente e gli altri come esecutori dei lavori, sono stati chiamati a rispondere dei reati di cui agli articoli 44 lett.C), 93, 94 e 95 DPR 380/2001 e 181 D.lgs 42/2004, per aver realizzato in zona sismica, altresì sottoposta a vincolo ambientale per la sua destinazione a bosco, imponenti opere in cemento armato, in assenza di qualsivoglia permesso e autorizzazione.

Il processo è stato istruito con l’acquisizione della documentazione relativa alle misurazioni ed alle rappresentazioni fotografiche eseguite nel corso del sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Gruppo Forestale.

La difesa ha prodotto permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di San Giovanni in Fiore, non preceduto da autorizzazione paesaggistica.

E’ stato sentito in qualità di testimone Claudio brigadiere della Stazione Forestale dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore che ha proceduto al sopralluogo; l’imputato Tizio ha reso spontanee dichiarazioni.

Il Tribunale ritiene provata la colpevolezza degli imputati Tizio e Caio.

Il testimone Claudio, ha riferito che il 21 maggio 2019, nel corso di un sopralluogo in località Colle, constatava che gli operai della ditta Caio stavano procedendo alla realizzazione di un muro in cemento armato, all’interno della proprietà ed in prossimità della abitazione di Tizio.

All’interno della stessa proprietà risultavano pure recentemente realizzati altri due muri di contenimento ed un volume, sempre in cemento armato.

Tali ulteriori interventi edilizi sarebbero stati realizzati dalla ditta X di Sempronia; la circostanza veniva riferita al militare dalla stessa Sempronia presente sul posto; non sono stati acquisiti ulteriori elementi, al di fuori delle dichiarazioni della stessa Sempronia.

Per le suddette costruzioni - ha proseguito il teste - Tizio non aveva ottenuto il necessario permesso di costruire e neppure le autorizzazioni da parte delle autorità preposte alla tutela dei vincoli esistenti in zona, connotata da bosco per una superficie superiore ai duemila metri quadri e con copertura vegetazionale superiore al 20% e sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale.

Infine, il teste ha precisato che Tizio aveva presentato al Comune di San Giovanni in Fiore una semplice SCIA per lavori di ristrutturazione, comunque non riferibili alle suddette edificazioni accertate al momento del sopralluogo.

Dalle misurazioni effettuate in sede di sopralluogo e dal fascicolo fotografico emerge l’esatta consistenza dell’intervento edilizio de quo, preceduto da notevole sbancamento di terreno saldo boscato, con il conseguente taglio ed estirpazione di varie piante di Pino Laricio.

Si tratta delle seguenti opere:

N. 1 Strada di accesso avente lunghezza pari a 35 m circa per una larghezza di 6.5 m circa;

N, 1 Muro di contenimento in cemento armato avente lunghezza paria a 17.5 m circa per un'altezza di variabile da un minimo di 2 m ad un max di 4 m circa e profondità di 0.5;;

N. I Muro di contenimento in cemento armato avente lunghezza paria 32 m circa per un'altezza variabile da un minimo di 1.10 m circa ad un max di 7.5 m circa ed una profondità di 0.5 m circa;

N. 1 Muro di contenimento in cemento armato avente lunghezza pari a 23.5 m circa per un'altezza di m 3.5 m circa ed una profondità di 0.5 m circa; • N. 1 Manufatto in cemento armato, chiuso su 3 lati e tetto, avente larghezza di 4.5 m circa per una profondità di 2.7 m circa ed un'altezza pari a circa 3.5 m;

N. 1 Platea in cemento armato di lunghezza pari a 25 m circa per una profondità di m 2 circa ed un'altezza di 0.5 m circa, sulla quale fuoriesce una struttura in ferro composta da tondini (bacchette in ferro) del diametro di 16 mm ed un'altezza complessiva di m 4circa.

L'area oggetto dei lavori, è ragguagliata in una superficie complessiva di circa 1.050 mq

La visione del fascicolo fotografico, indispensabile per avere l’esatta consapevolezza delle imponente consistenza dell’intervento e dei suoi effetti sull’area vincolata, permette di rilevare che i muraglioni, ancora in fase di costruzione, hanno preso il posto di parti del bosco presente nell’area, pure danneggiata a causa dello sbancamento e della escissione di numerose ceppaie di pino laricio 1.

L’intervento, come emerge chiaramente dalle foto e dalle dichiarazioni del testimone, al momento del sopralluogo, non risultava ancora ultimato.

Sono stati altresì acquisiti i seguenti documenti:

˃ Permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di San Giovanni in Fiore in data 15 giugno 2020, con allegata relazione in cui si dà atto del parere negativo espresso dalla Regione in ordine al vincolo idrogeologico e forestale.

˃ Attestato rilasciato in data 26 febbraio 2021 dal responsabile dei servizi tecnici del suddetto Ente recita testualmente:

“ SI ATTESTA

CHE il terreno censito in catasto al foglio n° … particella n°……… ubicato Loc."colle di …." nonché un lotto che è parte integrante della Lottizzazione denominata "Colle di ….", ricade Come destinazione urbanistica nella zona C/3 (Espansione residenziale turistica), del Piano Regolatore Generale approvato con decreto regionale n° 109 del 06/09/1999 ;

CHE l'area è interessata ai vincoli di cui al D.lgs n° 42 del 22/11/2004 art. 142 comma 1 lettera(g) , ma le disposizioni non si applicano per come detta la stesso art. 142 comma 2 lettera (b), per le aree ricomprese in piani pluriennali di attuazione (lottizzazioni e/o particolareggiati) in quanto la stessa è concretamente realizzata ;

CHE lo stesso terreno, è parte integrante della lottizzazione predetta e risulta inserito in un ambito antropizzato con opere di urbanizzazione primarie, fabbricati posti in lotti attigui e rispettive corti;

CHE sul lotto di terreno lottizzato in questione insiste un fabbricato residenziale contemplato dai titoli abilitativi Licenza edilizia n° ……, Concessione in Sanatoria ….e Permesso a costruire in Sanatoria n° …..;

CHE la stessa NON è compresa all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale della Sila:"

˃ Parere espresso dalla Regione Calabria in data 13/11/2019 nel quale è pure evidenziato che “ dalla consultazione del SIAN (sistema Informativo agricolo nazionale), con riferimento alle ortofoto dell’area in esame, rispettivamente foto del 07/2018, Foto del 07/2004, Foto del 07/2002 e Foto 07/1999, gli interventi di cui alla autorizzazione de quo sono a carico di vegetazione arborea costituente bosco, ai sensi dell’articolo 4 LR 45/2012 e dell’art. 2 D.Lgs227/2001”

In sintesi, risulta accertato che Tizio, in qualità di proprietario committente, ha realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, le opere sopra descritte senza alcuna preventiva autorizzazione.

Per l’edificazione della platea in cemento Tizio è stato coadiuvato da Caio, titolare della ditta esecutrice dei lavori.

Al momento della edificazione, Tizio non aveva ottenuto alcun titolo abilitativo, non avendo neppure richiesto l’indispensabile permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, necessaria per la realizzazione di tali opere imponenti all’interno di un’area destinata a bosco.

Successivamente, in data 15 giugno 2020, Tizio ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, pur non avendo richiesto l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Ente preposto alla tutela del vincolo di cui all'art.142 comma 1 lett. g (area coperta da bosco) D.Lgs 42/2004.

La destinazione a bosco si ricava indiscutibilmente dai seguenti elementi.

Nell’allegata attestazione del Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di San Giovanni in Fiore si dà atto che sull’area insiste il vincolo di cui a citato art. 142 comma 1 lett. g .

Il menzionato parere regionale, con espresso richiamo alle rappresentazioni fotografiche dell’area realizzate nel corso degli anni, ha confermato la destinazione a bosco dell’area interessata dall’intervento.

L’esistenza del vincolo boschivo, è pure confermata dalla verifica eseguita in occasione del sopralluogo e ribadita in dibattimento dal teste Claudio sulle concrete caratteristiche dell’area.

Come è noto, il vincolo paesaggistico sussiste per il solo fatto della presenza di un bosco, inteso secondo il previgente l'art. 2 d. Igs. 227/2001, come un "terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento", definizione questa non modificata dalla vigente normativa, costituita dal T.U. in materia forestale del 3.4.2018 n.34 null'altro evincendosi dall'art. 142 d. Igs. 42/2004.

I rilievi aerofotogrammetrici sull’area in questione confermano l’esistenza di ampia supeficie boscata, per nulla “antropizzata” . 2

Tuttavia , in merito al vincolo paesaggistico derivante dalla destinazione dell’area a bosco, ed al difetto di relativa autorizzazione, il Comune di San Giovanni in Fiore ha comunque ritenuto di poter rilasciare il permesso in sanatoria, sulla base di una attestazione da parte del responsabile dei servizi tecnici ad avviso del quale, sebbene l’area sia certamente interessata dal vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142 comma 1 lett. g D.lgs 42/2004 (territori coperti da foreste e da boschi) , potrebbe ravvisarsi l’ipotesi di esclusione dal regime autorizzatorio prevista al comma 2, lett. b) dello stesso articolo (in forza del quale la disposizione che impone il regime autorizzatorio non si applica alle aree che “alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;” )

Ad avviso del Tribunale, il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di San Giovanni in Fiore è privo di efficacia e non vale ad estinguere il reato edilizio, difettando del necessario presupposto costituito dalla autorizzazione paesaggistica per l’intervento in zona boscata.

E così pure risulta integrato il contestato reato ambientale conseguente alla realizzazione dell’opera di notevole impatto paesaggistico, non essendo stata rilasciata alcuna autorizzazione da parte dell’Ente preposto alla tutela del vincolo .

Il punto nodale della questione controversa è nella risposta al quesito se l’intervento realizzato dal committente Tizio e, in parte, dall’esecutore Caio, consistito in una macroscopica alterazione dell’area indiscutibilmente destinata a bosco, avrebbe dovuto essere necessariamente preceduto da autorizzazione paesaggistica.

La difesa al riguardo sostiene che tale autorizzazione non fosse necessaria, trattandosi di zona antropizzata e comunque ricompresa in lottizzazione concretamente attuata.

E’ evidente il richiamo difensivo all’attestato del Responsabile dei servizi tecnici del Comune di San Giovanni in Fiore, nella parte in cui costui afferma che la necessità dell'autorizzazione paesaggistica sarebbe esclusa per il fatto ” CHE l'area è interessata ai vincoli di cui al D.lgs n° 42 del 22/11/2004 art. 142 comma 1 lettera(g), ma le disposizioni non si applicano per come detta la stesso art. 142 comma 2 lettera (b), per le aree ricomprese in piani pluriennali di attuazione (lottizzazioni e/o particolareggiati) in quanto la stessa è concretamente realizzata;”

La tesi difensiva non è fondata e la risposta al quesito sulla necessità della autorizzazione paesaggistica deve essere affermativa per le seguenti ragioni.

Il primo comma dell’articolo 142 del vigente Dec. Lgs. 42/04, sulla scia della individuazione precedentemente operata dalla Legge Galasso, include nel novero dei beni oggetti di tutela paesaggistica, oltre quelli individuati specificatamente secondo le modalità previste dalla L. 1497/39, ampie porzioni del territorio nazionale definite quali beni diffusi vincolati ex lege.

L'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio individua le aree vincolate direttamente dalla legge in ragione del loro valore ambientale e geografico.

Il vincolo ope legis in discorso non impone l'assoluta immodificabilità delle aree su cui incombe, ma il necessario espletamento della preventiva procedura di autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

Tra le aree vincolate rientrano i territori coperti da boschi.

Infatti, ai sensi dell’art. 142 co. 1 lett g del D. lgs n. 42/2004 sono, tra gli altri, di interesse paesaggistico e sottoposti alle disposizioni del titolo primo del codice dei beni culturali e del paesaggio i territori coperti da foreste e da boschi, quale – certamente – quello in cui si trova il suolo in cui sono state realizzate le opere in contestazione.

E' pur vero che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 142 “la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.

Tuttavia occorre ricordare che le suddette esclusioni dal regime autorizzatorio hanno carattere eccezionale e, percio, sono insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 66 del 23 marzo 2012, ha ritenuto illegittima, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), una norma regionale 3 che estendeva la disciplina delle aree delimitale negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B), anche quelle aree, comprese in zone diverse, purchè urbanizzate, con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, ritenendo che la disciplina sottoposta al Suo vaglio operava una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dalla norma statale, ritenendola di stretta interpretazione senza possibilità di assimilazioni.

La Corte ha ritenuto che la norma censurata aveva operato una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dalla norma statale, che è di stretta interpretazione, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non all'inverso, come nel caso in esame – quale espediente dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell'ambito della tutela, attraverso l'incremento della tipologia delle aree cui il regime vincolistico non si applica.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, sempre richiamando il carattere eccezionale della deroga, ha affermato che “l'esclusione del vincolo paesaggistico (prevista dall'articolo 142, comma II), è limitato sul piano temporale e non va esteso oltre le previsioni letterali di legge, sicché le zone di espansione edilizia di cui agli strumenti urbanistici comunali, ancorché parzialmente edificate sono soggette a controllo paesaggistico, per le ulteriori modificazioni, qualora non siano state incluse in un programma pluriennale di attuazione vigente al momento dell'entrata in vigore della Legge Galasso” 4.

La Cassazione ha così precisato che , il legislatore, con la norma citata, dopo avere indicato le zone vincolate - tra cui alla lettera g) i boschi - ha escluso l'operatività del vincolo legale per tutte le aree che alla data del 06.09.1985 (di entrata in vigore della "legge Galasso", pubblicata nella G.U. del 22-8-1985) si trovassero in determinate condizioni.

Tale decisone assume rilievo in questa sede, dove appunto – come si dirà appresso - si invoca la deroga sulla base di una lottizzazione e di un piano regolatore approvato nel 1999.

Dunque è assodato che “le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 rivestono carattere tassativo e inderogabile, in considerazione dei primari valori ambientali di rango costituzionale (art. 9 Cost.) dalle stesse tutelati.

Conseguentemente, non è predicabile un’applicazione estensiva delle ipotesi normative di deroga al regime vincolistico ex art. 142 cit., le quali sono da intendersi, quindi, di stretta interpretazione.

In sintesi, le deroghe alla sussistenza del vincolo richiedono l'esistenza di un duplice requisito:

- la vigenza di uno strumento urbanistico (P.R.G.) alla data del 6 settembre 1985;

- l'essere la zona ricompresa in zona A, B A (centro storico) o B (edificata satura o di completamento) o – in alternativa – ricadere nell’ambito di piani pluriennali di attuazione le cui relative previsioni erano state concretamente realizzate .

Quindi, innanzitutto, per verificare la deroga al regime autorizzatorio, bisogna far riferimento alla data del 6/9/1985 sia per le zone inclusa nelle aree A e B, sia per le zone omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.

La norma – in maniera del tutto chiara ed inequivoca – non fa alcun riferimento agli strumenti urbanistici adottati-approvati successivamente alla data del 06.09.1985 .

Più in dettaglio, e per quanto di interesse in questa sede, l’esclusione contemplata per le aree “delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse dalle zone A e B” riguarda solo quelle che - alla data del 6 settembre 1985 - erano già ricomprese in p.p.a., ed a “a condizione che le relative previsioni fossero state concretamente realizzate”: l’inserimento entro un p.p.a. - vigente alla suddetta data - si pone, cioè, quale requisito indefettibile per l’ascrivibilità alla sfera di esenzione fissata dall’art. 142, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 42/2004,

La ratio della disposizione invocata (art.142, co.2 lett. b) è chiara: non può applicarsi la tutela paesaggistica solo in quelle aree che, sebbene non urbanizzate (zone diverse da A e B), alla data di entrata in vigore della l. 8 agosto 1985, n.435 (cd. legge Galasso) , avessero già una destinazione urbanistica, impressa da strumenti a vocazione pluriennale, incompatibile con la necessità di protezione accordata dal sopravvenuto Codice dei beni paesaggistici.

Oltre al limite temporale, condizione per l'applicabilità della deroga è pure la concreta realizzazione, nel singolo caso, delle previsioni dei P.P.A.

Ne consegue che deve intendersi definitivamente preclusa qualsiasi iniziativa edificatoria in aree soggette a vincoli di natura paesaggistica che non presentino tali condizioni, risultando inapplicabili criteri diversi da quelli discendenti dalla norme in vigore.

Tanto premesso, la deroga richiamata dal Responsabile dei servizi tecnici del Comune non trova applicazione al caso di specie perché il P.R.G. che, ad avviso del tecnico la legittimerebbe, risulta approvato soltanto nel 1999 e quindi, ovviamente, non era vigente alla data del 6 settembre 1985 .

Tra l’altro, l’attestato Comunale ricava l’operatività della deroga dalla intervenuta approvazione di una lottizzazione. Al riguardo per mera completezza, si segnala l’orientamento giurisprudenziale dettato dalla Corte di Cassazione, ad avviso della quale “… l’esclusione dal vincolo paesaggistico generale (concernente cioè talune categorie di beni, quali territori costieri contermini a laghi, fiumi, torrenti e boschi.) per le zone diverse dalla “A” e dalla “B”, e limitatamente a quelle aree individuate in piani pluriennali di attuazione, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione. Ne deriva che non rientra in detta esclusione il progetto di lottizzazione approvato, trattandosi di strumento urbanistico di diversa natura giuridica e comunque non sostituivo del menzionato piano di attuazione …” 5 .

Nè può farsi riferimento alla eventuale preesistenza – del resto neppure prospettata ed in alcun modo documentata - di altri piani rispetto a quello approvato con decreto regionale n.109 del 1999, richiamato dal Comune di San Giovanni in Fiore.

La suddetta deroga deve essere riferita a “… piani pluriennali di attuazione, vigenti al 6 settembre 1985, le cui previsioni siano ancora operanti e che rivestano in termini di attualità il loro carattere di disciplina conformativa del territorio, al momento in cui la richiesta di autorizzazione edificatoria viene compiuta e debba quindi essere rilasciata. Una diversa interpretazione contrasterebbe con la ratio della norma che è quella di salvaguardare la positiva realizzabilità di quell’assetto territoriale che era oggetto delle previsioni del P.P.A., consentendone l’ultimazione (indipendentemente dal fatto che le opere di realizzazione siano state già intraprese e che quindi al presupposta autorizzazione sia stata rilasciata) ma sempre e comunque all’interno dell’ambito temporale di vigenza del piano stesso …” 6.

Occorre altresì sgombrare il campo dall’errato convincimento prospettato dalla difesa, ad avviso della quale l’area sarebbe comunque “antropizzata” e perciò esclusa dalla operatività del vincolo.

La circostanza che l’area di intervento ricada nella perimetrazione dei “territori costruiti” e sia inclusa in una zona urbanizzata non è infatti incompatibile con l’esistenza del vincolo.

Anzi, la giurisprudenza ha ritenuto prevalente per queste aree l’esigenza di maggior rigore, onde prevenire ulteriori danni al paesaggio e salvaguardare il residuo pregio ambientale 7.

Pe le aree antropizzate, si è tuttavia osservato come non si possa integrare o interpretare estensivamente una deroga. Per poter dare rilievo ad un’urbanizzazione di fatto la legge avrebbe dovuto contemplare una quarta ipotesi derogatoria, diversa dalle sole tre previste, che desse rilievo all’urbanizzazione indipendentemente dalla presenza delle specifiche previsioni urbanistiche indicate 8.

Tra l’altro, le rappresentazioni aerofotogrammetriche acquisite agli atti rappresentano la zona interessata dagli interventi come vasta area ricoperta per la quasi totalità da vegetazione arborea, con scarsissimi e sparuti interventi di urbanizzazione.

Infine non sussistono i presupposti dell’eccezione di cui alla lettera c), in quanto, a prescindere dalla esatta individuazione della perimetrazione, detta eccezione riguarda solamente i comuni privi di pianificazione urbanistica.

In conclusione, e con specifico riferimento al caso concreto, Tizio, prima di procedere alla realizzazione delle opere avrebbe dovuto richiedere ed ottenere la indispensabile autorizzazione paesaggistica, in difetto della quale si configura il reato previsto dall’art. 181 D.Lgs 42/2004 , attesa la imponente modifica e stravolgimento dell’area destinata a bosco mediante la realizzazione dei muri sopra descritti.

D’altro canto, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, si osserva l’intervento è iniziato senza alcuna autorizzazione o permesso a costruire che potesse far pensare al Tizio di essersi attivato e di aver verificato di poter procedere liberamente alla edificazione.

Quanto al postumo rilascio del permesso in sanatoria, ed alla allegata attestazione di ipotetica deroga al vincolo, la stessa – che, come si è detto, è contra legem - non poteva giustificare un originario affidamento sulla legittimità dell’intervento senza autorizzazione paesaggistica, proprio perché postuma e comunque palesemente illegittima.

Né, d’altronde, Tizio può giustificarsi nel senso che, avendo ottenuto il permesso di costruire, incombesse sul Comune, e non già su di lui privato cittadino, l'onere di valutare se l'intervento necessitasse o meno di autorizzazione paesaggistica.

Nel confermare un sentenza di condanna, la Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 10/03/2020, n. 9402 , ha premesso che l’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo rispetto al permesso di costruire: si tratta infatti di due procedimenti distinti in ragione della diversità degli interessi presidiati dalle rispettive norme penali, finalizzati l'uno alla compatibilità dell'intervento edilizio volto ad incidere sul patrimonio paesaggistico e l'altro alla tutela dell'assetto urbanistico in conformità agli strumenti di pianificazione del territorio.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 146, D. Leg.vo 42/2004 , i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, hanno l'obbligo di sottoporre alle amministrazioni competenti i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Ne deriva che costituisce onere dell'interessato rappresentare, nel richiedere il permesso di costruire, che l'intervento progettato insiste su una zona vincolata sul piano paesaggistico, così come verificare, una volta conseguito il titolo abilitativo ai fini urbanistici, se lo stesso sia congruo in relazione alla situazione di fatto, riferita cioè alla specifica zona in cui l'intervento deve essere realizzato.

Per completezza, si osserva che Tizio è soggetto qualificato, in quanto ingegnere che, tra l’altro, ha redatto la relazione tecnica di asseverazione per l’originaria SCIA di ristrutturazione 9.

Accertato l’illegittimo difetto dell’autorizzazione paesaggistica, va da sé pure la concreta ravvisabilità del contestato reato edilizio, neppure estinto in considerazione della inefficacia del permesso in sanatoria, rilasciato in assenza della necessaria presupposta autorizzazione relativa al vincolo ambientale.

Va infatti ricordato che la edificazione in zone alle quali sia stato imposto il vincolo paesaggistico è subordinata alla autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e tale provvedimento si configura come condizione di efficacia della concessione edilizia, con la conseguenza che sino a quando tale autorizzazione non sia intervenuta è preclusa la materiale esecuzione dei lavori assentiti dal Comune sotto il profilo edilizio-urbanistico, e la concessione eventualmente rilasciata deve essere considerata inefficace ed improduttiva di effetti 10.

La Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che è configurabile sia il reato edilizio che quello paesaggistico nel caso in cui i lavori edilizi in zona vincolata siano iniziati prima della conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, costituendo quest'ultima condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio, il quale esplica i suoi effetti giuridici solo dopo l'intervenuto rilascio di detta autorizzazione 11.

In conclusione, nessun lavoro esterno poteva essere iniziato e proseguito senza il preventivo rilascio del nulla osta paesaggistico, giacché l'autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate costituisce condizione di efficacia del titolo abilitativi edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo l'autorizzazione predetta.

Pertanto, il conclamato difetto dell’autorizzazione paesaggistica, ha concorso ad integrare sia il reato urbanistico che quello paesaggistico ed ha pure determinato l’inefficacia del permesso di costruire in sanatoria.

L’intervento ricade in zona sismica, come si ricava dalla stessa relazione tecnica di asseveramento redatta dal Tizio; ma non può condividersi l’ipotizzata esclusione dal regime autorizzatorio prevista per le opere minori, in considerazione della manifesta imponenza degli interventi edilizi, in cemento armato, qui accertati.

Il difetto della relativa autorizzazione integra pertanto l’ulteriore reato contestato ai capi c) e d).

Sotto il profilo sanzionatorio, i reati a carico di Tizio e Caio sono avvinti dal vincolo della continuazione in quanto inseriti nel medesimo programma criminoso; possono concedersi ad entrambi i suddetti imputati le circostanze attenuanti generiche, per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto.

Pertanto, tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 133 e seguenti del codice penale, si stima di giustizia per entrambi la pena di mesi 2 di arresto ed euro 12.000 di ammenda (così determinata: pena base per il reato ambientale ritenuto più grave : mesi 2 ed euro 12.000; ridotta per le generiche a mesi 1 e giorni 20 ed euro 10.000; aumentato per la continuazione dei reati satellite a mesi 2 ed euro 12.000 . Segue per legge la condanna alle spese processuali.

Ai sensi dell’art. 181, comma 2, D.lgs 42/2004, va ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Gli imputati Sempronia, Mevio e Filano vanno assolti dalle contestazioni per non aver commesso il fatto.

Per Sempronia, gli unici elementi a suo carico sono costituiti dalle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, allora indagata, alla polizia giudiziaria, inutilizzabili stante il divieto di cui all’art. 63 cpp.

Per Mevio e Filano, l’ipotesi del loro coinvolgimento quali operai della ditta Caio non ha ricevuto alcuna conferma dalla istruttoria dibattimentale.

P.Q.M.

Letti gli articoli 533 e 535 c.p.p.

Dichiara Tizio e Caio colpevoli dei reati loro ascrittie, con attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 12.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei condannati

Pena sospesa per il solo Caio.

Letto l’art. 530, comma 2, cpp

Assolve Sempronia, Mevio e Filano dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

Cosenza, 12 novembre 2021 Il Giudice

1 (cfr. foto da 1 a 11del fascicolo depositato il 26/10/2020)

2 .(cfr. allegato 2, fogli 17 e 18, contenuto nel fascicolo depositato il 26/10/2020)

3 (art. 12 della L. R. 26 maggio 2011, n. 10 della Regione Veneto (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio)

4 -Cass. Penale, Sezione III 29 gennaio 2001, n°11716 Estensore Fiale-

5 Cass. Pen., sez. III, 19 luglio 1993, n. 1512-

6 -Consiglio di Stato, sez VI, 2 ottobre 2007, n. 5072

7 (Consiglio di Stato, VI Sezione, 4 Febbraio 2002 n° 657)

8 (cfr., sull’irrilevanza dell’urbanizzazione di fatto, -Consiglio di Stato, sez VI, 18/12/ 2001 , n. 657)

9 (allegata a foglio 24)

10 (cfr. Sez. 3, n. 11716 del 29/01/2001, Matarrese ed altri, Rv. 221202)

11 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17971 del 08/04/2010